3 Costi di rete (contabilità analitica capitolo 3)
3.1 Dati generali (contabilità analitica, scheda 3.1)
3.1.1 Panoramica
La scheda «Dati generali» dev’essere compilata da tutti i gestori di rete e funge da base per il calcolo effettivo (consuntivo) dell’anno tariffario 2023 (cfr. capitolo 3.2 della contabilità analitica o il successivo 3.2). Utilirrzzate per questa scheda soltanto valori effettivi e non valori pianificati (valori effettivi dell’ultimo esercizio contabile concluso).
In questa scheda indicare i costi per la rete a monte. Nella versione integrale vanno inoltre indicati i costi per le perdite attive e per l’energia reattiva.
3.1.2 Perdite attive
Le perdite attive sono pari alla differenza tra l’energia elettrica messa a disposizione nella rete e quella fornita ai consumatori finali e ai rivenditori (perdite di trasformazione e trasmissione). Vengono esposte nei costi di esercizio (cfr. 3.2.9 segg.). Le perdite attive vanno rilevate per ogni livello di rete. Laddove possibile, le perdite attive per ogni livello di rete vengono determinate mediante le differenze tra le misurazioni relative all’immissione e all’emissione di energia. Se, nel caso di singoli livelli di rete, non vi sono misurazioni o si registra un numero insufficiente di punti di misurazione, le perdite vengono distribuite sui livelli di rete attraverso il bilancio energetico generale sulla base di una chiave di ripartizione o di un modello di calcolo (cfr. anche documento AES/VSE DC – CH, edizione 2020, punto 8.3).
Le perdite attive, che vengono indicate in percentuale per ogni livello di rete, vanno calcolate secondo la seguente formula (cfr. anche documento AES/VSE DC – CH, edizione 2020, punto 8.3.1):

Per quanto concerne i costi computabili o le qualità dell’energia elettrica computabili per le perdite attive, considerate l’Istruzione 1/2016 «Computabilità della diversa qualità dell’energia elettrica per le perdite attive» del 18 agosto 2016 (disponibile all’indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni). I costi aggiuntivi per l’acquisto di energia di qualità superiore sono computabili solo in misura pari alla quota contenuta nel prodotto standard del gestore di rete (al netto della quota di utile). Per prodotto standard s’intende il prodotto che viene attribuito dal gestore della rete di distribuzione a un consumatore finale in regime di servizio universale, se quest’ultimo acquista elettricità senza optare per un prodotto particolare.
3.1.3 Energia reattiva
Il gestore assicura nella propria rete di distribuzione la compensazione della potenza reattiva. Le possibilità di compensazione necessarie nella rete di distribuzione e nelle unità di produzione allacciate vengono messe a disposizione nella dovuta quantità dal gestore di rete stesso oppure tramite contratti con terzi. A tale proposito si rimanda al documento di settore AES/VSE Distribution Code Svizzera (DC-CH).
Nella compensazione della potenza reattiva è possibile optare per una fatturazione diretta secondo il principio di causalità, ad es. in caso di cos(φ) < 0.90. Se si usufruisce della possibilità di fatturazione diretta, occorre assicurarsi che non si verifichi un duplice addebito, nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete e nella fatturazione diretta.
3.1.4 Evitare le cosiddette situazioni di pancaking
Quando reti appartenenti a proprietari diversi vengono susseguentemente collegate o interconnesse all’interno di uno stesso livello di rete, si verifica una cosiddetta «situazione di pancaking», ossia c’è il rischio che alcuni consumatori finali si trovino addebitati più volte gli stessi costi di un livello di rete: i costi del livello di rete del gestore a valle si sommano a quelli fatturati dal fornitore a monte. Questi costi – superiori – possono essere a loro volta riaddebitati dal fornitore a valle.
Nel suo documento «NNMV-CH Netznutzungsmodell für das Schweizerische Verteilnetz / MURD-CH Modèle d’utilisation des réseaux suisses de distribution» (NNMV-CH) l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha stabilito alcune regole in materia ai sensi dell’articolo 17 OAEl. Anche la ElCom si è già espressa su questo argomento (cfr. in merito decisione della ElCom 921-10-007 del 20 ottobre 2011).
La ElCom considera con occhio critico questo tipo di costellazione: i gestori di rete sono obbligati ad assicurare, attraverso opportune misure, che non risultino addebiti multipli per i consumatori finali dovuti unicamente al fatto che vi sono più operatori responsabili dell’esercizio sullo stesso livello di rete.
3.2 Calcolo delle differenze di copertura per la rete (contabilità analitica, scheda 3.2)
3.2.1 Note generali sulla scheda
La scheda «Calcolo delle differenze di copertura per la rete» dev’essere completata da tutti i gestori di rete.
I formulari per il rilevamento dei costi alla base del calcolo delle differenze di copertura dell’anno base 2023 (scheda 3.2 della contabilità analitica) e per la dimostrazione dei costi alla base della tariffazione dell’anno tariffario 2025 (scheda 3.3 della contabilità analitica) sono strutturati in maniera identica. La numerazione delle voci di costo segue quella dello schema di calcolo dei costi dell’AES (KRSV-CH).
