* Vogliate prendere nota anche delle linee guida annuali in formato pdf al seguente link:
EDES – Sistema per la fornitura di dati della ElCom
I. Introduzione e panoramica
1 Principi basilari di compilazione del questionario
1.1 Note generali
Il rilevamento standardizzato del calcolo dei costi per le tariffe 2025 indirizzato alla ElCom è uno strumento ausiliario essenziale che consente di raggiungere la trasparenza prevista dalla legge sull’approvvigionamento elettrico. L’obiettivo del presente questionario è trasmettere alla ElCom le basi dei costi di rete computabili e dei prezzi di costo dell’energia, e quindi il calcolo delle tariffe 2025. Il questionario garantisce che i dati vengano consegnati in un formato pratico e unitario. Ne risulta una presentazione trasparente di tutti i costi, le spese e i ricavi, come pure delle basi di calcolo.
I gestori di rete devono indicare i propri costi di rete e i prezzi di costo dell’energia, e dunque le basi utilizzate per il calcolo delle tariffe 2025. A tal fine devono tenere conto delle disposizioni di legge in materia di approvvigionamento elettrico, nonché delle istruzioni, comunicazioni e prassi della ElCom (in particolare le decisioni). Le schede sono strutturate in maniera tale da rispecchiare queste ultime nella maniera più fedele possibile. Il rilevamento della contabilità analitica, tuttavia, non comporta di per sé un controllo individuale dei costi di rete e dei prezzi di costo dell’energia. Una volta effettuata la dichiarazione, non si può pertanto desumere automaticamente che i costi siano approvati dalla ElCom.
I gestori di rete hanno l’obbligo di allestire una contabilità analitica (calcolo dei costi), la quale deve essere presentata annualmente alla ElCom (art. 11 cpv. 1 LAEI). La ElCom vigila sul rispetto della LAEI (art. 22 cpv. 1 LAEI). Le imprese che operano nel settore elettrico sono tenute a mettere a disposizione le informazioni necessarie (art. 25 cpv. 1 LAEI). Tali informazioni sono in particolare richieste in considerazione del rispetto degli articoli 6, 10, 14 e 15 LAEI, ma anche delle rispettive norme esecutive contenute nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI).
I dati presentati possono essere utilizzati dalla ElCom in una procedura basata sulla LAEI riguardante un determinato gestore di rete. In tal caso, la ElCom provvede a informare il gestore di rete.
1.2 Basi di calcolo
1.2.1 Costi effettivi, principio dell’anno base e valori pianificati
L’«anno base» è l’ultimo esercizio contabile concluso che precede il periodo di calcolo dei costi. Le tariffe vengono calcolate sulla scorta delle spese effettive e dei ricavi effettivi registrati nell’ultimo esercizio contabile concluso (anno base) che precede il periodo di calcolo. Le spese e i proventi alla base della determinazione dei costi legati ai corrispettivi per l’utilizzazione della rete vanno desunti dal conto economico facente parte del conto annuale ai sensi dell’articolo 11, capoverso 1 LAEl.
In caso di variazioni sostanziali rispetto alle voci di costo registrate nell’anno base, eccezionalmente è consentito indicare anche per i propri costi valori pianificati: questi ultimi possono essere presi in considerazione se l’evento che causa la modifica dei costi è noto, in linea di principio, al momento del calcolo delle tariffe e se l’entità della modifica può essere stimata in modo affidabile. I valori pianificati che generano una diminuzione dei costi vanno considerati alla stregua di quelli che ne comportano un aumento. Di regola, per i costi dei fornitori a monte, delle PSRS e della riserva invernale, come pure dell’energia acquistata vanno utilizzati valori pianificati.
Per le tariffe 2025, da calcolarsi nel 2024, l’anno base corrisponde all’anno 2023. Nello specifico, l’anno base viene utilizzato per i dati relativi alla propria rete (spese risp. costi, proventi risp. ricavi e dati tecnici) nonché alla produzione propria di energia elettrica.
