2 Infrastruttura (contabilità analitica capitolo 2)
2.1 Compendio degli impianti (contabilità analitica, scheda 2.1)
La scheda «Compendio degli impianti», che dev’essere compilata da tutti i gestori di rete, evidenzia le basi tecniche, normative e di contabilità finanziaria dei vostri costi del capitale. A tal fine vi vengono richiesti gli elementi tecnici essenziali delle vostre immobilizzazioni regolatorie, con domande di contabilità generale e altre relative alla loro valutazione e all’iscrizione di impianti nelle vostre immobilizzazioni regolatorie («attivazione» regolatoria).
Gli impianti facenti parte dei beni patrimoniali necessari all’esercizio vanno dichiarati e rilevati in base al relativo compendio regolatorio. La valutazione degli impianti avviene giusta l’articolo 15 capoverso 3 LAEl. In merito ai principi di valutazione, ammortamento e iscrizione degli impianti nelle immobilizzazioni regolatorie esiste un’ampia giurisprudenza e varie decisioni della ElCom passate in giudicato.
Ricordate che la ElCom può chiedere in qualsiasi momento di prendere visione delle basi della vostra valutazione e del vostro compendio impianti regolatorio (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEl in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LAEl). Assicuratevi pertanto di conservare la documentazione rilevante in tal senso anche oltre i consueti termini previsti per i libri di commercio (cfr. art. 958f cpv. 1 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911 [CO, RS 220)], garantendo che sia disponibile per l’intera vita utile regolatoria dell’impianto. Anche in caso di acquisizioni di reti, sinceratevi di poter ritirare detta documentazione con l’impianto nell’ambito dell’operazione.
2.1.1 Specifica degli impianti necessari all’esercizio
Indicate qui il numero degli impianti necessari all’esercizio, compresi quelli già ammortizzati ma ancora utilizzati. Gli impianti gestiti per conto di clienti («impianti dei clienti») e quelli soltanto noleggiati non devono essere registrati qui.
2.1.2 Diritti d’uso
Indicate soltanto gli impianti e i diritti d’uso attribuiti alle vostre immobilizzazioni regolatorie. Se avete dei diritti d’uso in partecipazione, inserite qui soltanto la vostra quota (esempio: se possedete 5 sottocentrali e avete un diritto d’uso del 30% su un’altra sottocentrale, inserite il valore 5.3).
Ricordate in tale contesto che le rimunerazioni a terzi per la concessione di diritti e servitù connessi all’esercizio della rete, ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 lettera c LAEl, vanno imputate ai costi d’esercizio. Questo articolo di legge è in vigore dal 1° giugno 2019 e la ElCom non accetta servitù e diritti d’uso iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie dopo tale data. Il testo dell’articolo non fa distin-zione tra remunerazione una-tantum e remunerazione ricorrente (si rimanda a tale proposito alla deci-sione della ElCom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 98 segg).
2.1.3 Investimenti
Indicate il totale complessivo degli investimenti nel settore d’attività Rete, ossia non epurate questa cifra di contributi e pagamenti di terzi (in altre parole, vi viene richiesto l’investimento lordo prima della deduzione di eventuali pagamenti di terzi, come ad es. contributi di allacciamento).
Attenzione: con investimento lordo si intendono le entrate a livello di impianti durante l’anno base, inclusi per gli impianti in costruzione, per i quali è prevista l’iscrizione nelle immobilizzazioni regolatorie (cfr. 2.2.2 e 2.2.6).
2.1.4 Valori della contabilità finanziaria e immobilizzazioni regolatorie
In questa scheda vengono chiesti sia i dati relativi ai vostri valori della contabilità finanziaria sia i valori secondo le immobilizzazioni regolatorie (cfr. anche 2.1 più sopra).
Indicate il totale dei costi di acquisto e costruzione, a livello di contabilità finanziaria, di tutti gli impianti in essere alla fine dell’ultimo esercizio contabile concluso, ossia i costi di acquisto e costruzione iniziali al giorno di chiusura del bilancio (vale a dire i valori al 30.09.20xx se come esercizio si utilizza l’anno idrologico o il 31.12.20xx se si utilizza l’anno civile). Si tratta dunque dei valori degli impianti prima degli ammortamenti.
Indicate altresì se, nella vostra contabilità finanziaria, per l’iscrizione in attivo di beni patrimoniali o costi di progetto applicate lo stesso limite di attivazione di quello utilizzato per l’iscrizione di impianti nelle immobilizzazioni regolatorie quale base per la determinazione dei vostri costi regolatori del capitale.
Vi viene inoltre chiesto se, per la determinazione della spesa capitalizzabile, nella contabilità finanziaria applicate i medesimi criteri di quelli utilizzati per l’iscrizione di costi nelle immobilizzazioni regolatorie (delimitazione «CAPEX» e «OPEX»). Se l’entità (importo) come pure i criteri di attivazione nella contabilità finanziaria e per l’iscrizione di valori nelle immobilizzazioni regolatorie sono identici, rispondete alla domanda con «sì».
Con «criteri di attivazione» si intendono, in questo contesto, le regole che definiscono come procedere nell’attivazione dei costi. Esempio: importo dell’attivazione CHF 100 000 e criterio di attivazione: vengono attivati soltanto i nuovi investimenti. In questo caso, il criterio di attivazione impedirebbe che venga attivato un investimento di sostituzione anche se le relative uscite superano i CHF 100 000.
