Potenziamenti della rete

Gli allacciamenti alla rete dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili possono rendere necessari potenziamenti della linea di raccordo e della rete dal punto di raccordo, i cui costi sono computabili in una certa misura come costi della rete di trasporto e rimunerati da Swissgrid ai gestori di rete e ai produttori (art. 15b LAEl; art. 13e seg. OAEl).

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con allacciamento alla rete a media tensione o a tensione superiore, la rimunerazione avviene su richiesta del gestore della rete di distribuzione e previa approvazione della ElCom (art. 15b cpv. 3 LAEI).

La ElCom valuta le domande di potenziamento per gli allacciamenti alla rete a media tensione o a tensione superiore secondo tre criteri generali:

  • necessità
    la prova della necessità di un potenziamento deve essere fornita dal gestore di rete sulla base della potenza installata dell’impianto e in applicazione delle normative e delle prescrizioni riconosciute (ad es. D-A-CH-CZ Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete oppure norma EN 50160);

  • economicità
    I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti di produzione al punto di immissione più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. A tal fine devono essere elaborate più varianti. Per variante più conveniente sotto il profilo economico si intende quella con i costi complessivi più bassi, fermo restando l’adempimento delle disposizioni di legge e delle prescrizioni tecniche;

  • punto di raccordo (punto di suddivisione dei costi)
    Il punto di raccordo coincide di norma con l’ultimo punto a cui sono raccordati anche altri utenti allacciati alla rete. Il punto di raccordo alla rete viene definito sulla base della variante più conveniente sotto il profilo economico e non viceversa.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con allacciamento alla rete a bassa tensione, i gestori delle reti di distribuzione ricevono su richiesta una rimunerazione forfetaria pari a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata per le esigenze generiche di potenziamento della rete, a prescindere dall’effettiva realizzazione, (art. 15b cpv. 4 LAEI; art. 13e cpv. 2 OAEI). I gestori delle reti di distribuzione devono presentare a Swissgrid le domande di rimunerazione forfetaria per gli allacciamenti alla rete a bassa tensione (art. 13f cpv. 1 e 2 lett. a OAEI).

In presenza di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con potenza superiore a 50 kW, la rimunerazione per il potenziamento di linee di raccordo esistenti ammonta al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata (art. 15b cpv. 5 LAEI; art. 13e cpv. 3 OAEI). I gestori delle reti di distribuzione presentano ogni mese a Swissgrid la domanda di rimunerazione e restituiscono quest’ultima ai produttori (art. 13f cpv. 1 lett. a e b OAEI).

Le richieste relative al potenziamento della rete conformemente alle istruzioni 1/2019 e 8/2025 devono essere presentate esclusivamente online a partire dal 22 luglio 2025 utilizzando l'apposito modulo. Ciò semplifica la procedura di presentazione e migliora l'efficienza del trattamento.

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