Guida alla Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2025


I.    Introduzione e panoramica

 
 

1    Principi basilari di compilazione del questionario 

1.1    Note generali

Il rilevamento standardizzato del calcolo dei costi per le tariffe 2026 indirizzato alla ElCom è uno strumento ausiliario essenziale che consente di raggiungere la trasparenza prevista dalla legge sull’approvvigionamento elettrico. L’obiettivo del presente questionario è trasmettere alla ElCom le basi dei costi di rete computabili e dei prezzi di costo dell’energia, e quindi il calcolo delle tariffe 2026. Il questionario garantisce che i dati vengano consegnati in un formato pratico e unitario. Ne risulta una presentazione trasparente di tutti i costi, le spese e i ricavi, come pure delle basi di calcolo.

I gestori di rete devono indicare i propri costi di rete e i prezzi di costo dell’energia, e dunque le basi utilizzate per il calcolo delle tariffe 2026. A tal fine devono tenere conto delle disposizioni di legge in materia di approvvigionamento elettrico, nonché della prassi della ElCom (istruzioni, comunicazioni e decisioni). Le schede sono strutturate in maniera tale da rispecchiare quest’ultima nella maniera più fedele possibile. Il rilevamento della contabilità analitica non comporta un controllo individuale dei costi di rete e dei prezzi di costo dell’energia da parte della ElCom. Una volta effettuata la dichiarazione, non si può pertanto desumere che i costi siano approvati dalla ElCom.

I gestori di rete hanno l’obbligo di allestire una contabilità analitica (calcolo dei costi), la quale deve essere presentata annualmente alla ElCom (art. 11 cpv. 1 LAEl). La ElCom vigila sul rispetto della LAEl (art. 22 cpv. 1 LAEl). Le imprese che operano nel settore elettrico sono tenute a mettere a disposizione le informazioni necessarie (art. 25 cpv. 1 LAEl). Tali informazioni sono in particolare richieste in considerazione del rispetto degli articoli 6, 10, 14 e 15 LAEl, ma anche delle rispettive norme esecutive contenute nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI).

I dati presentati possono essere utilizzati dalla ElCom in una procedura amministrativa riguardante un determinato gestore di rete. In tal caso, la ElCom provvede a informare il gestore di rete della registrazione dei dati nel fascicolo della procedura.

1.2    Basi di calcolo

 
 

1.2.1    Costi effettivi, principio dell’anno base e valori pianificati 

L’«anno base» è l’ultimo esercizio contabile concluso che precede il periodo di calcolo dei costi. Le tariffe vengono calcolate sulla scorta delle spese effettive e dei ricavi effettivi registrati nell’ultimo esercizio contabile concluso (anno base) che precede il periodo di calcolo. Le spese e i proventi alla base della determinazione dei costi legati ai corrispettivi per l’utilizzazione della rete vanno desunti dal conto economico facente parte del conto annuale ai sensi dell’articolo 11, capoverso 1 LAEl.

In caso di variazioni sostanziali rispetto alle voci di costo registrate nell’anno base, eccezionalmente è consentito indicare anche per i propri costi valori pianificati: questi ultimi possono essere presi in considerazione se l’evento che causa la modifica dei costi è noto, in linea di principio, al momento del calcolo delle tariffe e se l’entità della modifica può essere stimata in modo affidabile. I valori pianificati che generano una diminuzione dei costi vanno considerati alla stregua di quelli che ne comportano un aumento. Per i costi dei fornitori a monte, delle PSRS, della riserva invernale e per i costi solidali, come pure per i costi dell’energia acquistata vanno sempre utilizzati valori pianificati.

Per le tariffe 2026, da calcolarsi nel 2025, l’anno base corrisponde all’anno 2024. Nello specifico, l’anno base viene utilizzato per i dati relativi alla propria rete (spese risp. costi, proventi risp. ricavi e dati tecnici) nonché alla produzione propria di energia elettrica.