2.1.5 Fondi per finanziamenti speciali
Considerate che la costituzione di capitale per investimenti e progetti speciali non è contemplata nell’ambito regolatorio. Se pensate di avere componenti tariffarie, oltre ai costi computabili disciplinati dalla legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, previste a titolo di supplemento per simili fondi, ricordate che non potete riscuotere questi supplementi attraverso i costi di rete o dell’energia, bensì dovete prevedere un’apposita tassa comunale. A tal fine è necessaria una base giuridica.
Se alla fine gli investimenti nella rete vengono finanziati con questi fondi, li si deve trattare come contributi e pagamenti da parte di terzi e dedurre dalle immobilizzazioni regolatorie.
Considerate che i progetti con una componente di rischio e i nuovi investimenti sono coperti a livello non solo economico-aziendale, ma anche regolatorio attraverso il capitale proprio sotto forma di capitale di rischio dell’impresa, ossia attraverso la quota di capitale proprio del WACC come «utile». In linea di principio, dunque, sul piano regolatorio eventuali perdite da tali progetti dovute a un loro fallimento e ammortizzate a conto economico nella contabilità finanziaria non possono costituire costi computabili, bensì devono essere sostenute con il capitale proprio analogamente a quanto accade alle imprese sul mercato.
2.1.6 Illuminazione pubblica
Per costi computabili s’intendono, ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 LAEl, i costi di una rete sicura, performante ed efficiente. Di conseguenza non è computabile ciò che non soddisfa tali condizioni, ad esempio varie attività che esulano dalla rete, come l’illuminazione pubblica o le attività amministrative a servizio di altri ambiti commerciali.
Se per conto del Comune vi assumete la responsabilità dell’esercizio dell’illuminazione pubblica, in tal caso si tratta di un servizio che dev’essere svolto «a condizioni di mercato». Qualora forniate prestazioni per l’illuminazione pubblica attraverso risorse del comparto rete, tali prestazioni andranno fatturate di conseguenza e il ricavato dedotto dai costi di rete computabili.
Considerate inoltre che gli impianti di illuminazione pubblica che, pur essendo stati finanziati dal Comune, si trovano nelle immobilizzazioni di contabilità finanziaria del gestore di rete non possono essere incorporati nelle immobilizzazioni regolatorie per i motivi summenzionati (cfr. anche capitolo 3.2.18.7).
2.1.7 Acquisto di reti dopo il 1999
Indicate se avete acquistato reti dopo il 1999. In caso affermativo, rispondete anche alla domanda relativa al totale dei valori residui delle reti acquistate dal 1999 che confluiscono nel calcolo dei costi di rete (rispetto al giorno di riferimento delle immobilizzazioni). Elencate altresì le reti acquistate dal 1999 comprensive dei valori residui alla data di acquisizione.
2.1.8 Dati tecnici
2.1.8.1 Traccia tubazioni AT, MT e BT
Indicate la lunghezza totale delle tracce delle tubazioni, indipendentemente dai livelli di rete, in metri lineari. Una traccia sotterranea può essere composta da uno o più tubi (cilindro di tubi con cavi). La lunghezza della traccia è pari alla lunghezza del cilindro di tubi. Di regola, si tiene conto di una traccia fino al limite della proprietà del GRD. Gli attraversamenti in superficie di fiumi, strade ecc. sono considerati anch’essi come tracce.
2.1.8.2 Cavi allacciamenti domestici
Indicate la lunghezza del cavo dal limite di proprietà (limite di particella o punto di allacciamento alla rete) fino alla cassetta dell’allacciamento domestico. Se non avete rilevato le lunghezze dei cavi separatamente, indicate un valore stimato e precisatelo nel campo «Note» (cfr. anche Recommandation Raccordement au réseau pour clients finaux jusqu’à 36 kV / Empfehlung Netzanschluss für Endkunden, VSE/AES, edizione 2013).
2.1.8.3 Linee aeree
Indicate la lunghezza del conduttore (conduttore-km). Esempio: 1 km di traccia di linea aerea MT, con 3 poli conduttori, corrisponde a un conduttore unico pari a 1 km; cfr. anche VSE/AES - documento NBVN-CH, edizione 2007.
2.1.8.4 Sottocentrali
Indicate anche gli impianti o parti di essi per i quali disponete soltanto di diritti d’uso in partecipazione (ad es. 5.3 unità), se il diritto d'uso è stato acquisito prima del 1° giugno 2019 (cfr. 2.1.2). Non rientrano in questa voce, invece, gli impianti noleggiati non contenuti nel resoconto impianti (cfr. 2.1.1). Indicate la potenza installata (kVA).
2.1.8.5 Trasformatore LR 5
Alla voce «trasformatore» indicate anche la tensione che trasformate (ad es. 36/11KV).
2.1.8.6 Punti di misurazione
Con punto di misurazione si intende il punto della rete in cui viene rilevato, misurato e registrato il flusso di energia in entrata o in uscita (art. 2 cpv. 1 lett. c OAEl). Indicare tutti i punti di misurazione dei vostri consumatori finali e dei punti di fornitura dei vostri rivenditori, inclusi i vostri punti di misura-zione interni.