3.2.2 Calcolo e dichiarazione nella contabilità analitica
Nella contabilità analitica vengono calcolate le coperture in eccesso o le coperture insufficienti dell’ultimo esercizio concluso.
Una volta inseriti le spese e i costi della rete propria e della rete a monte (incl. le PSRS e la riserva di energia elettrica) nonché i ricavi, si calcolano le differenze di copertura risultanti.
Eventuali adeguamenti dei valori passati che scaturiscono da decisioni della ElCom o da sentenze di tribunali vanno indicati al numero 2, tabella a destra. Al numero 3, tabella a destra, vanno dichiarate tutte le coperture in eccesso e le coperture insufficienti risultanti dagli anni precedenti, ma non ancora prese in considerazione.
Per calcolare le differenze di copertura della rete propria e della rete a monte dell’anno precedente, occorre compilare il calcolo dei costi (cfr. tabella sul lato sinistro della scheda 3.2) sulla base dei costi effettivi (inclusi ammortamenti e interessi calcolatori) e degli altri ricavi effettivi dell’anno precedente (costi effettivi e ricavi effettivi). Ciò dicasi anche per i flussi di energia e i valori di potenza utilizzati nel riversamento (Wälzung) come basi per il calcolo delle differenze di copertura per livello di rete.
3.2.3 Istruzione della ElCom sulle differenze di copertura
3.2.3.1 Note generali
Le coperture in eccesso ottenute in passato devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l’utilizzazione della rete, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 OAEl. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. Istruzione 2/2019 della ElCom). Nel quadro della presa in conto delle differenze di copertura degli anni precedenti, vengono compensate le differenze tra i costi computabili e i ricavi realizzati in un dato periodo di calcolo con i corrispettivi di utilizzazione della rete. Le differenze di copertura devono essere conteggiate ed esposte separatamente per ciascun livello di rete.
Si tiene conto in particolare delle differenze
1. risultanti dagli scarti tra il quantitativo pianificato e quello effettivo,
2. rilevate nel quadro di una verifica effettuata dalla ElCom o da un’istanza superiore,
3. risultanti dallo scarto tra i costi pianificati e quelli effettivi o
4. riconducibili al fatto che gli effetti particolari con ripercussione sui costi non sono stati rilevati interamente in un periodo di calcolo, in modo da non far subire alle tariffe importanti variazioni da un anno all’altro.
3.2.3.2 Riduzione delle differenze di copertura
Di regola, le differenze di copertura devono essere compensate nell’arco dei 3 anni successivi (cfr. Istruzione 2/2019 e Newsletter 7/2019 della ElCom). Se tale periodo dovesse superare i tre anni è necessario consultare in forma scritta la Segreteria tecnica della ElCom e spiegare il motivo per cui è necessario prorogare il termine previsto per la loro riduzione. La ST ElCom verifica le informazioni ricevute e fornisce al gestore di rete una risposta scritta per quanto riguarda l’ammissibilità di quanto proposto. Questa risposta dev’essere conservata in caso di ulteriori delucidazioni.
La prassi della ElCom prevede, come spiegato nell’Istruzione 2/2019, che le differenze di copertura vengano compensate. Il saldo («fondo delle differenze di copertura») deve essere ridotto di volta in volta di un terzo. Questa regola è stata definita a fini di semplificazione e supponendo che le differenze di copertura insorgano in entrambi i sensi, vale a dire sia in difetto che in eccesso.
Sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 4d e 18a dell’OAEl, entrati in vigore il 1° gennaio 2023, la regola della compensazione del saldo totale non si applicherà più a partire dall'esercizio con-tabile 2024. Durante la fase di transizione, il saldo alla fine dell'esercizio contabile 2023 deve essere estinto in tre anni e remunerato con il corrispondente WACC Rete t+2. Pertanto, esso dovrà essere completamente estinto (compresi gli interessi) al più tardi entro la fine dell'esercizio contabile 2027. Resta riservato un periodo più lungo previa autorizzazione della ElCom (cfr. Istruzione 3/2024 della ElCom).
3.2.4 Copertura insufficiente
Le differenze di copertura non devono essere utilizzate come strumento di finanziamento o per accumulare riserve. Costituire riserve, dunque, non è consentito, soprattutto nel caso di coperture insufficienti.
La ElCom vigila con particolare attenzione sull’eventualità che i gestori di rete prevedano coperture insufficienti già nell’ambito della tariffazione, ossia mettano in conto la loro insorgenza già in fase di calcolo. La costituzione mirata di differenze di copertura, soprattutto se insufficienti, già in fase di calcolo non è legittima dal punto di vista della ElCom. I gestori di rete, infatti, sono tenuti a effettuare il calcolo dei costi e delle tariffe che ne conseguono in maniera accurata e con l’obiettivo di ottenere, al termine dell’anno tariffario, un bilancio costi-ricavi equilibrato.
Se le coperture insufficienti sono dovute a decisioni (politiche), ovvero al fatto di non includere tutti i costi nelle tariffe, e se le medesime non dovessero essere deliberatamente ridotte con effetto sulle tariffe, non è consentito accumularle. L’importo corrispondente deve essere eliminato dalle coperture insufficienti con un impatto neutrale sulle tariffe, ossia mediante uno «storno» (iscrizione come valore positivo alla voce «altre differenze di copertura»).