1.2.2 Definizione dei periodi richiesti
Periodo di rilevamento = t |
Il periodo di rilevamento indica l’anno in riferimento al quale viene compilato il questionario. Il periodo di rilevamento 2024 copre pertanto l’arco di tempo compreso tra maggio 2024 e il 31.8.2024 o – in caso di correzioni richieste dalla ElCom per lacune nella base di dati trasmessa – la fine del 2024 circa. |
Anno tariffario (AT) = t+1 |
L’anno tariffario comprende 12 mesi e va dall’1.1 al 31.12 dell’anno civile. Nel periodo di rilevamento 2024 si definiscono pertanto le tariffe valide dall’1.1.2025 al 31.12.2025. |
Ultimo esercizio contabile concluso = t-1 |
L’ultimo esercizio contabile concluso si riferisce al periodo compreso tra l’1.1 e il 31.12 (se si utilizza l’anno civile) o tra l’1.10 e il 30.9 (se si utilizza l’anno idrologico) dell’anno che precede il periodo di rilevamento. Nel periodo di rilevamento 2024 vengono dunque richiesti i dati relativi all’esercizio compreso tra l’1.1. e il 31.12.2023 o l’1.10.2022 e il 30.09.2023. |
Anno base = t-1 |
L’anno base di riferimento per la tariffazione corrisponde all’ultimo esercizio contabile concluso (cfr. sopra). Nel periodo di rilevamento 2024 vengono dunque richiesti i dati relativi all’anno base 2023 o 2022/23. L’anno base serve a fini di calcolo, per cui può anche contenere valori pianificati. |
Contabilità analitica (calcolo dei costi) = t+1 |
La contabilità analitica viene redatta annualmente. La contabilità analitica richiesta nel periodo di rilevamento 2024 è dunque quella che funge da base per il calcolo delle tariffe 2025. L’espressione «contabilità analitica (calcolo dei costi) 2025» definisce pertanto la contabilità analitica sulla quale si basano le tariffe 2025. |
Differenze di copertura = t-1 |
Le differenze di copertura vengono calcolate rispetto all’ultimo anno tariffario sulla base dei ricavi effettivi e dei costi effettivi dell’ultimo esercizio contabile concluso. Nel periodo di rilevamento 2024 si calcolano dunque le differenze di copertura basate sull’anno tariffario 2023, ossia le «differenze di copertura 2023». |
Periodo di calcolo = t+1 |
Il periodo di calcolo si riferisce all’anno tariffario per il quale vengono calcolate le tariffe. Il periodo di calcolo per le tariffe 2025 è dunque il periodo di calcolo 2025. |
Periodo di riferimento |
Il periodo di riferimento riguarda in genere un anno concluso (esercizio contabile o anno base) e va dall’1.1 al 31.12 (anno civile) o dall’1.10 al 30.9 (anno idrologico). |
Valori effettivi |
I valori effettivi si riferiscono a parametri e quantità che si basano su valori realmente registrati e documentabili (ad es. costi d’esercizio o ricavi effettivi registrati nella contabilità finanziaria, quantità effettivamente vendute o acquistate). Se vengono richiesti valori effettivi, non è consentito indicare valori pianificati a meno che non sia espressamente specificato. |
Valori pianificati |
Il concetto di valori pianificati si riferisce a parametri e quantità basati su previsioni per il calcolo di tariffe future. Possono essere riferiti all’anno base, o, in casi eccezionali, anche stime. I valori pianificati possono dunque essere utilizzati sempre solo per tariffe future, mai per la dichiarazione dei costi effettivi. |
1.2.3 Tassi d’interesse da applicare
Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio quale base per le tariffe 2025 - rete |
Per la definizione degli interessi sui beni patrimoniali necessari all’esercizio (ossia remunerazione calcolatoria delle immobilizzazioni regolatorie e del capitale circolante netto) riferiti all’anno base si applica il tasso d’interesse per le tariffe determinate nel periodo di calcolo. Per le tariffe 2025 va dunque utilizzato il WACC del 2025. |
Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio quale base per le tariffe 2025 - energia |