Qui vengono richiesti i punti di misurazione (ossia i punti di misurazione dei consumatori), incluse le misurazioni interne (misurazioni operative) a differenza di quanto richiesto al capitolo 1.2.4, dove van-no specificati i punti di misurazione al netto di quelli interni operativi.
Indicate anche il numero totale delle vostre misurazioni del profilo di carico con lettura remota (cfr. art. 31l cpv. 1 e 2 OAEl) e il numero di misurazioni conformi all’articolo 8a e 8b OAEl.
2.2 Resoconto impianti storico (contabilità analitica, scheda 2.2)
2.2.1 Premesse
2.2.1.1 Valutazione storica degli impianti
Vanno dichiarati qui i beni patrimoniali, la cui valutazione si basa sui costi storici di acquisto e costruzione. Devono essere inseriti dati distinti per ogni livello di rete. Per la valutazione storica degli impianti sono determinanti i costi effettivamente sostenuti al momento della loro costruzione. Tali costi devono essere comprovati dal gestore di rete su richiesta della ElCom. La prova che i costi degli impianti sono effettivamente stati sostenuti al momento della costruzione può essere fornita, ad esempio, attraverso i seguenti documenti:
- il conto degli investimenti o della situazione patrimoniale (bilancio);
- i rendiconti dei costi inerenti alla costruzione;
- i contratti che contengono dei valori (ad es. contratti riguardanti le comproprietà);
- documenti del registro fondiario che comprovino i prezzi dei terreni.
2.2.1.2 Versione integrale e light
La scheda «Resoconto impianti storico» deve essere compilata da tutti i gestori di rete. Tenete presente che le regole sotto riportate per la valutazione e l’iscrizione nelle immobilizzazioni regolatorie valgono per tutti i gestori di rete a prescindere dalla versione del formulario, sia essa «integrale» o «light».
2.2.1.3 Principio dell’anno base e periodo di riferimento per gli ammortamenti
I valori degli impianti devono essere dichiarati al giorno di riferimento dell’ultimo esercizio contabile concluso. Gli ammortamenti sono di norma su 12 mesi, per cui il loro periodo di riferimento dovrebbe andare dall’1.1 al 31.12 o dall’1.10 al 30.9.
2.2.1.4 Entrate e uscite
I costi storici di acquisto e costruzione al giorno di riferimento (alla fine dell’esercizio; 1° blocco della scheda 2.2) devono essere indicati includendo le entrate (2° blocco della scheda 2.2) e sottraendo le uscite (3° blocco della scheda 2.2) dell’esercizio in questione.
Le entrate e le uscite di detto esercizio devono essere registrate come valore lordo: ciò significa che devono essere presi in considerazione i costi storici di acquisto e costruzione (iniziali). Partiamo dal principio che, in linea di massima, le entrate e le uscite vengono considerate alla stessa stregua nella contabilità analitica e nella contabilità finanziaria. Nel caso applicaste un altro metodo, indicate p.f. le entrate e le uscite di cui avete effettivamente tenuto conto nel vostro calcolo. Nel campo «Note» spiegate per sommi capi le discrepanze rispetto alla contabilità finanziaria.
2.2.2 Rapporto tra immobilizzazioni regolatorie e valori di contabilità finanziaria
La base per il calcolo dei costi del capitale sono i beni patrimoniali necessari all’esercizio, definiti in virtù del compendio impianti regolatorio. Il Tribunale federale ha stabilito che la base determinante per il calcolo di ammortamenti e interessi calcolatori non è il valore contabile degli impianti risultante dalla contabilità finanziaria, bensì il loro valore residuo definito nella contabilità analitica regolatoria.
Conformemente alla LAEl i criteri contabili di legge in materia di attivazione non sono determinanti nell’ambito del calcolo dei costi del capitale computabili (cfr. in merito art. 11 cpv. 1 LAEI; art. 7 OAEl). La contabilità analitica regolatoria in cui vanno dichiarate le immobilizzazioni regolatorie può discostarsi, per vari motivi, dalla contabilità finanziaria. Se i valori contabili non sono determinanti, per definire i costi del capitale computabili non può esserlo nemmeno la prassi contabile finanziaria in materia di attivazione (DTF 138 II 465 consid. 4.6.2 e 6.3.2). Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione (art. 13 cpv. 2 OAEI). Nelle immobilizzazioni regolatorie possono dunque essere iscritti unicamente gli impianti i cui costi sono computabili come costi del capitale ai sensi della legislazione sull’approvvigionamento energetico.
Perché un costo venga considerato nelle immobilizzazioni regolatorie, si presuppone che esso sia direttamente connesso alla costruzione dell’impianto a cui è stato attribuito in riferimento alla durata di utilizzazione. I costi rivendicati devono essere necessari ai fini della messa in servizio e del mantenimento in esercizio della rete degli impianti in questione, cosicché se ne giustifichi la remunerazione, nel corso della durata di utilizzazione, quali parte integrante dei valori calcolatori residui degli impianti.
I valori residui della contabilità finanziaria e del compendio impianti regolatorio saranno sistematicamente diversi tra loro. Ciò è dovuto, tra l’altro, alle differenze tra le regole di attivazione previste dalla contabilità finanziaria e la possibilità di iscrivere impianti nelle immobilizzazioni regolatorie secondo i criteri della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. Diverse, inoltre, sono solitamente anche le durate di utilizzazione e le metodologie di ammortamento tra la contabilità finanziaria e le norme di legge.