1.2.2    Tassi d’interesse da applicare

Tasso d’interesse per la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio quale base per le tariffe 2026 - rete

Per la definizione degli interessi sui beni patrimoniali necessari all’esercizio (ossia remunerazione calcolatoria delle immobilizzazioni regolatorie e del capitale circolante netto) riferiti all’anno base si applica il tasso d’interesse per le tariffe determinate nel periodo di calcolo. Per le tariffe 2026 va dunque utilizzato il WACC del 2026.

Tasso d’interesse per la remunerazione dei valori residui degli impianti di produzione quale base per le tariffe 2026 - energia

Per la remunerazione dei valori residui dei costi iniziali di acquisto o di costruzione degli impianti di produzione esistenti alla fine dell’anno contabile, una volta effettuati gli ammortamenti annui, si deve utilizzare il tasso d’interesse (di seguito WACC Produzione) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03) (art. 4 cpv. 3 lett. a n. 5 OAEl). Per il calcolo delle tariffe 2026 va dunque utilizzato il WACC Produzione del 2025 (cfr. Istruzione 1/2025).

Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio quale base per il calcolo delle differenze di copertura 2024 - rete

Per il calcolo degli interessi sui beni patrimoniali necessari all’esercizio (ossia remunerazione calcolatoria delle immobilizzazioni regolatorie e del capitale circolante netto) ai fini del computo delle differenze di copertura 2024 delle tariffe 2024 (= consuntivo 2024) si applica il WACC Rete valido per tali tariffe. Per il calcolo delle differenze di copertura 2024 delle tariffe 2024 va dunque utilizzato il WACC Rete del 2024.

Tasso d’interesse per la remunerazione dei beni patrimoniali necessari alla produzione quale base per il calcolo delle differenze di copertura 2024 - energia

Per il calcolo degli interessi sui beni patrimoniali necessari alla produzione ai fini del computo delle differenze di copertura 2024 delle tariffe 2024 (= consuntivo 2024) si applica il WACC Produzione 2024 secondo l’Istruzione 2/2024.

Tasso d’interesse per la remunerazione delle differenze di copertura

Determinante ai fini della remunerazione delle differenze di copertura Rete ed Energia a partire dal 2024 è il costo del capitale di terzi dell’anno tariffario successivo al periodo di rilevazione (t+2). Per le differenze di copertura del 2024 si applica dunque, ai fini della loro remunerazione, il costo del capitale di terzi dell’anno tariffario 2026 («CT 2026»).

Determinante ai fini della remunerazione del saldo 2023 delle differenze di copertura Rete ed Energia è il WACC Rete dell’anno tariffario successivo al periodo di rilevazione (t+2). Per le differenze di copertura fino al 2023 si applica dunque, ai fini del calcolo degli interessi sul saldo, il WACC dell’anno tariffario 2026 («WACC 2026»).

Nel 2026 e nel 2027 si applicheranno sia le vecchie disposizioni sia le nuove prescrizioni. Ai fini del calcolo delle differenze di copertura 2024 (nel quadro della contabilità analitica per le tariffe 2026) e delle differenze di copertura 2025 (nel quadro della contabilità analitica per le tariffe 2027), trovano fondamentalmente applicazione le disposizioni applicabili anche per il calcolo delle tariffe (cfr. anche Istruzione 7/2024 della ElCom). A tal proposito si citano le vecchie disposizioni (ex art.). I costi pianificati per il 2026 vanno invece indicati basandosi sulle prescrizioni applicabili per l’anno tariffario 2026.

1.3    Basi legali adattate

1.3.1    Differenze di copertura

Gli articoli 4f e 18a OAEl relativi alle differenze di copertura sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023. Essi si applicano la prima volta alle differenze di copertura dell’anno contabile successivo all’entrata in vigore (art. 31m OAEl). Perciò, questi nuovi articoli si applicano per la prima volta alle differenze di copertura dell’anno contabile 2023/2024 (anno idrologico) o 2024 (anno civile) (cfr. Istruzione 3/2024 della ElCom). Le disposizioni degli articoli 4f e 18a dell'OAEl devono quindi essere prese in considerazione nella contabilità analitica per le tariffe 2026 nel calcolo delle differenze di copertura 2024.