Per la definizione degli interessi sui beni patrimoniali necessari all’esercizio (ossia remunerazione calcolatoria delle immobilizzazioni regolatorie) nell’ambito del calcolo dei prezzi di costo dell’energia di produzione propria e della remunerazione dei restanti beni patrimoniali necessari all’esercizio riferiti all’anno base, si applica il tasso d’interesse per le tariffe determinate nel periodo di calcolo. Per le tariffe 2025 va dunque utilizzato come semplificazione il WACC della produzione del 2024. La ElCom ha deciso di applicare il tasso fissato ogni anno dal DATEC per la promozione delle grandi centrali idroelettriche anche come WACC Produzione secondo la legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (cfr. istruzione «WACC Produzione» della ElCom). |
Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio quale base per il calcolo delle differenze di copertura 2022 |
Per il calcolo degli interessi sui beni patrimoniali necessari all’esercizio (ossia remunerazione calcolatoria delle immobilizzazioni regolatorie e del capitale circolante netto) ai fini del computo delle differenze di copertura 2023 delle tariffe 2023 (= consuntivo 2023) si applica il WACC valido per tali tariffe. Per il calcolo delle differenze di copertura 2023 delle tariffe 2023 va dunque utilizzato il WACC del 2023. |
Tasso d’interesse per la remunerazione delle differenze di copertura |
Determinante ai fini della remunerazione del saldo fruttifero delle differenze di copertura Rete ed Energia è il WACC Rete dell’anno tariffario successivo al periodo di rilevazione (t+2). Per le differenze di copertura del 2023 calcolate nel periodo di rilevamento 2024 si applica dunque, ai fini della loro remunerazione, il WACC dell’anno tariffario 2025 («WACC 2025»). |
2 Formulari online: utilizzo e suggerimenti
2.1 Precedenti versioni Excel
A partire dal questionario 2021 i moduli Excel sono sostituiti da dei formati xlm. Una versione degli attuali formulari, tuttavia, rimarrà ancora in essere per il 2024 (contabilità analitica per le tariffe 2025): tali moduli Excel non sono però né tradotti né rivisti annualmente. Sono invece i moduli online ad essere validi, i quali devono essere trasmessi.
2.2 Utilizzo dei formulari online e funzioni principali
Questo tema viene trattato nella guida per l’utente relativa ai formulari online della ElCom (cfr. Commissione federale dell’energia elettrica ElCom > Temi > Prezzi dell’energia elettrica > EDES – Sistema per la fornitura dei dati della ElCom, capitolo «User Guide - moduli online»).
2.3 Dinamica nei formulari
I formulari sono strutturati in maniera tale che dobbiate compilare soltanto ciò che è necessario per la vostra impresa. A tal fine vi verranno poste inizialmente alcune domande dopodiché, in base alle vostre risposte, verranno richiamate i campi o pagine del formulario (schede) da compilare.
Alla pagina «Struttura della rete», ad esempio, indicate la vostra situazione aziendale. In base a ciò, il formulario viene automaticamente adattato e le parti per voi non rilevanti verranno nascoste. Attenzione: in caso di modifiche successive, le voci già inserite nelle tabelle delle schede saranno cancellate (scheda "Contatti").
Analogamente, in base ai vostri dati di base verrà stabilito se dovrete compilare una contabilità analitica cosiddetta «integrale» oppure una «light». Se dovrete compilare una «contabilità analitica light», avrete comunque la possibilità scegliere di compilare una «contabilità analitica integrale»; basta selezionare la casella corrispondente.
2.4 Campi vuoti o nessun dato
Se nei campi obbligatori non dovete immettere valori, digitate sempre lo 0, altrimenti non si riesce a capire se non volete inserire dati, se vi è sfuggito il campo o se non avete dati a disposizione per quel determinato valore. Lasciando vuoti dei campi obbligatori potete comunque proseguire con la compilazione delle schede, ma in fase di controllo vi verrà impedito di spedire il formulario senza averli prima compilati tutti.
3. Domande e assistenza
Trovate ulteriori informazioni sull’utilizzo dei formulari online nella guida all’utente relativa al questionario della ElCom (Userguide).