2.2.3 Costi per demolizione, ripristino o strutture provvisorie
Non devono essere iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie i costi di demolizione, ripristino o legati ad una costruzione provvisoria, dal momento che non fanno parte degli impianti di nuova realizzazione e quindi dei loro costi di acquisto e costruzione (art. 15 cpv. 3 LAEl). Detti costi non devono pertanto essere sommati ai costi del capitale computabili come costi di acquisto e costruzione, ma possono soltanto essere incorporati una-tantum nei costi di esercizio degli anni di competenza.
2.2.4 Progetti e costi di progetti
Per determinare a partire da quando, nell’ambito di un progetto, i costi generano valori che possono essere iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie e stabilire quali costi rappresentino dei costi di esercizio, in linea di principio è possibile effettuare una distinzione tramite le fasi del progetto. Tutti i costi connessi alla mera progettazione, come l’elaborazione di varianti, la preparazione del progetto, l’allestimento delle planimetrie, le attività inerenti all’appalto di servizi ecc. sono da intendersi costi di esercizio. Non facendo direttamente parte dei nuovi impianti, non possono essere aggiunti ai loro costi di costruzione. I costi che possono essere inclusi nelle immobilizzazioni regolatorie insorgono soltanto nella fase di realizzazione di un progetto.
2.2.5 Costi di manutenzione e investimenti di sostituzione
I costi di manutenzione non sono costi di costruzione e non devono essere incorporati nel calcolo dei costi del capitale computabili. Possono eventualmente essere riconosciuti come costi di esercizio se sono stati necessari a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI, cfr. anche ANDRE SPIELMANN in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [ed.], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEl n. marg. 10).
Gli investimenti di sostituzione, invece, possono essere iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie, tuttavia a condizione che siano gestiti in modo trasparente come parti di impianto separate e non vengano aggiunti a un impianto esistente («ringiovanimento di impianto»). Si ricorda altresì che le parti di impianto sostituite o demolite devono essere eliminate dalle immobilizzazioni regolatorie (ammortamento speciale).
2.2.6 Impianti in costruzione
Gli impianti in costruzione possono essere iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie fintanto che non sono in esercizio. Ricordate che gli interessi su eventuali crediti accesi per la realizzazione di tali impianti non devono essere considerati insieme ai costi dell’impianto nel valore regolatorio di quest’ultimo.
I costi per gli impianti che sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). I valori residui degli impianti che trasmettete non devono quindi contenere tali voci.
Gli impianti in costruzione non vengono ammortizzati durante la loro realizzazione. Come da prassi della ElCom, infatti, la messa in servizio avviene con l’utilizzo degli impianti ai fini dell’esercizio della rete. Determinante per il trasferimento di impianti in costruzione alle immobilizzazioni regolatorie è pertanto, ai sensi della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, la messa in servizio tecnica di un impianto. A partire da allora l’impianto va pertanto anche ammortizzato (cfr. anche 2.2.15). Dal punto di vista regolatorio la data di trasferimento in contabilità finanziaria – ossia il pas-saggio da impianto in costruzione a impianto in esercizio, che come tale è soggetto ad ammortamen-to – non è rilevante.
Nella sua valutazione la ElCom parte dalla data di messa in servizio tecnica. Si tratta di un punto di riferimento adeguato, dal momento che definisce a partire da quando un impianto è effettivamente funzionale allo scopo e utilizzato in tal senso. Innanzitutto va valutato se l’impianto serva all’esercizio della rete – come ad esempio una linea – o alla sua realizzazione – ad esempio una gru o una teleferica, dopodiché si calcola a partire da quando è entrato in esercizio.
Nel caso di una linea elettrica, la messa in servizio tecnica è rappresentata dall’effettivo utilizzo per il trasporto di elettricità. La sola posa dei cavi non è sufficiente a motivare una messa in servizio tecnica. Lo stesso dicasi per impianti quali tracce, cilindri di tubi con cavi e banchine per la posa di cavi. Questi impianti vengono attivati e ammortizzati al primo passaggio di corrente nei cavi. Anche un trasformatore non collegato al circuito elettrico è un buon esempio di impianto in costruzione; va considerato il momento a partire dal quale l’impianto può essere utilizzato per il trasporto di elettricità. Nel caso degli impianti elettrici la notifica di completamento tecnico all’attenzione dell’ESTI, ad esempio, è un valido criterio per la decorrenza dell’obbligo di ammortamento regolatorio.
La messa in servizio regolatoria di un impianto, che di per sé non serve all’esercizio, ma alla costruzione dei suddetti impianti, ad esempio una gru di grandi dimensioni o una teleferica, comporta anch’essa la loro iscrizione nelle immobilizzazioni regolatorie e quindi il loro ammortamento nel caso in cui possano essere destinati alla loro finalità di utilizzo: il testo della legge «garantire una rete sicura, performante ed efficiente» include non solo l’esercizio della rete, ma anche la realizzazione della rete necessaria all’esercizio. In ciò rientrano anche le strutture funzionali alla realizzazione di impianti di rete, ad esempio una gru o una teleferica.