1.3.2    Atto mantello

In relazione alla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili da fonti rinnovabili (atto mantello RU 2024 679), alcune disposizioni della LAEl e dell'OAEl sono state modificate e altre sono state aggiunte.

Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni relative ai costi dell’energia computabili nel servizio universale (OAEl: RU 2024 706). Queste si applicano per la prima volta alle tariffe 2026 (articolo 33c cpv. 1 LAEl, cfr. anche Istruzione 7/2024 della ElCom).

Il Consiglio federale ha messo in vigore ulteriori disposizioni, adeguate e nuove, in materia di tariffe per l'utilizzazione della rete, tariffe di misurazione, flessibilità e rimborso dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete a partire dal 1° gennaio 2026 (RU 2025 139). Anche queste disposizioni si applicheranno per la prima volta alle tariffe 2026.

Gli adeguamenti dovuti all’atto mantello comportano l'applicazione di disposizioni sia vecchie che nuove nella contabilità analitica per le tariffe 2026 e 2027. Per il calcolo delle differenze di copertura 2024 (nell'ambito della contabilità analitica per le tariffe 2026) e delle differenze di copertura 2025 (nell'ambito della contabilità analitica per le tariffe 2027) si applicano in linea di principio le disposizioni che erano applicabili anche per il calcolo delle tariffe (cfr. anche l’Istruzione 7/2024 della ElCom). In questo contesto vengono perciò citate le vecchie disposizioni (ex art.). Le indicazioni relative ai costi pianificati per il 2026 devono invece essere fornite in base alle disposizioni applicabili per l'anno tariffario 2026.

2    Formulari online: utilizzo e suggerimenti

2.1    Precedenti versioni Excel

A partire dal questionario 2021 i moduli Excel sono sostituiti da dei formati xlm. Una versione degli attuali formulari, tuttavia, rimarrà ancora in essere per il 2024 (contabilità analitica per le tariffe 2025): tali moduli Excel non sono però né tradotti né rivisti annualmente. Sono invece i moduli online ad essere validi, i quali devono essere trasmessi.

 
 

2.3    Dinamica nei formulari

I formulari sono strutturati in maniera tale che dobbiate compilare soltanto ciò che è necessario per la vostra impresa. A tal fine vi verranno poste inizialmente alcune domande dopodiché, in base alle vostre risposte, verranno richiamati i campi o le pagine del formulario (schede) da compilare.

Alla pagina «Struttura della rete», ad esempio, indicate la vostra situazione aziendale. In base a ciò, il formulario viene automaticamente adattato e le parti per voi non rilevanti verranno nascoste. Attenzione: in caso di modifiche successive, le voci già inserite nei formulari saranno cancellate.

Analogamente, in base ai vostri dati di base verrà stabilito se dovrete compilare una contabilità analitica cosiddetta «integrale» oppure una «light». Se dovrete compilare una «contabilità analitica light», avrete comunque la possibilità di scegliere di compilare una «contabilità analitica integrale»; basta selezionare la casella corrispondente (scheda «Contatti»).

Tenete presente che i moduli online arrotondano esattamente al numero di decimali visualizzati. Considerato che Excel arrotonda anche su decimali non visualizzati, può accadere che tra i due formati si riscontrino piccole differenze di arrotondamento.

 
 

2.4    Campi vuoti o nessun dato

Se nei campi obbligatori non dovete immettere valori, digitate sempre lo 0, altrimenti non si riesce a capire se non volete inserire dati, se vi è sfuggito il campo o se non avete dati a disposizione per quel determinato valore. Lasciando vuoti dei campi obbligatori potete comunque proseguire con la compilazione delle schede, ma in fase di controllo vi verrà impedito di spedire il formulario senza averli prima compilati tutti.

 
 

3.    Domande e assistenza

Trovate ulteriori informazioni sull’utilizzo dei formulari online nella guida all’utente relativa al questionario della ElCom, disponibile al seguente link: EDES – Sistema per la fornitura dei dati della ElCom.

Non esitate a contattarci in caso di domande. Siamo volentieri a vostra disposizione nei consueti orari d’ufficio: tel. 058 462 50 97 oppure via mail: data@elcom.admin.ch.