Non esitate a contattarci in caso di domande. Siamo volentieri a vostra disposizione nei consueti orari d’ufficio: tel. 058 462 50 97 oppure via mail: data@elcom.admin.ch
II. Spiegazioni relative alle singole parti del formulario (schede)
1 Dati della società (contabilità analitica capitolo 1)
1.1 Contatti (contabilità analitica, scheda 1.1)
1.1.1 Panoramica e versione
1.1.1.1 Note generali
La scheda «Contatti» deve essere compilata da tutti i gestori di rete. Il formulario online, tuttavia, accede direttamente ai dati di base, per cui dovrete inserire soltanto poche informazioni aggiuntive. Ricordate che, se doveste riscontrare informazioni non corrette, dovrete correggerle nei dati di base.
1.1.1.2 Dettagli del questionario: versione integrale e light
In base a una serie di parametri attribuiti dalla ElCom, la soluzione online vi presenta da compilare la versione integrale o quella light. Se appartenete al gruppo assegnato alla versione light, avete co-munque la possibilità di compilare la versione integrale, ma non viceversa.
1.1.2 Invio della scheda «Contatti»
La scheda «Contatti» dev’essere stampata, debitamente firmata e inviata alla ElCom. Per stamparla, all’interno del formulario online selezionate nella barra dei comandi in basso il comando «altro» > «PDF». Questa funzione vi consente di trasformare la scheda che avete compilato in un documento pdf. Ai fini della stampa selezionate esclusivamente le prime due pagine (prestate attenzione a come vengono contrassegnate nel documento pdf).
Indicate la funzione o la posizione delle persone con potere di firma. Se la vostra azienda non è iscritta nel registro di commercio, vogliate fornire la documentazione appropriata per dimostrare il diritto di firma delle persone designate. Allegate questo giustificativo alla scheda «Contatti» firmata.
Con la vostra firma confermate di aver preso nota dell’Istruzione 1/2020 della ElCom «Contabilità analitica (calcolo dei costi): presentazione e adeguamento a posteriori» (disponibile su www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni). Con la vostra firma confermate inoltre in ma-niera vincolante la completezza e la correttezza dei vostri dati nella contabilità analitica.
La scheda «Contatti», compilata e firmata, deve essere inviata a ElCom, rif. Contabilità analitica, Christoffelgasse 5, 3003 Berna.
1.1.3 Società gerente
Se la gestione della vostra azienda non è in capo a voi, ma a un’altra impresa (ad es. società madre o, nel settore pubblico, l’amministrazione comunale), compilate questa sezione.
1.1.4 Referente per informazioni
Inserite qui il referente a cui la ElCom può rivolgersi in caso di informazioni. Specificate anche, ad esempio, la persona di riferimento qualora non siate voi a compilare personalmente i formulari, ma affidiate il lavoro a esterni – ad es. a un ufficio fiduciario o una società di consulenza. In tal caso, indicate anche il nome e l’indirizzo della società corrispondente.
1.1.5 Campi di attività della società
Inserite qui in quali altri settori opera la vostra società. Se si tratta di un’azienda consortile, indicate gli ambiti in cui siete attivi (fornitura di gas, fornitura di acqua, servizi di telecomunicazione ecc.).
Specificate anche se operate nel commercio di energia elettrica, tenendo presente che con questa attività la ElCom intende la compravendita di elettricità sul mercato all’ingrosso. Non vi rientra, invece, l’attività di distribuzione sul mercato al dettaglio (retail), dove si acquistano e vendono prodotti per consumatori finali o rivenditori («approvvigionamento per la distribuzione»).
Indicate anche se offrite servizi a terzi. Tali servizi possono essere: prestazioni nel campo della costruzione e progettazione come l’attività edile, prestazioni nel campo della manutenzione, della realizzazione e dell’esercizio di impianti di rete o prestazioni nel settore dei servizi, come ad es. tenuta della contabilità o attività di fatturazione per altri gestori di rete e prestazioni analoghe.
Rispondendo alla domanda «Avete sia clienti di rete sia clienti di energia? *» le rispettive schede che dovrete compilare, sulla base della vostra situazione personale, sono rese disponibili. Ciò significa che solo dopo aver risposto a questa domanda le schede necessarie saranno attivate.