La ElCom ha trattato approfonditamente l’argomento in due decisioni della primavera 2018 e dell’autunno 2019 riguardanti alcuni impianti sulla rete di trasporto (cfr. decisioni della ElCom 25-00100 dell’11 settembre 2019 e 25-00062 del 6 marzo 2018).
2.2.7 Prezzi d’acquisto
Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel momento. L’articolo 13 capoverso 2 OAEl precisa anche che per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione all’iniziale costruzione degli impianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente all’articolo 15 LAEl, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all’interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisioni della ElCom 25-00100 dell’11 settembre 2019, n. marg. 47). I prezzi d’acquisto non sono ammessi; vanno utilizzati invece i valori residui all’atto dell’acquisto sulla base dei costi iniziali di acquisto e costruzione del proprietario originario.
2.2.8 Costi di transazione e costi accessori degli impianti
Per «costi di transazione» si intendono qui di seguito i costi specifici che un gestore di rete deve sostenere in seguito all’acquisizione di impianti o all’acquisto di impianti e reti (cfr. in merito decisione 25-00070 del 19.12.2019 della ElCom).
Perché un costo venga considerato nelle immobilizzazioni regolatorie, si presuppone che esso sia direttamente connesso alla costruzione dell’impianto a cui è stato attribuito in riferimento alla durata di utilizzazione. I costi rivendicati devono essere necessari ai fini dell’attivazione e del mantenimento in esercizio della rete degli impianti in questione, cosicché se ne giustifichi la remunerazione, nel corso della durata di utilizzazione, quali parte integrante dei valori calcolatori residui degli impianti.
I costi di transazione non sono costi di costruzione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 OAEl. I costi connessi a una transazione per attività legate all’acquisto di reti o impianti non sono direttamente necessari al mantenimento dell’esercizio della rete. Attività quali la verifica delle condizioni tecniche o della documentazione di un impianto e il trasferimento del medesimo a livello contabile non possono pertanto essere attivate come costi accessori degli impianti.
La LAEl non contempla il concetto di «costi accessori dell’impianto» utilizzato nella contabilità finanziaria. Tali costi possono essere definiti come voci direttamente connesse all’impianto in costruzione o a un impianto acquistato; sono praticamente da intendersi come i costi di installazione di un trasformatore. La possibilità di considerarli nelle immobilizzazioni regolatorie è data dal fatto che siano costi di costruzione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 OAEl. Soltanto se sono direttamente connessi a un impianto possono essere attivati insieme a esso.
Nota: i costi di installazione dei contatori intelligenti (Smart Meter Rollout) devono essere considerati come costi d’esercizio
Secondo il documento KRSV-CH 2019 (e versioni precedenti) i costi di installazione dei sistemi di misurazione intelligenti sono inclusi nei costi d’esercizio (p. 27). La ElCom adotta i documenti del settore nella misura in cui li ritiene adeguati e compatibili con il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. Ha quindi accolto la regola secondo cui i costi di installazione dei sistemi di misurazione intelligenti devono essere inclusi come costi d'esercizio ed ha pure strutturato le voci di costo della contabilità analitica sulla base del KRSV-CH, secondo cui i costi di installazione devono essere dichiarati come costi d'esercizio.
La ElCom ha confermato questa posizione nella sua riunione del 16 marzo 2021. Una modifica della prassi della ElCom comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti dei GRD che hanno già effettuato il roll-out su vasta scala e non sarebbero autorizzati ad attivare i costi a posteriori. Pertanto, i costi di installazione per l'introduzione dei contatori intelligenti (Smart Meter Rollout) devono essere esplicitamente trattati come costi d’esercizio. Si veda per analogia anche 3.2.17.2.
2.2.9 Terreni
Conformemente all’articolo 216 capoverso 1 CO il contratto di compravendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo d’acquisto. Per l’acquisto di una proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). Il contratto di acquisto rientra tra i documenti all’appoggio dei quali è fatta l’iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). I documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto dall’articolo 37 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l’ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di acquisto. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della ElCom 25-00100 dell’11 settembre 2019, n. marg. 54 segg.).
2.2.10 Prestazioni proprie attivate
Per costi computabili si intendono i costi di esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d’esercizio adeguato (art. 15 cpv. 1 LAEl). Le prestazioni fatturate internamente a un’impresa o a un gruppo sono computabili al massimo fino a concorrenza dei costi che sarebbero maturati se esse fossero state erogate dallo stesso esercizio della rete. L’utile d’esercizio adeguato di cui all’articolo 15 capoverso 1 LAEl non dev’essere tuttavia superato da prestazioni compensate internamente (cfr. in merito decisione della ElCom 25-00070 del 19 dicembre 2019).
In caso di prestazioni proprie erogate con le risorse della rete, le corrispondenti voci di costo all’interno dei costi di rete devono essere epurate del valore di tali prestazioni proprie (esposto alla voce «altri ricavi», cfr. paragrafo 3.2.19.2 più sotto).
Se si realizzano impianti con prestazioni proprie che successivamente vengono considerate nelle immobilizzazioni regolatorie come base per gli ammortamenti e la remunerazione calcolatoria e iscritte tra i costi del capitale computabili, le tariffe applicate per tali prestazioni non devono contenere componenti dei costi del capitale (ad es. interessi, ammortamenti), altrimenti si opererebbe un duplice addebito.