3.2.5 Remunerazione delle differenze di copertura
Secondo l’Istruzione 2/2019 della ElCom (incl. allegato) l’anno di riferimento determinante per il WACC applicabile non è l’anno tariffario in cui è insorta la differenza di copertura (t), bensì il primo anno in cui è possibile incorporarla nella tariffa (t+2). Questa metodica di remunerazione è stata confermata dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 4).
Le coperture in eccesso dell’anno di riferimento t sono pertanto da remunerare come minimo al WACC dell’anno tariffario t+2. In questo caso significa che le differenze di copertura dell’anno di riferimento 2023 vanno remunerate come minimo al WACC del 3.98% valido per l’anno tariffario 2025.
Per le coperture insufficienti dell’anno di riferimento t si applica al massimo il WACC dell’anno tariffario t+2. Per le coperture insufficienti si può anche applicare in qualsiasi momento un WACC inferiore rispetto a quello dell’anno tariffario in questione o rinunciare del tutto a una remunerazione.
3.2.6 Tempistica di calcolo delle differenze di copertura
L’importo da saldare di un dato esercizio viene di volta in volta considerato nell’ambito del calcolo dei costi relativi al secondo anno successivo (ossia due anni più tardi). Ciò significa che nel caso del questionario della contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2025, le differenze di copertura sono calcolate sulla base dell’ultimo esercizio concluso, cioè il 2023.
Per la determinazione delle differenze di copertura, vengono così confrontati i ricavi effettivi dell’ultimo esercizio concluso (2023) con i costi effettivi, anch’essi dell’ultimo esercizio concluso (2023).
La figura seguente illustra le correlazioni relative agli anni tariffari (AT) e agli esercizi contabili nonché in merito al calcolo delle differenze di copertura:

Alla fine di un esercizio contabile (nell’esempio esercizio 0) vengono calcolate le differenze di copertura della rete dell’esercizio concluso in relazione alle tariffe applicate durante l’anno in questione (= consuntivo AT 0). Eventuali differenze di copertura scaturite da decisioni della ElCom o da sentenze di un tribunale, come pure ulteriori differenze di copertura, devono essere considerate. Di regola queste differenze vengono distribuite su tre anni e confluiscono nelle rispettive tariffe degli anni successivi (cioè nel calcolo delle tariffe AT 2, AT 3 e AT 4) (Istruzione 2/2019 della ElCom).
Alla fine dell’esercizio successivo (nell’esempio esercizio 1) vengono nuovamente calcolate le differenze di copertura relative all’anno tariffario concluso (= consuntivo AT 1). Alle differenze di copertura dei periodi precedenti (diff. di copertura restanti da AT 0) si aggiungono quindi le nuove differenze di copertura (diff. di copertura da AT 1). Se, da decisioni prese dalla ElCom o da sentenze dei tribunali, risultano ulteriori differenze, occorre tenerne conto. Queste differenze di copertura vengono prese in considerazione nel calcolo delle tariffe per l’anno tariffario AT 3.
Questa regola continuerà ad essere applicata fino al consuntivo 2023. Mentre a partire dall’esercizio 2024 per il calcolo delle differenze di copertura ci si basa sull’articolo 18a OAEl. Ciò significa che a partire dal 2024, il saldo delle differenze di copertura dei diversi esercizi contabili non sarà più compensato, inoltre sempre a partire da tale anno la rimunerazione si baserà sul costo del capitale di terzi del WACC.
Per informazioni più dettagliate sulle differenze di copertura, si rimanda all’Istruzione 2/2019 della ElCom e alla decisione sulle tariffe LR 1 del 2012 del 12 marzo 2012, nonché alle decisioni relative alle differenze di copertura del livello di rete 1 degli anni 2011 e 2012 del 12 gennaio 2021 e del 9 febbraio 2021 disponibili all’indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni > anno 2012 e anno 2021).
3.2.7 Calcolo delle differenze di copertura per livello di rete
Le differenze di copertura nella rete devono essere conteggiate ed esposte per ciascun livello di rete.
Spesso, tuttavia, non è possibile attribuire i costi relativi all’esercizio della rete a un unico livello. In tal caso l’AES (cfr. KRSV-CH) propone due varianti:
1. I costi relativi all’esercizio della rete non imputabili direttamente a un livello vengono attribuiti al livello interessato più alto del gestore della rete di distribuzione. Tramite il riversamento (Wälzung) si procede quindi all’addebito sui singoli livelli con cifra d’affari derivante dalla rete in base al modello di ripartizione.
2. I costi relativi all’esercizio della rete vengono distribuiti sui singoli livelli di rete mediante apposite chiavi di ripartizione.
3.2.8 Costi del capitale (posizione 100)
3.2.8.1 Basi giuridiche e principi generali
Secondo l’articolo 15 capoverso 3 LAEl i costi del capitale computabili devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione. Fondamentale a tal fine è l’ammontare delle immobilizzazioni regolatorie computabili e quindi la valutazione (cfr. sopra, 2.2 segg. e 2.3 segg.). Sono determinanti, da un lato, gli ammortamenti calcolatori sui beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete, dall’altro gli interessi calcolatori sui valori residui calcolatori degli impianti.