1.1.6 Dati per la presentazione dei conti
1.1.6.1 Note generali
Specificate se utilizzate la contabilità commerciale, cioè se il vostro rendiconto si basa sul sistema della contabilità a partita doppia («contabilità a partita doppia», ordinaria). Tutte le norme utilizzate per la presentazione dei conti, eccezion fatta per la contabilità a partita semplice («contabilità da libretto della spesa», semplificata), si basano sulla partita doppia. Rispondete affermativamente anche se utilizzate l’MCA (modello contabile armonizzato).
Se alla domanda sulla contabilità commerciale avete risposto «sì», nella casella successiva selezionate dal menu a tendina secondo quali principi contabili allestite il bilancio (ad es. rendiconto ai sensi del codice delle obbligazioni, MCA 1 o 2, altra contabilità e conti amministrativi di diritto pubblico, Swiss GAAP FER IFRS ecc.). Indicate p.f. le prescrizioni sulle quali si basa il vostro conto annuale per la rete (ossia il rendiconto individuale) e non quelle utilizzate per stendere il bilancio consolidato o per altri scopi.
Se il rendiconto non si basa sul sistema della contabilità a partita doppia, cliccate sul campo «no». Successivamente si apre un nuovo campo nel quale dovete delineare brevemente la modalità di tenuta dei libri contabili (ad es. «contabilità semplice sotto forma di disposizione su due colonne delle entrate e delle uscite», «contabilità semplice» o «contabilità semplice secondo la legge sulle finanze del Cantone X, integrata dall’ordinanza comunale Y»).
1.1.6.2 Conto annuale Rete
Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LAEl, i gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto devono allestire per ogni rete un conto annuale disgiunto dai rimanenti settori di attività che deve es-sere pubblicato(art. 12 cpv. 1 LAEl in combinato disposto con art. 10 OAEl).
Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LAEl le imprese d’approvvigionamento elettrico devono separare almeno sotto il profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività. Se alla domanda corrispondente rispondete «no», motivate in maniera dettagliata perché non avete potuto effettuare la separazione contabile prescritta dalla legge.
La ElCom ha pubblicato una serie di requisiti minimi vincolanti per l’allestimento del conto annuale Rete nelle Istruzioni 3/2011 e 1/2022 (quest’ultima valida a partire dal conto annuale Rete 2022) (Istruzioni), che come tali devono essere rispettati.
In un’ottica di trasparenza, come ulteriore informazione la Segreteria tecnica suggerisce di indicare anche le coperture insufficienti e in eccesso della società sotto forma di resoconto delle differenze di copertura (per livello di rete: saldo iniziale, entrata, saldo finale, remunerazione).
Ricordate che i dati della vostra contabilità analitica e quelli del conto annuale Rete disgiunto devono coincidere a livello di valori effettivi e che dev’essere possibile effettuare una riconciliazione dei valori. La ElCom può richiedere in qualunque momento le opportune prove.
Trasmettete il conto annuale Rete disgiunto tramite il portale dei gestori di rete. Il termine è anche in questo caso il 31 agosto dell’anno successivo all’ultimo esercizio contabile concluso.
1.2 Struttura della rete (contabilità analitica, scheda 1.2)
1.2.1 Panoramica
La scheda «Struttura della rete», che dev’essere compilata da tutti i gestori di rete, ha due diverse funzioni. Da un lato permette di gestire il numero dei livelli di rete da compilare e, di conseguenza, il numero di celle. Se il proprio livello di rete più elevato (incluse le comproprietà) è il livello 5, per semplificare l’immissione dei dati in questa scheda e nelle schede successive vengono eliminati automaticamente i livelli di rete da 2 a 4. Dall’altro lato, la scheda consente alla ElCom di ottenere una breve descrizione e una panoramica della struttura di rete del gestore, nonché del volume d’affari nel periodo di riferimento. Il giorno di riferimento è solitamente la data di chiusura del bilancio del vostro ultimo esercizio contabile concluso (31.12 o 30.9 in caso di anno idrologico).
