3.2.18 Indicazione dei costi amministrativi (posizione 600)
3.2.18.1 Amministrazione e distribuzione (posizioni 600.1 e 600.2)
Indicare per ogni livello di rete i costi generali relativi all’amministrazione e alla distribuzione della rete. Per una rappresentazione dettagliata dei costi rilevati nelle posizioni 600.1 e 600.2, consultare il KRSV-CH/SCCD CH 2019 alla pagina 29.
A differenza del KRSV, la ElCom considera i costi delle pubbliche relazioni non come necessari ai fini di una rete sicura ed efficiente (cfr. 3.2.9.5). Le Public relations non hanno nulla a che vedere con l’esercizio della rete, poiché i gestori della rete di distribuzione non sono in concorrenza con altri fornitori nel proprio comprensorio.
Analogamente devono essere esposti i costi di amministrazione e distribuzione generali per l’attività Fornitura di energia che sono confluiti nel calcolo dei costi per l’anno 2023. Con questi dati il gestore mostra in che modo i costi di amministrazione e distribuzione generali, che in larga parte sono costi comuni, gravano sulla rete. Inoltre, questi dati ci consentono di comprendere meglio la struttura dei vostri prezzi di costo per l’energia (cfr. anche 5.1).
I costi per l’energia elettrica fornita ai clienti non devono essere registrati qui, bensì nella scheda «Prezzi di costo».
3.2.18.2 Interessi calcolatori sul capitale circolante netto d’esercizio (posizione 600.3)
3.2.18.2.1 Fondamenti giuridici e prescrizioni della ElCom
All’articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEl è previsto che i gestori di rete abbiano diritto a interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Questi ultimi si compongono al massimo dei valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell’anno contabile e dal capitale circolante netto d’esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEl).
Il capitale circolante netto (CCN) può essere remunerato con il WACC come parte dei beni patrimoniali necessari all’esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl).
Né la LAEl né la OAEl contengono una disposizione più precisa in merito alle componenti del CCN necessario all’esercizio della rete. Secondo l’opinione dei tribunali, il fatto che la ElCom precisi ulteriormente questo concetto non è dunque contrario ai principi di legge. Sul calcolo del CCN la ElCom ha sviluppato una prassi pluriennale che riscuote il consenso delle corti (DTF 138 II 465 consid. 9; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013 consid. 11.3, A-2222/2012 del 10 marzo 2014, consid. 7.2; A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8; A- 2606/2009 dell’11 novembre 2010, consid. 13).
Secondo la prassi della ElCom le basi si cui si fonda la determinazione del CCN sono rappresentate dai costi calcolatori delle immobilizzazioni regolatorie (ammortamento e remunerazione), dalle scorte e dai costi di esercizio dell’anno corrispondente. Oltre ai propri costi d’esercizio e del capitale, nella rete di distribuzione è possibile includere anche i costi di rete dei fornitori a monte e i costi delle PSRS ai fini della determinazione del CCN d’esercizio (ad es. decisione della ElCom 211-00011 [ex 957-08-141] del 7 luglio 2011, n. marg. 104 segg.; decisione della ElCom 211-00011 del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, n. marg. 234; decisione della ElCom 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 222). Sono da considerare anche i costi fatturati da Swissgrid per la riserva di energia elettrica come pure le differenze di copertura incorporate nelle tariffe, fermo restando che per queste ultime può trattarsi di un importo positivo o negativo.
Non devono invece essere incluse nel calcolo le differenze di copertura maturate, ma non ancora tariffate. Se nel computo del CCN confluisse lo stato complessivo delle differenze di copertura, esse verrebbero remunerate due volte, il che non sarebbe in linea con il principio di esercizio efficiente della rete (art. 15 cpv. 1 LAEI, in merito al calcolo e alla remunerazione delle differenze di copertura cfr. Istruzione 2/2019 della ElCom).
La prassi della ElCom prevede un calcolo del CCN basato sui costi. I metodi orientati al fatturato non sono pertanto applicabili – per il seguente motivo: le tariffe di un gestore di rete si basano sui costi effettivi dell’ultimo anno tariffario concluso, eventualmente integrati dai costi pianificati, e incorporano sia gli ammortamenti calcolatori che la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio. Moltiplicati per i valori dell’energia realmente venduta, essi rappresentano i ricavi effettivi dell’anno tariffario in questione. Le tariffe da cui derivano tali ricavi, tuttavia, continuano a essere basati unicamente sui costi pianificati. I ricavi non sono pertanto adatti a determinare il capitale circolante netto d’esercizio effettivamente computabile, motivo per cui occorre riferirsi ai costi effettivi dell’anno tariffario in questione.
3.2.18.2.2 Interessi sul capitale circolante netto d’esercizio (600.3)
Qui si indicano gli interessi calcolatori sul capitale circolante netto necessario all’esercizio confluiti nella contabilità analitica. Spiegate il metodo di derivazione degli interessi nella scheda «Capitale circolante netto» (cfr. anche 3.6).