3.2.8.2 Ammortamenti calcolatori (pos. 100.1)
Per quanto riguarda gli ammortamenti, cfr. sopra 2.2.15.
3.2.8.3 Interessi calcolatori relativi alle reti (pos. 100.2)
I gestori di rete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete. Il tasso d’interesse calcolatorio determinante equivale all’aliquota dei costi medi del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Il WACC indica il rendimento che i finanziatori possono attendersi in media sul loro capitale investito a fronte del rischio incorso (cfr. ANDRE SPIELMANN in Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [ed.], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEl n. marg. 58). Il WACC relativo alla rete viene fissato annualmente dal DATEC in base ai calcoli dell’UFE e previa consultazione della ElCom.
Come gestori di rete, per la remunerazione dei vostri beni patrimoniali necessari all’esercizio potete applicare un WACC più basso di quello valido per l’anno tariffario in questione, ad esempio se rinunciate esplicitamente all’utile regolatorio massimo consentito. Il WACC valido stabilito dalla legge, invece, non dev’essere mai superato.
Per la remunerazione delle differenze di copertura si applicano i principi ivi descritti (cfr. 3.2.5 più sopra).
3.2.8.4 Interessi calcolatori relativi agli impianti in costruzione (pos. 100.3)
Si consideri in questo caso quanto riportato sopra ai paragrafi 3.2.8.3 Interessi calcolatori relativi alle reti (pos. 100.2) e 2.2.6 Impianti in costruzione.
3.2.9 Costi di esercizio (posizione 200)
3.2.9.1 Basi giuridiche e principi generali
Per costi d’esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la manutenzione delle reti (art. 15 cpv. 2 LAEI), nonché le remunerazioni per la concessione di diritti e servitù connessi all’esercizio della rete (art. 15 cpv. 2 lett. c LAEl).
I costi d’esercizio sono computabili soltanto se necessari ai fini di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Per verificare che essi siano realmente i «costi di una rete efficiente», la ElCom può effettuare studi comparativi di efficienza fra i gestori di rete (art. 19 cpv. 1 OAEI).
I costi d’esercizio si basano sui loro valori effettivi indicati nel conto annuale o nella contabilità finanziaria (cfr. anche il paragrafo precedente 1.1.6.2 più sopra).
Nella determinazione dei costi d’esercizio vi sono sempre due domande cruciali:
- Tutti i costi d’esercizio sono effettivamente computabili anche dal punto di vista regolatorio?
- Tutti i costi d’esercizio sono anche imputati correttamente alla rete o all’energia?
In linea di massima i gestori di rete possono essere suddivisi in due gruppi: le «pure aziende di approvvigionamento elettrico» e le «aziende consortili» che esercitano anche altre attività. Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, si pone sempre anche il problema della corretta attribuzione dei costi tra i diversi settori. Se non è corretta, si generano sovvenzioni trasversali – volute o meno, ma in ogni caso non ammesse – tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (ad esempio energia o comunicazione).
3.2.9.2 Imputazione dei costi e chiavi di riparto
Ai fini dell’imputazione dei costi d’esercizio si applicano i seguenti principi: i costi vengono possibilmente imputati in maniera diretta. Se ciò non è possibile, è consentito ripartirli con opportune chiavi. I costi devono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5 OAEl, in funzione del principio di causalità su tutti i settori che li determinano. A tal fine le chiavi di riparto devono essere adeguate, chiare, utilizzate con continuità e documentate.
Una chiave è adeguata quando consente una ripartizione dei costi in base al principio di causalità e altre chiavi prese in considerazione non offrono una soluzione migliore, ossia più orientata a detto principio.
È adeguata, ad esempio, una chiave di riparto dei costi del personale in rapporto al numero di effettivi dei diversi reparti. O la ripartizione dei costi informatici in base al numero di postazioni IT dei diversi reparti. Anche una distribuzione più articolata dei costi, vale a dire una chiave in funzione delle ore documentate e prestate pro quota sarebbe adeguata.
Non lo è, invece, una chiave di riparto in base al fatturato o ai costi totali. In ambito regolatorio il fatturato deriva dai costi regolatori, per cui la chiave di riparto sarebbe riferita a sé stessa; non riflette il principio di causalità dei costi, bensì come causa considera soltanto l’impresa nella sua globalità.
Una chiave è chiara quando soggetti esterni esperti in materia riescono a capire, senza dover reperire ulteriori informazioni, come e su quale base di dati sono state definite le chiavi di riparto. Rientrano nel principio di chiarezza anche le prove documentali dei costi e dei valori alla base del riparto, ad esempio i giustificativi delle ore prestate o dei chilometri percorsi da un veicolo.
Ne consegue dunque che una chiave potrà magari essere adeguata ma non chiara, non essendo comprovati i valori alla base di essa. Un caso simile si verificherebbe se, in una ripartizione dei costi basata sulla stima del tempo impiegato, non esistesse un rapporto delle ore.
La definizione della chiave di riparto dev’essere messa per iscritto e resa disponibile, ad esempio, in un manuale di contabilità analitica o un documento analogo.
