Secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl, RS 734.7), i Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio.
Poiché il livello di rete 1 – la rete di trasporto – è gestito unicamente dalla società nazionale di rete Swissgrid, i Cantoni devono unicamente attribuire i comprensori dei livelli di rete 3, 5 e 7. L'attribuzione dei comprensori avviene in modo capillare su tutta la superficie di ciascun Cantone, generalmente attraverso una decisione dell'esecutivo o del legislativo cantonale.
La figura mostra un esempio di come possono essere attribuiti i comprensori ai livelli di rete 3, 5 e 7.