1.2.2 Livello di rete proprio più elevato
Indicate qui il livello di rete (LR) più elevato che gestite o utilizzate (numeri, da 2 a 7). Ricordate che il livello di rete 1 è riservato esclusivamente a Swissgrid e che gli impianti di tale livello hanno dovuto essere trasferiti a Swissgrid ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 LAEl.
L’attribuzione di singole parti di impianti ai diversi livelli di rete può variare. Ecco perché rispetto a LR 4 e LR 6 viene posta una domanda in tal senso.
Trasformazione livello di rete 4: il livello di rete 4 comprende, come specificato dall’AES (NNMV-CH edizione 2014), i trasformatori tra alta e media tensione con i relativi campi di connessione sul fronte della sovra- e sottotensione e le rispettive porzioni di sbarre collettrici sul lato della sovra- e sottotensione. In casi eccezionali può accadere che un gestore di rete abbia impianti al livello di rete 3, ma che come livello di rete più elevato indichi LR 4: nella rete di distribuzione il punto di separazione tra un livello di rete e l’altro è sempre il campo di connessione. Sbarre collettrici, punti di interconnessione, tecnica secondaria, impianti accessori ed edifici vanno in genere attribuiti pro quota ai singoli campi di connessione. Può pertanto accadere che alcuni gestori attribuiscano al livello di rete 3 i costi di sbarra collettrice e/o campi di connessione, ma come livello di rete proprio più elevato considerino invece il 4.
Trasformazione livello di rete 6: per quanto concerne l’attribuzione della trasformazione tra media e bassa tensione al livello di rete 6, l’AES (NNMV-CH edizione 2014) indica diverse varianti, fermo restando che la variante 1 è quella principale. È in tal senso che va intesa la domanda relativa all’attribuzione che trovate nella scheda 1.2:
- Variante 1: attribuzione di tutti gli elementi della stazione di trasformazione al livello di rete 6
- Variante 2: attribuzione di elementi ai livelli di rete 5 e 6 oppure
- Variante 3: attribuzione di elementi ai livelli di rete 5, 6 e 7.
1.2.3 Rivenditori
Con questa domanda dovete indicare se approvvigionate dei rivenditori. Ricordate che un gestore, collegato semplicemente alla vostra rete a valle, di per sé non è ancora un rivenditore. Occorre sempre anche un approvvigionamento di energia da parte vostra.
Il numero dei rivenditori tiene conto soltanto di quelli serviti direttamente nel rispettivo livello di rete, senza contare i rivenditori dei vostri rivenditori.
Il prelievo rivenditori corrisponde alla quantità di energia (MWh) che avete fatturato loro.
1.2.4 Punti di misurazione
Con punto di misurazione si intende il punto della rete in cui viene rilevato, misurato e registrato il flusso di energia in entrata o in uscita (art. 2 cpv. 1 lett. c OAEl). Indicare tutti i punti di misurazione dei vostri consumatori finali e dei punti di fornitura dei vostri rivenditori, ma senza i punti di misurazio-ne interni alla rete.
Qui vengono pertanto richiesti i punti di misurazione (ossia i punti di misurazione dei consumatori) al netto delle misurazioni interne (misurazioni operative) – a differenza di quanto richiesto al capitolo 1.1.1, dove vanno specificati tutti i punti di misurazione, inclusi quelli interni operativi.
1.2.5 Destinatari fattura
Per quanto riguarda la definizione di «destinatario di fattura» (DF), la ElCom si basa su quella di «centro di consumo» di cui all’articolo 11 capoverso 1 OAEl:
«… Un centro di consumo è l’ubicazione dell’esercizio di un consumatore finale costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.»
Il destinatario di fattura (DF) è pertanto un consumatore finale presso un centro di consumo.
Esempi:

1.2.6 Comuni riforniti
I clienti finali sono ripartiti tra i Comuni da indicare qui (senza rivenditori). Se, ad esempio, rifornite il Comune A e anche alcuni clienti di due Comuni limitrofi B e C, come numero di Comuni riforniti indicate il Comune A, B e C, ossia 3.
1.2.7 Prelievo consumatori finali
Indicate qui la quantità di energia in MWh che avete complessivamente fornito, nell’’ultimo esercizio contabile concluso, ai consumatori finali allacciati alla vostra rete. Con ciò s’intende la quantità di energia elettrica (MWh) che avete fatturato ai consumatori finali al punto di fornitura.