Dal principio di continuità si ricava che le chiavi di riparto devono essere adatte a consentire per più esercizi una ripartizione basata sul principio di causalità.
La ElCom si è espressa in merito alle chiavi di riparto in svariate decisioni (cfr. decisione 211-00016 della ElCom del 17 novembre 2016 o lettera di chiusura 212-00233 della ElCom del 21 novembre 2017).
3.2.9.3 Compensazioni interne
I prezzi di trasferimento (transfer price) interni devono essere rigorosamente basati sui costi e non includere componenti già assorbite nei costi di esercizio e del capitale.
Tra tali componenti rientrano gli utili pro quota di qualsiasi tipologia, che vengono fatturati alla rete, o i costi che comporterebbero una doppia fatturazione, come ad esempio:
- quote di ammortamenti di impianti iscritti anche nelle immobilizzazioni regolatorie e quindi già ammortizzati lì
- quote di utili su servizi interni all’impresa
- maggiorazioni sugli utili per la vendita di energia dalla distribuzione alla rete
- interessi calcolatori sul capitale proprio, coperti dal WACC
I settori regolati non devono essere svantaggiati in fase di computo delle prestazioni. Ciò significa che le prestazioni erogate dalla rete per altri comparti devono essere adeguatamente indennizzate. Viceversa, le prestazioni che altri comparti erogano nei confronti della rete hanno un valore e si fondano su prezzi definiti in base ai costi, ossia devono essere rese a un prezzo competitivo entro un arco di tempo ragionevole e devono sortire i risultati pattuiti. I costi della rete, inoltre, devono essere sgravati delle prestazioni rese e fatturate (vanno esposti alla voce «altri ricavi», cfr. paragrafo 3.2.19.2 più sotto).
Le basi della compensazione interna di prestazioni erogate con risorse della rete ad altri comparti e a terzi devono essere chiare e documentate. Anche la fatturazione di prestazioni di altri comparti a favore della rete dev’essere documentata. Con ciò s’intendono, ad esempio, i prezzi applicati, gli obiettivi della fornitura delle prestazioni, nonché i relativi conteggi e rapporti.
I principi di compensazione interna devono essere applicati costantemente. I prezzi di trasferimento, le componenti di costo sottostanti e la metodica devono essere documentati – ad esempio in un manuale contabile (Accounting Manual) o in documentazioni analoghe.
La ElCom, inoltre, guarda con occhio critico alle strutture societarie atipiche: simili assetti non devono servire ad aggirare regole sui corrispettivi per l’utilizzazione della rete rilevanti ai fini della LAEl.
3.2.9.4 Utilizzo di infrastrutture (di riserva) da parte di terzi
Con il termine «terzi» si intendono in questo caso tutti i settori estranei alla rete e, allo stesso modo, terzi esterni. L’utilizzo di infrastrutture appartenenti all’area di monopolio non dev’essere concesso gratuitamente, né con la scusa che l’«infrastruttura è comunque già là» o che il «personale necessario all’esercizio è comunque già pagato». Se si utilizzano infrastrutture dell’area di monopolio con o senza ulteriori risorse di altri settori, le si deve indennizzare a condizioni di mercato («at arm’s length») e i costi di rete vanno epurati di tale indennizzo (da esporre alla voce «altri ricavi», cfr. paragrafo 3.2.19.2 più sotto).
Di seguito un esempio pratico:
Quando si realizzano tracce elettriche, si posano spesso tubi di riserva per consentire senza troppe difficoltà eventuali successivi ampliamenti e potenziamenti di rete. I costi aggiuntivi determinati da ulteriori tubi di riserva sono praticamente trascurabili. Per evitare doppioni nella posa delle canalizzazioni dei cavi, i tubi di riserva non necessari o occupati solo in minima parte vengono utilizzati per la fibra ottica. Tale utilizzo dev’essere indennizzato alla «rete». Da più parti si sente spesso dire che lo spazio occupato dalla fibra ottica è gratuito. Di conseguenza alcuni gestori di rete avevano erroneamente addebitato l’intera infrastruttura della fibra ottica ai costi di rete.
Spesso, inoltre, la fibra viene utilizzata – oltre che al di fuori dell’ambito elettrico (comunicazione dati, internet ecc.) – anche per la comunicazione con gli smart meter. Poiché le capacità della fibra ottica superano di gran lunga i volumi di dati da trasmettere nelle soluzioni con misurazione intelligente e visto che per la trasmissione di quantità di dati relativamente ridotte pare non sia necessario realizzare, come in qualche caso, una rete di fibra ottica capillare (una fibra per ogni edificio), i costi della medesima sono addebitabili solo limitatamente al comparto «Rete».
Determinante ai fini della ripartizione dei costi della fibra ottica posata all’interno delle tracce elettriche è l’articolo 10 capoverso 1 LAEl, in cui si legge che sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. I servizi della rete di fibra ottica non devono essere offerti a minor costo a spese dell’approvvigionamento elettrico. Ai fini di un’imputazione dei costi basata sul principio della causalità occorre definire, ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5 OAEl, chiavi di riparto adeguate. La soluzione proposta dall’AES, ossia la ripartizione e codifica dei costi in base alla sezione occupata all’interno della traccia, è considerata dalla ElCom come adeguata (cfr. comunicazioni della ElCom dell’8 luglio 2011 e del 4 ottobre 2010, disponibili su www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicazioni).