 
 

II.    Spiegazioni relative alle singole parti del formulario (schede)

 
 

1    Dati della società (contabilità analitica capitolo 1)

 
 

1.1    Contatti (contabilità analitica, scheda 1.1) 

 
 

1.1.1    Panoramica e versione

 
 

1.1.1.1    Note generali

La scheda «Contatti» deve essere compilata da tutti i gestori di rete. Il formulario online, tuttavia, accede direttamente ai dati di base, per cui dovrete inserire soltanto poche informazioni aggiuntive. Ricordate che, se doveste riscontrare informazioni non corrette, dovrete correggerle nei dati di base.

1.1.1.2    Dettagli del questionario: versione integrale e light

In base a una serie di parametri attribuiti dalla ElCom, la soluzione online vi presenta da compilare la versione integrale o quella light. Se appartenete al gruppo assegnato alla versione light, avete co-munque la possibilità di compilare la versione integrale, ma non viceversa. 

1.1.2    Invio della scheda «Contatti»

La scheda «Contatti» dev’essere stampata, debitamente firmata e inviata alla ElCom. Per stamparla, all’interno del formulario online selezionate nella barra dei comandi in basso il comando «altro» > «PDF». Questa funzione vi consente di trasformare la scheda che avete compilato in un documento pdf. Ai fini della stampa selezionate esclusivamente le prime due pagine (prestate attenzione a come vengono contrassegnate nel documento pdf).

Indicate la funzione o la posizione delle persone con potere di firma. Siete pregati di utilizzare un campo separato per ogni persona e la relativa funzione (è possibile aggiungere ulteriori campi selezionando «Aggiungere persona»). Se la vostra azienda non è iscritta nel registro di commercio, vogliate fornire la documentazione appropriata per dimostrare il diritto di firma delle persone designate. Allegate questo giustificativo alla scheda «Contatti» firmata.

Con la vostra firma confermate di aver preso nota dell’Istruzione 5/2022 della ElCom «Contabilità analitica (calcolo dei costi): presentazione e adeguamento a posteriori» (disponibile su Istruzioni). Con la vostra firma confermate inoltre in maniera vincolante la completezza e la correttezza dei vostri dati nella contabilità analitica.

Confermate infine di aver preso atto che richieste specifiche (ad es. relative all’adeguamento a posteriori della contabilità analitica) non possono essere presentate tramite il formulario, bensì devono essere inviate per iscritto alla ElCom.

La scheda «Contatti», compilata e firmata, deve essere inviata a ElCom, rif. Contabilità analitica, Christoffelgasse 5, 3003 Berna.

 

1.1.3    Società gerente

Se l’amministrazione del gestore di rete è in capo a un’altra impresa (ad es. società madre o, nel settore pubblico, l’amministrazione comunale), compilate questa sezione.

 
 

1.1.4    Referente per informazioni

Inserite qui il referente a cui la ElCom può rivolgersi in caso di informazioni. Qui occorre specificare anche la persona di riferimento qualora non sia stato il gestore di rete stesso a compilare i formulari, ma il lavoro sia affidato a esterni – ad es. a un ufficio fiduciario o una società di consulenza. In tal caso, si devono indicare anche il nome e l’indirizzo della società corrispondente.

1.1.5    Campi di attività della società 

Rispondendo alla domanda «Avete sia clienti di rete sia clienti di energia? *» le rispettive schede che dovrete compilare, sulla base della vostra situazione personale, sono rese disponibili. Ciò significa che solo dopo aver risposto a questa domanda le schede necessarie saranno attivate. Questa domanda si trova alla fine del blocco «Campi di attività della società».

Indicate quindi nei campi di attività in quali altri settori opera la vostra società. Se si tratta di un’azienda consortile, indicate gli ambiti in cui siete attivi (fornitura di gas, fornitura di acqua, servizi di telecomunicazione ecc.).

Specificate anche se operate nel commercio di energia elettrica, tenendo presente che con questa espressione si intende l’attività svolta da un’impresa nella compravendita di elettricità sul mercato all’ingrosso.