2.2.11 Pagamenti di terzi, sussidi per investimenti e pagamenti per potenziamenti di rete
Eventuali contributi e pagamenti di terzi nonché sussidi per investimenti come ad es. pagamenti per lo spostamento di linee, sottocentrali o stazioni di trasformazione per la costruzione di autostrade o ferrovie, oppure i contributi di terzi per potenziamenti della rete devono essere detratti dalle immobilizzazioni regolatorie e ivi esposti in maniera trasparente. La ElCom considera l’iscrizione di queste posizioni con segno negativo nel compendio impianti regolatorio con il medesimo ammortamento dell’investimento a cui si riferiscono (cosiddetto metodo lordo) adeguato ad assicurare la trasparenza.
I costi per potenziamenti di rete necessari all’immissione di energia elettrica, di cui agli articoli 15 e 19 della legge sull’energia del 30 settembre 2016, devono essere esposti separatamente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera h OAEl.
2.2.12 Chiavi di riparto dei valori degli impianti
Se con i vostri documenti possono essere determinate solo le somme totali dei valori storici e non i valori dei singoli impianti, dette somme possono essere distribuite sugli impianti in base a chiavi di riparto adeguate. Per la ripartizione secondo le diverse categorie di impianti ci si può basare sulla valutazione sintetica, la quale indica i rapporti da applicare agli importi totali dei valori storici per trovare i valori storici singoli degli impianti. A prescindere dal metodo scelto, tuttavia, va considerato che i costi di acquisto e costruzione così determinati – e stabiliti una-tantum con le chiavi di riparto – non cambiano di valore per tutta la loro durata regolatoria.
2.2.13 Trattamento delle sottocentrali / stazioni di trasformazione
Poiché il documento «NNMV-CH Netznutzungsmodell für das Schweizerische Verteilnetz / MURD-CH Modèle d’utilisation des réseaux suisses de distribution» (VSE/AES 2014, punto 3) prevede che le sottocentrali/stazioni di trasformazione vengano elencate solo ai livelli di rete LR2, LR4 e LR6, oppure che gli elementi collegati alle rispettive partenze di linea siano assegnati ai livelli di rete dispari, abbiamo tenuto conto della soluzione di settore e inserito nel questionario entrambe le varianti.
Indicate tutti i costi delle sottocentrali utilizzando la stessa ripartizione impiegata per la contabilità analitica. Se le partenze di linea sono state assegnate alla sottocentrale, inserite qui i costi corrispondenti, altrimenti imputateli alle linee. Anche per la ripartizione dei costi sui vari livelli di rete la contabilità analitica (calcolo dei costi) interna costituisce la base.
2.2.14 Principi per l’iscrizione di ulteriori posizioni nelle immobilizzazioni regolatorie
In linea di principio, nelle immobilizzazioni regolatorie possono essere iscritte («attivate») unicamente posizioni rispetto alle quali sussiste un investimento di lungo periodo, imputabile a un determinato impianto, che è necessario all’esercizio di una rete sicura ed efficiente. In tale contesto va prestata particolare attenzione all’imputazione dei costi di progetto nell’ambito della costruzione o del risanamento di impianti (cfr. 2.2.5).
Nelle immobilizzazioni regolatorie non è possibile, ad esempio, rivendicare costi per la progettazione di varianti o l’allestimento di planimetrie. Lo stesso dicasi per eventuali costi di eliografie, di pubblicazione per procedure di approvazione, per l’appalto di servizi e altri costi maturati prima dell’effettiva realizzazione.
2.2.15 Ammortamenti
Gli impianti devono essere ammortizzati in maniera lineare nell’arco del loro intero ciclo di vita in funzione di un valore residuo pari a zero (art. 13 cpv. 2 OAEI). Come costi del capitale possono essere computati al massimo gli ammortamenti calcolatori maturati nell’anno tariffario in questione. Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione iniziali degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Una volta che un impianto è stato completamente ammortizzato e il suo valore residuo è pari a zero, non è più possibile effettuare ulteriori ammortamenti.
Con gli ammortamenti calcolatori si riflette la svalutazione degli impianti a prescindere dai valori della rendicontazione esterna del gestore di rete.
È il settore che stabilisce le durate di utilizzazione per le diverse categorie di impianti, che trovate nel documento «KRSV-CH Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz/SCCD CH Schéma de calcul des coûts pour le gestionnaires du réseau de distribution CH» dell’AES. Queste durate di ammortamento vengono considerate dalla ElCom in sede di verifica tariffaria, de le ritiene appropriate.
La messa in servizio tecnica costituisce, secondo la ElCom, un punto di riferimento adeguato, dal momento che definisce a partire da quando un impianto è effettivamente funzionale allo scopo e utilizzato in tal senso (decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, n. marg. 151 segg.). Ne consegue che l’impianto deve essere ammortizzato a partire dalla sua messa in servizio tecnica. Una volta completato l’impianto in costruzione, la data di messa in servizio va utilizzata come base per l’ammortamento e il valore residuo regolatorio (decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, consid. 150 segg.; decisione della ElCom 25-00067 del 20 ottobre 2016, n. marg. 43 segg. e n. marg. 69; lettera di chiusura della ElCom 212-00233 del 21 novembre 2017, n. 2.2).