3.2.9.5 Marketing, pubblicità e sponsorizzazioni
I costi di marketing e delle sponsorizzazioni non sono necessari ai fini di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). I costi correlati alla sponsorizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura non sono pertanto accettati come costi d’esercizio. Lo stesso dicasi per i costi legati alla pubblicità finalizzata all’acquisizione di clienti e ai lanci di prodotto o anche riferiti a misure aziendali volte a incentivare le energie rinnovabili.
3.2.9.6 Interessi passivi sul capitale di terzi
Gli interessi passivi sul capitale di terzi non fanno parte dei costi d’esercizio. Per il calcolo dei costi del capitale computabili, ai valori residui calcolatori degli impianti viene applicato il WACC. In esso sono già contenuti interessi sul capitale di terzi a favore dei proprietari delle reti, senza considerare se siano effettivamente maturati o meno come costo (ANDRE SPIELMANN in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [ed.], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEl n. marg. 71).
3.2.9.7 Costi di esercizio e del capitale del servizio di metrologia
Per il computo delle tariffe, i costi calcolatori dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (denominati «Fern-und Rundsteuerung» nel KRSV) devono essere indicati alla posizione 530 (art. 7 cpv. 3 lett. m OAEl). Di conseguenza, tali costi non possono più essere registrati nella posizione 200. I costi riversabili di qualsiasi tipo che in via eccezionale non possono essere assegnati ad alcuna posizione devono essere esposti alla posizione 200.3.
3.2.10 Indicazione dei costi per l’esercizio della rete (posizione 200.1a)
Questa voce include tutti i costi necessari per l’esercizio di un’infrastruttura di rete efficiente e sicura. Nello specifico, vi rientrano i costi per l’esercizio e la manutenzione delle reti (personale, materiale, prestazioni di terzi ecc.), ma anche attività quali pianificazione della rete, gestione del sistema d’informazione geografico GIS e aggiornamento del catasto delle condotte, operazioni inerenti all’asset management, controllo della rete o, ad esempio, il servizio di picchetto. Sempre in questa voce ricadono i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema nella rete di distribuzione e per eventuali variazioni rispetto al programma previsionale. Da ultimo, sono compresi i costi per l’assicurazione di responsabilità civile dei gestori, i costi per l’allestimento di documentazioni e processi, i costi per gestione della qualità, formazione del personale o per la sicurezza sul lavoro.
3.2.11 Indicazione dei costi per la manutenzione (posizione 200.2)
Tra i costi di manutenzione si annoverano, nello specifico, i costi di manutenzione degli impianti, come la sostituzione completa o parziale di piccoli componenti, trattamenti anti-corrosione ecc. Rientrano in questa voce anche le attività che non possono essere iscritte nelle immobilizzazioni regolatorie, come i costi per demolizioni o strutture provvisorie e i costi di manutenzione generali (cfr. 2.2.3 Costi per demolizione, ripristino o strutture provvisorie e 2.2.5 Costi di manutenzione e investimenti di sostituzione).
Le prestazioni per gli acquisti di materiali e servizi (identificazione del fabbisogno di materiali e servizi e dei potenziali fornitori, analisi di mercato, selezione dei fornitori e negoziazioni contrattuali, evasione degli ordini di acquisto) e per il magazzino (costi per la fornitura di materiali o il mantenimento di scorte, controlli qualità sul materiale in stock, svalutazione delle giacenze) ai fini della manutenzione o, nell’arco delle fasi di progetto, durante la costruzione di un impianto (cfr. 2.1.3) possono essere anch’esse dichiarate qui.
Le posizioni "Gestione della rete" e "Manutenzione della rete" devono essere esposte separatamente. Qualora non fosse così e richiesta una spiegazione nelle note.
3.2.12 Costi per OSTRAL (posizione 200.1b)
In caso di penuria di energia elettrica, l’Approvvigionamento economico del Paese (AE) può proporre al Consiglio federale l’adozione di misure di gestione dell’approvvigionamento. L’AE ha incaricato l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) di provvedere ai necessari preparativi in vista dell’attuazione di tali misure. A tale scopo l’AES ha creato l’organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in caso di crisi (in tedesco «Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen OSTRAL»). Alla posizione 200.1b vanno rilevati i costi di preparazione e di attuazione delle misure di gestione dell’approvvigionamento risultanti dalle disposizioni dell’OSTRAL (cfr. ordinanza sull’organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica, OEIE; RS 531.35, art. 4 cpv. 2). In virtù dell’articolo 4 capoverso 3 OEIE, la responsabilità della vigilanza sui costi spetta alla ElCom.
3.2.13 Altri costi di esercizio computabili (posizione 200.3)
I costi riversabili di qualsiasi tipo, che in via eccezionale non possono essere assegnati ad alcuna posizione, devono essere esposti alla posizione 200.3.