Ricordate che, in questo caso, il concetto di «consumatori finali» comprende sia quelli nel servizio universale sia coloro che hanno usufruito della possibilità di libero accesso al mercato. Vanno esclu-se, tuttavia, la quantità di energia elettrica fornita ai rivenditori, dal momento che questa viene rilevata separatamente (cfr. 1.2.3). In altre parole, qui inserite la quantità di energia totale prelevata ai punti di fornitura, ma al netto di quella rilevata separatamente in quanto fornita ai rivenditori.
1.3 Regolazione Sunshine (contabilità analitica, scheda 1.3)
La scheda «Regolazione Sunshine» va compilata da tutti i gestori di rete. Le domande dettagliate riguardano solo i gestori di rete che approvvigionano i consumatori finali sul livello di rete 7.
1.3.1 Utilizzo dei dati
Desideriamo richiamare l’attenzione sul fatto che alcuni dei dati raccolti attraverso la contabilità analitica (calcolo dei costi) rientrano nel campo di applicazione della regolazione Sunshine. Perciò, alcuni dei dati trasmessi potranno essere utilizzati in un secondo tempo per la regolazione Sunshine, nei limiti previsti dalla legge, e sono pertanto destinati alla pubblicazione.
1.3.2 Qualità del servizio
Nell’ambito dell’incasso interessano i termini di pagamento ordinari per i clienti delle categorie nuclei familiari e aziende del settore commerciale a partire dalla data di emissione della fattura, il numero dei solleciti gratuiti inviati in caso di mancato pagamento da parte dei clienti, nonché se adottate delle misure, e quali, nel caso di arretrati nei pagamenti.
Inoltre, occorre indicare se offrite ai clienti delle categorie nuclei familiari e aziende del settore commerciale uno o più prodotti energetici (non tariffe) di diversa qualità ecologica, e se questi diversi prodotti possono essere combinati a piacimento tra loro. Per quanto riguarda il prodotto standard, ci interessa sapere qual è la proporzione (in percentuale) dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. La categorizzazione dell’«energia rinnovabile» avviene secondo le indicazioni di cui al sito https://www.strom.ch/it/service/etichettatura-elettricita.
Nel caso di interruzioni della rete pianificate, indicate se informate preliminarmente tutti i clienti delle categorie nuclei familiari e aziende del settore commerciale. Partiamo dal presupposto che le diverse categorie di clienti vengano informate in maniera differenziata sulle interruzioni. In questo caso ci interessa unicamente sapere quanti giorni civili in anticipo vengono informati i clienti della categoria nuclei familiari.
1.3.3 Costi di rete
Le informazioni indicate in questo punto fino al rilevamento 2020 (contabilità analitica per le tariffe 2021) sono ora comprese nelle schede Resoconto impianti storico (contabilità analitica, scheda 2.2) e Resoconto impianti sintetico (contabilità analitica, scheda 2.3).
1.3.4 Contributi di allacciamento
Le informazioni indicate in questo punto fino al rilevamento 2020 (contabilità analitica per le tariffe 2021) sono ora comprese nella scheda Contributi di allacciamento (contabilità analitica, scheda 2.5)
1.3.5 Pubblicazione dell’appartenenza di gruppo nelle valutazioni Sunshine
In passato, numerosi gestori hanno espresso l’auspicio di conoscere l’attribuzione degli altri gestori della rete di distribuzione al corrispondente gruppo di confronto (densità abitativa e densità energetica), in modo tale da poter interpretare meglio i propri risultati rispetto al gruppo di confronto. Per calcolare la densità energetica facciamo capo a dati confidenziali rilevati nel quadro della contabilità analitica (calcolo dei costi), perciò nel caso di una futura pubblicazione in Internet della vostra attribuzione al gruppo di confronto necessitiamo del vostro consenso. Facciamo presente che il vostro accordo riguarda soltanto la vostra attribuzione al gruppo; i risultati individuali, per contro, continueranno ad essere trasmessi soltanto a voi.