In caso di acquisto di un impianto usato, fa fede la data iniziale di messa in servizio e non la data di acquisto o di permuta (ANDRE SPIELMANN in Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [ed.], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEl n. marg. 7).
Gli ammortamenti possono essere effettuati a cadenza annuale o mensile, a decorrere dal primo anno della messa in servizio. Se il gestore di rete conosce e indica la data precisa della messa in servizio, nel 1° anno gli ammortamenti possono essere effettuati a cadenza mensile, il che varrà pertanto anche per l’ultimo anno di vita dell’impianto. Non vengono accettati dalla ElCom, invece, eventuali ammortamenti giornalieri nell’anno di messa in servizio e di dismissione.
Se nel compendio impianti regolatorio il gestore di rete indica soltanto la data di entrata, per il primo anno andrà fondamentalmente considerato un ammortamento completo su 12 mesi. In alternativa, nell’anno di entrata si può ipotizzare una data fittizia a metà esercizio (ossia l’1.7 in caso di anno civile, l’1.4 in caso di anno idrologico) e ammortizzare l’impianto per la prima volta nell’anno di entrata di 6 mesi, e l’ultima volta nell’anno di uscita di altri 6 mesi.
Diritti d’uso e servitù, nella misura in cui è stato consentito includerli nelle immobilizzazioni (cfr. 2.1.2), vengono ammortizzati nell’arco della durata del contratto, tuttavia non oltre la durata di utilizzazione dell’impianto in oggetto.
Una volta che un impianto è stato completamente ammortizzato e il suo valore residuo è pari a zero, non è più possibile effettuare ulteriori ammortamenti. Alla dismissione dell’impianto, l’eventuale valore residuo ancora presente nelle immobilizzazioni regolatorie va completamente ammortizzato. Anche in caso di demolizione l’impianto va completamente eliminato dalle immobilizzazioni regolatorie.
2.3 Resoconto impianti sintetico (contabilità analitica, scheda 2.3)
2.3.1 Premessa
La scheda «Resoconto impianti sintetico» deve essere compilata da tutti i gestori di rete. Tenete presente che le regole sotto riportate per la valutazione e l’iscrizione nelle immobilizzazioni regolatorie valgono per tutti i gestori di rete a prescindere dalla versione del formulario, sia essa «integrale» o «light».
Significato dei vari termini utilizzati:
- Valutazione sintetica: metodo da utilizzare in via eccezionale ai sensi dell’articolo 13 capover-so 4 OAEl. Il procedimento per la determinazione dei valori sintetici corretti alla data di entrata dell’impianto o dei rispettivi valori residui è definito dalla giurisprudenza e dalla prassi della ElCom (cfr. sotto).
- Valore di sostituzione a nuovo (riacquisto): è il valore (= prezzo di sostituzione, cfr. art. 13 cpv. 4 OAEl, moltiplicato per la quantità) che dev’essere riconosciuto per l’acquisto di un im-pianto nuovo equivalente. Si riferisce al valore prima degli ammortamenti. Il nuovo valore di sostituzione non è un valore ammesso ai sensi della LAEl.
- Valore di sostituzione attuale: è il valore residuo, senza indicizzazione retroattiva, di un impian-to valutato sinteticamente (valore a nuovo del riacquisto meno gli ammortamenti fino al tem-po t). Il valore di sostituzione attuale non è un valore ammesso ai sensi della LAE.
- Valore a nuovo: indica il valore di un impianto valutato sinteticamente con l’indicizzazione re-troattiva e dopo deduzione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 4 OAEl, ma prima degli am-mortamenti.
- Valore residuo attuale: è il valore residuo di un impianto valutato sinteticamente (valore a nuo-vo meno gli ammortamenti fino al tempo t).

2.3.2 Valutazione sintetica degli impianti e relativa prova
2.3.2.1 Presupposti
Secondo l’articolo 15 capoverso 3 LAEl i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012 il Tribunale federale ha sancito che la legge sull’approvvigionamento elettrico, all’articolo 15 capoverso 3, si basa principalmente sui costi storici di acquisto e costruzione effettivi. Secondo il medesimo, la valutazione sintetica di cui all’articolo 13 capoverso 4 OAEl rappresenta un metodo da utilizzarsi in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 segg.).
Colui che fa uso del metodo sintetico è tenuto ad esporre e spiegare in modo attendibile per quale motivo i valori storici non possono più essere determinati (art. 8 CC; DTF 138 II 465, consid. 6.3). I costi d’esercizio o del capitale già fatturati devono essere detratti dai valori sintetici (art. 13 cpv. 4 OAEl; DTF 138 II 465, consid. 6.3.2).
2.3.3 Valori unitari e prezzi di sostituzione
Per la determinazione dei valori sintetici occorre ricavare i prezzi di sostituzione, che solitamente si basano sui prezzi di impianti simili documentati con appositi giustificativi («valori unitari per unità di misura», ad es. CHF/m3 o CHF/km). Tali giustificativi e il metodo di calcolo devono essere comprovati e la documentazione conservata per la durata del ciclo di vita regolatorio dell’impianto così valutato. Detta documentazione va esibita su richiesta della ElCom.