3.2.14 Perdite attive della propria rete (posizione 200.4)
Qui vanno indicate esclusivamente le perdite attive verificatesi nella propria rete (cfr. in merito anche 3.1.2 più sopra).
Ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEl, Swissgrid fattura individualmente ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto i costi per la compensazione delle perdite di energia e la fornitura di energia reattiva da essi generati. Tali costi devono essere esposti nella posizione 300 (cfr. 3.2.15 più sotto).
3.2.15 Costi dei livelli di rete superiori (posizione 300)
I costi dei livelli di rete superiori vengono inizialmente ripresi automaticamente dalla scheda «Dati generali». Se poi nel vostro calcolo è confluito un valore diverso da quello così ottenuto, sostituite la voce generata automaticamente con il valore effettivo.
I costi devono essere indicati come importi netti, ovvero detraendo gli eventuali sconti. Anche i pagamenti compensativi ricevuti in relazione al fenomeno del «pancaking» devono essere detratti.
I costi devono essere inseriti al livello di rete al quale siete allacciati presso il vostro gestore della rete di distribuzione a monte. Ad esempio, se il vostro livello di rete più elevato è il livello LR3, i costi della rete a monte devono essere inseriti nella colonna LR2. Nel caso del «pancaking» occorre procedere diversamente, ossia inserire i costi nella colonna LR3.
3.2.16 Costi delle prestazioni di servizio relative al sistema e della riserva di energia elettrica (posizione 400)
Le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) e la riserva di energia elettrica sono servizi inclusi nell’approvvigionamento elettrico necessari all’esercizio stabile e sicuro della rete. Si tratta quindi di prestazioni ausiliarie che i gestori delle reti elettriche devono fornire in aggiunta alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica.
Alla posizione 400 sono registrati i costi che vi sono stati fatturati da Swissgrid per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia elettrica. I costi per le prestazioni di servizio relative al sistema nella rete di distribuzione devono essere inseriti nella posizione 200.1 (cfr. 3.2.10 più sopra).
Utilizzate esclusivamente questa voce per i costi fatturati da Swissgrid e non indicateli, ad esempio, utilizzando il livello di rete 1.
3.2.17 Costi dei sistemi di misurazione, controllo e regolazione (posizione 500)
3.2.17.1 Note generali
Nella contabilità analitica tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili devono essere indicate separatamente. Sono compresi anche i costi per i sistemi di misurazione e di informazione, per i sistemi di misurazione intelligenti e i costi per i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, inclusa la retribuzione (art. 7 cpv. 3 lett. f, fbis e m OAEl).
Conformemente al nuovo articolo 13a lettera a OAEl, sono computabili tutti i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo l'OAEl. Ciò vale per tutti i sistemi di misurazione messi in esercizio nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'OAEl, vale a dire dal 1.1.2018. I costi della misurazione del profilo di carico (che non corrispondono ancora all'art. 8a segg. OAEl) sono quindi computabili come costi di rete (art. 31l cpv. 3 OAEl).
Con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2019, della Strategia Reti elettriche viene abrogato l’articolo 31e capoverso 4 OAEl. A partire da quel momento sono computabili anche i costi dei dispositivi di misurazione del profilo di carico impiegati prima del 1° gennaio 2018. I costi dei sistemi di misurazione installati a partire dal 1° gennaio 2018 sono computabili già da questa data (art. 15 cpv. 1 LAEl; art. 13a lett. a OAEl).
3.2.17.2 Costi dei sistemi di misurazione intelligenti (posizione 510)
In presenza dell’approvazione del gestore di rete anche terzi possono fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi (art. 8 cpv. 2 OAEl).
Così, per mettere in atto quanto precede (art. 7 cpv. 3 lett. f, lett. fbis e art. 8 cpv. 2 OAEl), il gestore della rete di distribuzione deve indicare dettagliatamente i costi, in particolare quelli relativi alle prestazioni di metrologia.
L’articolo 17a LAEl, precisato dagli articoli 8a e 8b OAEl, introduce lo standard minimo in materia di sistemi di misurazione intelligenti. L’80 percento delle installazioni di misurazione di un determinato comprensorio deve soddisfare questo standard entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017 (art. 31e cpv. 1 OAEl), ossia al più tardi il 31 dicembre 2027.
I costi relativi ai sistemi di misurazione intelligenti che soddisfano gli standard di cui all’articolo 17a LAEl, in combinato disposto con gli articoli 8a e 8b OAEl, devono figurare nella posizione 510 «Costi dei sistemi di misurazione intelligenti». I costi per i sistemi di misurazione, i quali secondo l’articolo 31l capoversi 1 e 2 OAEl possono rientrare nell’80 percento, sono anch’essi assegnati alla posizione 510 «Costi dei sistemi di misurazione intelligenti», a differenza di quanto previsto dal KRSV-CH che li imputa alla voce 520 «Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione», a differenza di quanto previsto dal KRSV-CH che li imputa alla voce 520 «Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione» (cfr. per analogia 2.2.8).
3.2.17.2.1 Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione
Tutti i dispositivi di misurazione che non soddisfano gli standard di cui all’articolo 17a LAEl in combinato disposto con gli articoli 8a e 8b OAEl, e neppure possono rientrare nell’80 percento secondo l’articolo 31l capoversi 1 e 2 OAEl, ma che vengono tuttora utilizzati, vanno indicati alla posizione 520 «Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione».