Indicate anche se offrite servizi a terzi. Tali servizi possono essere: prestazioni nel campo della costruzione e progettazione come l’attività edile, prestazioni nel campo della manutenzione, della realizzazione e dell’esercizio di impianti di rete o prestazioni nel settore dei servizi, come ad es. tenuta della contabilità o attività di fatturazione per altri gestori di rete e prestazioni analoghe.

1.1.6    Dati per la presentazione dei conti 

1.1.6.1    Note generali

Specificate se utilizzate la contabilità commerciale, cioè se il vostro rendiconto si basa sul sistema della contabilità a partita doppia. Tutte le norme utilizzate per la presentazione dei conti, eccezion fatta per la contabilità a partita semplice («contabilità da libretto della spesa», semplificata), si basano sulla partita doppia. Rispondete affermativamente anche se utilizzate l’MCA (modello contabile armonizzato).

Se alla domanda sulla contabilità commerciale avete risposto «sì», nella casella successiva selezionate dal menu a tendina secondo quali principi contabili allestite il bilancio (ad es. rendiconto ai sensi del codice delle obbligazioni, MCA 1 o 2, altra contabilità e conti amministrativi di diritto pubblico, Swiss GAAP FER IFRS ecc.). Indicate per favore le prescrizioni sulle quali si basa il vostro conto annuale per la rete (ossia il rendiconto individuale) e non quelle utilizzate per stendere il bilancio consolidato o per altri scopi.

Se il rendiconto non si basa sul sistema della contabilità a partita doppia, cliccate sul campo «no». Successivamente si apre un nuovo campo nel quale dovete delineare brevemente la modalità di tenuta dei libri contabili (ad es. «contabilità semplice sotto forma di disposizione su due colonne delle entrate e delle uscite», «contabilità semplice» o «contabilità semplice secondo la legge sulle finanze del Cantone X, integrata dall’ordinanza comunale Y»).

1.1.6.2    Conto annuale Rete

Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LAEl, i gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto devono allestire per ogni rete un conto annuale disgiunto dai rimanenti settori di attività che deve essere pubblicato (art. 12 cpv. 1 LAEl in combinato disposto con art. 7b cpv. 1 OAEl).

Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LAEl le imprese d’approvvigionamento elettrico devono separare almeno sotto il profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività. Se alla domanda corrispondente rispondete «no», motivate in maniera dettagliata perché non avete potuto effettuare la separazione contabile prescritta dalla legge.

La ElCom ha pubblicato una serie di requisiti minimi vincolanti per l’allestimento del conto annuale Rete nelle Istruzioni 3/2011 e 1/2022 (quest’ultima valida a partire dal conto annuale Rete 2022) (www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni), che come tali devono essere rispettati.        
A partire dal conto annuale Rete 2026 si dovranno indicare ogni anno le rimunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati (art. 13f cpv. 1 lett. c OAEl nella versione in vigore dal 1º gennaio 2026).

In un’ottica di trasparenza, come ulteriore informazione la Segreteria tecnica suggerisce di indicare anche le coperture insufficienti e in eccesso cumulate della società sotto forma di resoconto delle differenze di copertura (per livello di rete: saldo iniziale, variazione, saldo finale, remunerazione).

Ricordate che i dati della vostra contabilità analitica e quelli del conto annuale Rete disgiunto devono coincidere a livello di valori effettivi e che dev’essere possibile effettuare una riconciliazione dei valori. La ElCom può richiedere in qualunque momento le opportune prove.

Trasmettete il conto annuale Rete disgiunto tramite il portale dei gestori di rete. Il termine è anche in questo caso il 31 agosto dell’anno successivo all’ultimo esercizio contabile concluso.