Nella determinazione dei prezzi di sostituzione con l'aiuto di valori unitari va sempre considerata la situazione specifica dell’impresa (modalità d’acquisto, regione e struttura dei costi all’interno della regione, caratteristiche specifiche del progetto edilizio e dell’ambiente in cui è stato realizzato l’investimento ecc.). A tal fine è consentito utilizzare valori unitari forfettari (ad es. applicazione dei forfait del settore) solo previa plausibilizzazione accurata. Le stime, invece, non sono ammesse in linea di principio.
2.3.4 Indicizzazione retroattiva e indici consentiti
I valori di sostituzione così determinati sono ricalcolati con adeguati indici di prezzo ufficiali, in fun-zione del momento dell’acquisto e della costruzione (art.13 cpv. 4 OAEl). A questo scopo sono stati elaborati indici specifici per le categorie di impianti della rete elettrica svizzera. A partire dall’anno tariffario 2011, si applicano gli indici secondo l’Istruzione 3/2010 della ElCom (Indici di prezzo per la determinazione dei valori a nuovo nell’ambito della valutazione sintetica delle reti secondo l’articolo 13 capoverso 4 OAEl, incl. allegato: ElCom 3/2010 - serie di indici), disponibili all’indirizzo Istruzioni.
L’indice dei prezzi alla produzione e all’importazione (PPI) non è rappresentativo della rete di distribu-zione e di trasporto dell’energia elettrica, in quanto i componenti impiegati per la costruzione degli impianti elettrici costituiscono solo una parte minima o non sono compresi in tale indice. Pertanto l’indice dei prezzi alla produzione e all’importazione non è adeguato per la determinazione dei costi di acquisto e di costruzione degli impianti della rete di trasporto e di distribuzione.
2.3.5 Deduzione individuale del 20% ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 OAEI
Sui valori sintetici così determinati deve essere effettuata una riduzione del 20% (art. 13 cpv. 4 OAEl). Il gestore di rete deve applicare la riduzione del 20% fintanto che non dimostra che, nel suo caso, tale riduzione conduce a una valutazione inferiore ai costi originali di acquisto e costruzione (DTF 138 II 465, consid. 7.7). Nel momento in cui riesce a dimostrarlo, la detrazione che può applicare è minore. In tal caso, la percentuale andrà indicata al posto del 20% e opportunamente motivata. Se dal canto suo la ElCom dimostra che la detrazione dev’essere superiore al 20% o al valore indicato dal gestore di rete, essa apporterà la dovuta correzione.
2.3.6 Valutazione sintetica di tutti gli impianti e parti di impianto delimitabili
Il Tribunale amministrativo federale ha ripetutamente stabilito che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare eventuali lacune presenti all’interno di un impianto (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). Il metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell’impianto. In una sentenza successiva il Tribunale amministrativo federale ha precisato che i singoli tratti di linea devono essere, per quanto possibile, chiaramente suddivisi e distinti gli uni dagli altri nell’ambito della valutazione. Nel caso in cui i tratti in questione possano essere valutati separatamente senza alcuna limitazione, essi devono essere considerati impianti a sé e il valore storico va sostanzialmente determinato per quanti più tratti di linee possibili (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4).
2.3.7 Valori stimati
I valori unitari o i valori a nuovo semplicemente stimati non sono consentiti.
2.4 Valori degli impianti (contabilità analitica, scheda 2.4)
La scheda «Valori degli impianti» non dev’essere compilata – essa vi fornisce una panoramica dei vostri impianti valutati secondo il metodo storico e sintetico in base a quanto indicato nelle schede 2.2 e 2.3.
2.5 Contributi di allacciamento (contabilità analitica, scheda 2.5)
Nella scheda «Contributi di allacciamento», per i gestori di rete che compilano soltanto la versione light alcune domande non verranno visualizzate.
I contributi di allacciamento possono comprendere i contributi di allacciamento e i contributi ai costi di rete. Nella contabilità analitica devono essere indicati separatamente i costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di retei (art. 7 cpv. 3 lett. i OAEl).
Nel caso in cui vengano riscossi contributi di allacciamento, si ha la scelta fra tre metodi (cfr. AES/VSE Recommandation Raccordement au réseau pour clients finaux jusqu’à 36 kV / Empfehlung Netzanschluss für Endkunden, NA/RR – CH, edizione 2019, cap. 5):
- Metodo lordo: attivate tutti i costi in essere e iscrivete al passivo le entrate (contributi dei clienti); ciò significa che si indicano i costi totali sostenuti per le immobilizzazioni regolatorie con valori positivi e le entrate corrispondenti con valori negativi. Tali valori negativi vengono sciolti nello stesso arco di tempo in cui vengono ammortizzati gli allacciamenti alla rete.
- Metodo netto: si detraggono i pagamenti effettuati dai clienti (contributi) prima di attivare i costi residui.
- Rilevamento nel conto economico: i contributi vengono registrati nel conto economico, ovvero sono considerati come riduzione dei costi regolatori nel periodo in esame.
Secondo la Segreteria tecnica della ElCom il metodo lordo è da preferire rispetto agli altri.
Solo per la versione integrale: inserite da un lato il totale dei ricavi come valori effettivi per gli anni fino al 2022 compreso e dall'altro l’importo totale fatturato nel 2023.