3.2.17.2.2 Ammortamenti calcolatori per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.1 e 520.1)
In questa posizione vengono registrati gli ammortamenti dei sistemi di misurazione delle immobilizzazioni regolatorie. I costi dei sistemi di misurazione non possono essere considerati sia nelle immobilizzazioni regolatorie della rete e negli ammortamenti dichiarati alla posizione 100.1 sia nei costi di misurazione. Gli impianti utilizzati solo in quota parte, ad es. i sistemi di gestione dei dati energetici, vanno anche imputati pro quota ai costi di misurazione e alla rete. La ElCom si riserva di effettuare controlli a campione.
Tra gli impianti inseriti nelle immobilizzazioni regolatorie che, come tali, possono essere ammortizzati e remunerati, si annoverano ad esempio: contatori, eventuali trasformatori, morsetti prova, unità di comunicazione, rilevamento mobile dei dati, lettura remota dei contatori ecc.
3.2.17.2.3 Interessi calcolatori per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.2 e 520.2)
In questa posizione vengono registrati gli interessi calcolatori dei sistemi di misurazione delle immobilizzazioni regolatorie. I costi dei sistemi di misurazione non possono essere considerati sia nelle immobilizzazioni regolatorie della rete e negli interessi dichiarati alla posizione 100.2 sia nei costi di misurazione.
Poiché anche la metrologia rientra nei costi di rete e quindi nei beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete, per la remunerazione si applica lo stesso WACC di quello valido per gli interessi calcolatori della rete.
3.2.17.2.4 Costi dei servizi di metrologia per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.3 e 520.3)
Vanno indicate qui, per i sistemi di misurazione intelligenti, le seguenti quote di costo (costi propri o di terzi):
- Costi d’esercizio del sistema di lettura remota dei contatori (LRC) e costi di trasmissione dei dati
- Costi d’esercizio della gestione dei dati energetici (quota dei costi di rete MDE) per la messa a disposizione, l’archiviazione e la consegna dei dati
- Costi d’esercizio della gestione dei dati energetici (quota dei costi di rete MDE) per i processi di cambiamento, il controllo della plausibilità dei dati e l’individuazione di valori sostitutivi.
3.2.17.2.5 Altri costi per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.4 e 520.4)
Qui vengono inseriti costi quali, ad esempio:
- Logistica legata ai contatori (acquisto, stoccaggio, installazione, taratura, controllo periodico dei contatori, manutenzione, gestione dei lotti ecc.), gestione dei contatori e delle stazioni di misurazione (aggiornamento dei dati di base).
- Costi d’esercizio per la lettura e trasmissione dei dati (ad es. rilevamento mobile dei dati (RMD)).
- Costi di comunicazione.
- Costi pro quota relativi ai locali, all’informatica e ai veicoli ecc.
3.2.17.3 Sistemi intelligenti di controllo e regolazione (posizione 530)
Se un consumatore finale, un produttore o un gestore di impianti di stoccaggio acconsente all’impiego di un sistema di controllo e di regolazione ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete (flessibilità), deve concordare con il gestore di rete la rimunerazione per l’impiego del sistema (art. 8c cpv. 1 lett. c OAEl).
Tale rimunerazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria (art. 8c cpv. 2 OAEl); deve inoltre essere resa accessibile al pubblico (art. 8c cpv. 3 OAEl in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 LAEl e l’art. 10 OAEl). Nella contabilità analitica (calcolo dei costi) devono essere indicate separatamente tutte le voci necessarie al calcolo dei costi computabili, in particolare i costi per i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, rimunerazioni incluse (art. 7 cpv. 3 lett. m OAEl). La rimunerazione in oggetto è l’importo che il gestore di rete versa o al consumatore finale o al produttore oppure al gestore di impianti di stoccaggio come compenso per la sua flessibilità (art. 8c OAEl).
Così, per mettere in atto quanto precede, il gestore di rete deve indicare dettagliatamente i costi generati dai sistemi di controllo e di regolazione ai sensi dell’articolo 8c OAEl. I relativi dati contabili devono figurare nella posizione 530 «Costi dei sistemi intelligenti di controllo e regolazione». Tale posizione deve contenere tutte le installazioni che rientrano sotto la descrizione di sistemi intelligenti di controllo e regolazione, anche i classici ricevitori di telecomando (cfr. Spiegazioni in merito alla revisione parziale dell’OAEl del novembre 2017, p. 10 e segg.; art. 31f OAEl).
Se il gestore di rete offre al consumatore finale o al produttore oppure al gestore di impianti di stoccaggio la possibilità di usufruire della propria flessibilità attraverso un sistema di controllo e regolazione intelligente, egli ha l’obbligo non soltanto di pubblicare la rimunerazione nel suo tariffario (art. 8c cpv. 3 OAEl in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 LAEl e l’art. 10 OAEl), ma anche di indicare nella contabilità analitica, alla posizione 530.3 «Rimunerazioni al consumatore finale, al produttore o al gestore di impianti di stoccaggio», l’importo versato.