3.2.18.3 Controllo degli impianti da parte dello Stato (posizione 600.5)
I costi risultanti dalle misure di controllo statali predisposte a garanzia della sicurezza della rete (ad es. per l’avviso e il monitoraggio dei controlli, l’elaborazione degli attestati di sicurezza, il controllo della messa in atto e l’esecuzione di controlli a campione, ecc.) devono essere registrati nella posizione 600.5.
3.2.18.4 Costi per misure innovative e di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo (posizioni 600.7 e 600.8)
3.2.18.4.1 Costi per misure innovative (posizione 600.7)
Qui vanno indicati i costi per misure innovative a servizio di reti intelligenti (art. 7 cpv. 3 lett. n OAEl e art. 13b OAEl), imputabili fino a un massimo dell’1 percento della somma dei costi d’esercizio e del capitale computabili.
Una misura innovativa per le reti intelligenti è tale se consente di testare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere la rete più sicura, performante o efficiente (art. 13b cpv. 1 OAEl). I costi di tali misure possono essere fatti valere come computabili fino a concorrenza di un massimo dell’1 percento della somma dei costi d’esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno in questione. Possono essere conteggiati al massimo CHF 500 000 (o 1 milione di franchi nel caso della società nazionale di rete).
I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese (cfr. art. 13b cpv. 3 OAEl).
In caso di richiesta di rimborso dei costi per misure innovative, i relativi documenti (descrizione del progetto e ripartizione dei costi) devono essere trasmessi alla ElCom in formato pdf attraverso il portale e-GOV.
Attenzione: i costi per misure innovative sostenuti con risorse che sono o sono state già prese in considerazione nelle tariffe non devono essere dichiarati due volte. Tali costi devono pertanto essere dedotti dalle rispettive voci di costo prima di essere esposti. La ElCom si riserva di verificare quanto sopra e di sincerarsi che la possibilità di dichiarare misure innovative non comporti un duplice addebito.
3.2.18.4.2 Costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo (posizione 600.8)
Qui vanno indicati i costi delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo, imputabili fino a un massimo dello 0.5 percento dei costi d’esercizio computabili del gestore di rete (art. 7 cpv. 3 lett. o OAEl). Possono essere conteggiati al massimo CHF 250 000.
Una misura di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo è tale, ad esempio, se il gestore di rete tratta i dati di misurazione nel suo comprensorio in modo che i consumatori finali possano confrontare il proprio consumo di elettricità, in diversi periodi temporali, con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo similari (art. 13c cpv. 1 OAEl).
Attenzione: i costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo, sostenuti con risorse che sono o sono state già prese in considerazione nelle tariffe, non devono essere dichiarati due volte. Tali costi devono pertanto essere dedotti dalle rispettive voci prima di essere esposti. La ElCom si riserva di verificare quanto sopra e di sincerarsi che la possibilità di dichiarare costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo non comporti un duplice addebito.
3.2.18.5 Imposte (posizione 700)
3.2.18.5.1 Note generali
Confederazione, Cantoni e Comuni tassano l’utile delle persone giuridiche. Il fatto che un gestore di rete sia o meno un soggetto passibile di imposta, tuttavia, dipende non solo dalla sua forma giuridica, essendo vari gestori esplicitamente esenti. Nelle imposte dirette è rilevante soprattutto l’imposta sugli utili, mentre quella sul capitale riveste un ruolo solo marginale.
Se i singoli settori o reparti non sono completamente disgiunti sotto il profilo giuridico (o se vengono tassati come soggetti d’imposta individuali), dette imposte devono essere ripartite sui settori interessati in base al principio della causalità. Poiché l’imposta sugli utili dipende direttamente dall’importo di questi ultimi, essa va distribuita proporzionalmente agli utili conseguiti dai reparti.
3.2.18.5.2 Imposte dirette e computo delle imposte calcolatorie
La ElCom si aspetta che, in linea di principio, le imposte dirette (valori effettivi come da conteggio effettivo delle imposte) applicate siano quelle desunte dal conto annuale Rete (sul conto annuale, cfr. anche 1.1.6.2 più sopra).
La legge non prevede una separazione a livello giuridico dell’esercizio della rete, per cui solitamente quest’ultima è tassata insieme agli altri ambiti. Ecco perché non è sempre possibile determinare le imposte dirette unicamente riferite all’esercizio della rete. In questo caso, eccezionalmente è possibile calcolare – in alternativa alle imposte dirette basate sulle spese passate – anche le imposte calcolatorie.
La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico definisce l’«utile adeguato» nell’area di monopolio Rete tramite la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio – più precisamente tramite la quota di capitale proprio: gli utili alla base delle imposte calcolatorie vengono pertanto determinati a partire dai beni patrimoniali necessari all’esercizio tramite il rapporto di finanziamento applicato nella definizione del Weighted Average Cost of Capital (WACC) a fronte dell’aliquota sui costi del capitale proprio incorporata nel WACC. In altre parole, come utile si utilizza la quota di remunerazione regolatoria che viene remunerata a livello regolatorio ai fini dell’approntamento del capitale. Le imposte calcolatorie, infine, vengono computate utilizzando l’aliquota applicabile.