1.2    Struttura della rete (contabilità analitica, scheda 1.2) 

1.2.1    Panoramica

La scheda «Struttura della rete», che dev’essere compilata da tutti i gestori di rete, ha due diverse funzioni. Da un lato permette di gestire il numero dei livelli di rete da compilare e, di conseguenza, il numero di celle. Se il proprio livello di rete più elevato (incluse le comproprietà) è il livello 5, per semplificare l’immissione dei dati in questa scheda e nelle schede successive vengono eliminati automaticamente i livelli di rete da 2 a 4. Dall’altro lato, la scheda consente alla ElCom di ottenere una breve descrizione e una panoramica della struttura di rete del gestore, nonché del volume d’affari nel periodo di riferimento. Il giorno di riferimento è solitamente la data di chiusura del bilancio del vostro ultimo esercizio contabile concluso (31.12 o 30.9 in caso di anno idrologico).

1.2.2    Livello di rete proprio più elevato

Indicate qui il livello di rete (LR) più elevato che gestite o utilizzate (numeri, da 2 a 7). Ricordate che il livello di rete 1 è riservato esclusivamente a Swissgrid e che gli impianti di tale livello hanno dovuto essere trasferiti a Swissgrid ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 LAEl.

L’attribuzione di singole parti di impianti ai diversi livelli di rete può variare. Ecco perché rispetto a LR 4 e LR 6 viene posta una domanda in tal senso.

Trasformazione livello di rete 4: il livello di rete 4 comprende, come specificato dall’AES (NNMV-CH edizione 2014), i trasformatori tra alta e media tensione con i relativi campi di connessione sul fronte della sovra- e sottotensione e le rispettive porzioni di sbarre collettrici sul lato della sovra- e sottotensione. In casi eccezionali può accadere che un gestore di rete abbia impianti al livello di rete 3, ma che come livello di rete più elevato indichi LR 4: nella rete di distribuzione il punto di separazione tra un livello di rete e l’altro è sempre il campo di connessione. Sbarre collettrici, punti di interconnessione, tecnica secondaria, impianti accessori ed edifici vanno in genere attribuiti pro quota ai singoli campi di connessione. Può pertanto accadere che alcuni gestori attribuiscano al livello di rete 3 i costi di sbarra collettrice e/o campi di connessione, ma come livello di rete proprio più elevato considerino invece il 4.

Trasformazione livello di rete 6: per quanto concerne l’attribuzione della trasformazione tra media e bassa tensione al livello di rete 6, l’AES (NNMV-CH edizione 2014) indica diverse varianti, fermo restando che la variante 1 è quella principale. È in tal senso che va intesa la domanda relativa all’attribuzione che trovate nella scheda 1.2:

  • Variante 1: attribuzione di tutti gli elementi della stazione di trasformazione al livello di rete 6
  • Variante 2: attribuzione di elementi ai livelli di rete 5 e 6 oppure
  • Variante 3: attribuzione di elementi ai livelli di rete 5, 6 e 7.

1.2.3    Rivenditori

Indicate se approvvigionate dei rivenditori. È considerato rivenditore un gestore di rete che è collegato alla vostra rete a valle e che inoltre riceve forniture di energia da parte vostra.

Il numero dei rivenditori tiene conto soltanto di quelli serviti direttamente nel rispettivo livello di rete, senza contare i rivenditori dei vostri rivenditori.

Il prelievo rivenditori corrisponde alla quantità di energia (MWh) che avete fatturato loro.

1.2.4    Punti di misurazione

Con punto di misurazione si intende il punto della rete in cui è rilevato e conteggiato o registrato il flusso di energia in entrata o in uscita (art. 2 cpv. 1 lett. c OAEl). Indicate tutti i punti di misurazione dei vostri consumatori finali, produttori o impianti di stoccaggio e dei punti di fornitura dei vostri rivenditori, ma senza i punti di misurazione interni alla rete.

Qui vengono pertanto richiesti i punti di misurazione al netto delle misurazioni interne (misurazioni operative) – a differenza di quanto richiesto al 2.1.8.6, dove vanno specificati tutti i punti di misurazione, inclusi quelli interni operativi. Per le misurazioni bidirezionali è possibile indicare solo un punto di misurazione per ogni misurazione.

1.2.5    Destinatari fattura

Per quanto riguarda la definizione di «destinatario di fattura» (DF), la ElCom si basa su quella di «centro di consumo» di cui all’articolo 11 capoverso 1 OAEl:

«… Un centro di consumo è l’ubicazione dell’esercizio di un consumatore finale costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.»

