Potenziamenti della rete

Il raccordo alla rete dei produttori (LEne; art. 15 cpv. 1 lett. e) può rendere necessari dei potenziamenti della rete dal punto di raccordo che, in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), fanno parte delle prestazioni di servizio relativo al sistema della società nazionale di rete. Quest’ultima, previa approvazione della ElCom, retribuisce ai gestori di rete i costi per i necessari potenziamenti della rete (art. 22 cpv. 4 e 5 OAEI).

La ElCom valuta le domande di potenziamento della rete secondo tre criteri:

  • Necessità
    La prova della necessità di un potenziamento deve essere fornita dal gestore di rete sulla base della potenza installata dell’impianto e in applicazione delle normative e delle prescrizioni riconosciute (ad es. D-A-CH-CZ Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete oppure norma EN 50160).

  • Economicità
    I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori al punto di immissione più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. A tal fine devono essere elaborate più varianti. Per variante più conveniente sotto il profilo economico si intende quella con i costi complessivi più bassi, fermo restando l’adempimento delle disposizioni di legge e delle prescrizioni tecniche.

  • Punto di raccordo (punto di suddivisione dei costi)
    Il punto di raccordo coincide di norma con l’ultimo punto a cui sono raccordati anche altri utenti allacciati alla rete. Il punto di raccordo viene definito sulla base della variante più conveniente sotto il profilo economico e non viceversa.
     
 
https://www.elcom.admin.ch/content/elcom/it/home/temi/potenziamenti-della-rete.html