Il destinatario di fattura (DF) è pertanto un consumatore finale presso un centro di consumo. 

Esempi:

1.2.6    Comuni riforniti

I clienti finali sono ripartiti tra i Comuni da indicare qui (senza rivenditori). Se, ad esempio, rifornite il Comune A e anche alcuni clienti di due Comuni limitrofi B e C, come numero indicate 3.

1.2.7    Prelievo consumatori finali

Indicate qui la quantità di energia in MWh che avete complessivamente fornito, nell’ultimo esercizio contabile concluso, ai consumatori finali allacciati alla vostra rete. È determinante la quantità di energia elettrica (MWh) che avete fatturato ai consumatori finali al punto di fornitura.

Ricordate che, in questo caso, il concetto di «consumatori finali» comprende sia quelli nel servizio universale sia coloro che hanno usufruito della possibilità di libero accesso al mercato. Va esclusa, tuttavia, la quantità di energia elettrica fornita ai rivenditori, dal momento che questa viene rilevata separatamente (cfr. 1.2.3). In altre parole, qui inserite la quantità di energia totale prelevata ai punti di fornitura, ma al netto di quella rilevata separatamente in quanto fornita ai rivenditori.

1.3    Regolazione Sunshine (contabilità analitica, scheda 1.3)

1.3.1    Note generali

Tutti i gestori di reti di distribuzione compilano la scheda «Regolazione Sunshine». Le domande dettagliate riguardano solo i gestori di reti di distribuzione che approvvigionano i consumatori finali sul livello di rete 7.

La ElCom può effettuare confronti e pubblicarne i risultati in particolare negli ambiti della qualità dell’approvvigionamento, delle tariffe di utilizzazione della rete e dei costi di rete computabili, delle tariffe dell’energia elettrica, della qualità dei servizi nel settore della rete, degli investimenti in reti intelligenti, dei sistemi di misurazione e nell’adempimento di obblighi di comunicazione e pubblicazione (art. 22a LAEl). Per la pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza può utilizzare anche i dati di cui già dispone all’entrata in vigore dell’articolo 22a LAEl in data 1º gennaio 2025. I dati pubblicati non possono riferirsi a periodi antecedenti il 2022 (art. 33c cpv. 3 LAEl). I dati trasmessi con la presente contabilità analitica potranno essere utilizzati in un secondo tempo per la regolazione Sunshine, nei limiti previsti dalla legge, e sono pertanto destinati alla pubblicazione.

1.3.2    Incasso

Il formulario indica il termine di pagamento per i clienti delle categorie nuclei familiari e aziende del settore commerciale a partire dalla data di emissione della fattura, nonché il numero dei solleciti gratuiti inviati in caso di mancato pagamento. Ulteriori domande riguardano le misure potenzialmente adottate nel caso di arretrati nei pagamenti e a tal proposito sono possibili più risposte affermative.

1.3.3    Qualità dell’energia

Il numero di prodotti energetici (non tariffe) indica il numero di prodotti elettrici di diversa qualità (con riferimento al vettore energetico) che un gestore di rete di distribuzione offre alla propria clientela finale nel servizio universale. In caso di più prodotti compare la domanda aggiuntiva sulla possibilità per la clientela di combinare a piacimento tra loro i vari prodotti. Nell’ipotesi di un unico prodotto, la proporzione (in percentuale) dell’energia proveniente da fonti rinnovabili nel prodotto standard va indicata secondo la categorizzazione di cui al sito www.strom.ch/it/service/etichettatura-elettricita.

1.3.4    Informazioni su interruzioni pianificate

Qui i gestori di reti di distribuzione indicano se informano preliminarmente tutti i clienti delle categorie nuclei familiari e aziende del settore commerciale che sono interessati da interruzioni della rete pianificate. Eventualmente occorre anche indicare con quanti giorni di anticipo vengono informati. Coloro che informano le diverse categorie di clienti in maniera differenziata sulle interruzioni indicano il preavviso per i clienti della categoria nuclei familiari.