Poiché l’utile regolatorio viene definito non solo tramite la remunerazione delle immobilizzazioni regolatorie, ma anche attraverso la remunerazione del capitale circolante netto d’esercizio, che a sua volta incorpora costi fiscali, nel computo delle imposte calcolatorie si genera un riferimento circolare che, come prevede la prassi delle autorità fiscali, in caso di importi consistenti viene risolto con un’iterazione multipla.
3.2.18.5.3 Le imposte sul valore aggiunto non rappresentano costi computabili
Nonostante la maggior parte dei gestori di rete sia soggetta all’imposta sul valore aggiunto, va da sé che l’IVA non rientra tra i costi computabili, essendo un puro costo indiretto. Si tratta di un’imposta indiretta (imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente), addebitata al consumatore finale tramite l’imponibile esposto in fattura. I gestori di rete versano le imposte sulla cifra d’affari sulle prestazioni da loro percepite, ma come imposta precedente le possono a loro volta rivendicare nel computo dell’IVA.
3.2.18.5.4 Le imposte latenti non rappresentano costi computabili
Le imposte latenti non rientrano nei costi d’esercizio. Dal punto di vista del diritto commerciale esse non sono effettivamente dovute nell’esercizio contabile di competenza, per cui non vengono nemmeno contabilizzate. In un’ottica di economia aziendale non sussistono pertanto costi (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.3.3.4).
3.2.18.6 Indicazione delle imposte (pos. 700)
Le imposte dirette che sono maturate a titolo di imposte effettive nel periodo corrispondente vanno indicate nelle opportune caselle analogamente alle imposte che avete incorporato nel vostro calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. In linea di principio si tratta dell’imposta sull’utile ma, in alcuni casi, anche dell’imposta sul capitale (posizione 700.3). Se, nel vostro calcolo, avete tenuto conto delle imposte sull’utile basate sulle spese passate, indicatene il valore nella posizione 700.1. Le imposte sul capitale basate sulle spese passate che confluiscono nel calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete devono essere indicate alla posizione 700.3. Se invece avete tenuto conto delle imposte calcolatorie sull’utile, l’importo dev’essere indicato nella posizione 700.2.
Nel campo «Commenti», spiegate il metodo di derivazione dell’ammontare dell’imposta. Se dichiarate delle imposte calcolatorie, indicate il metodo di calcolo utilizzato. Se avete tenuto conto di un importo per le imposte basato sulle spese passate, spiegate il modo in cui è stato determinato (ad es. sulla base dell’onere fiscale contabilizzato nell’esercizio 2023).
3.2.18.7 Tributi e prestazioni all’ente pubblico nonché supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (posizioni 750 e 800)
I tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici solitamente vengono riscossi come segue:
1. direttamente, tramite versamento all’ente pubblico;
2. indirettamente, obbligando il gestore di rete a offrire tariffe speciali per l’ente pubblico (ad es. tariffa ribassata per scuole, teatri comunali, piscine, illuminazione pubblica, ecc.) o rinunciando interamente ad una rimunerazione, in modo che
a) i rispettivi costi rimangano a carico degli utenti di rete non privilegiati, oppure
b) l’utile del gestore di rete risulti proporzionalmente minore.
I tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici devono essere esposti separatamente nel conto dei costi secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera k OAEI.
Nel caso 2 a) gli importi indicati nelle posizioni 100 – 700 sono trasferiti nella posizione 750, se non sono finanziati dall’utile regolatorio consentito. Il successivo riporto nella posizione 800.1a avviene automaticamente.
Se, nel caso 2a), non è possibile determinare con precisione l’ammontare dei costi, si può effettuare una stima. Si rileva in questo modo la differenza tra il valore consueto della prestazione fornita, rispetto alla tariffa che sarebbe stata applicata in fattura ad un cliente non privilegiato, e la tariffa effettivamente applicata.
Esempio:L’azienda municipale del Comune A provvede, a prezzo ridotto, all’approvvigionamento delle strutture comunali per il tempo libero. Pertanto, alle strutture per il tempo libero che dovrebbero pagare annualmente CHF 500 000 per l’utilizzazione della rete secondo le tariffe valide per consumatori finali paragonabili, vengono fatturati solo CHF 200 000. La differenza di CHF 300 000 deve essere addebitata agli utenti di rete non privilegiati. In questo caso, i costi dovuti a prestazioni a prezzo ridotto a favore degli enti pubblici che devono essere inseriti nella posizione 750 ammontano a CHF 300 000; l’importo è riportato automaticamente nella posizione 800.1a. Se le strutture per il tempo libero venissero approvvigionate gratuitamente, occorrerebbe indicare CHF 500 000.
Nel caso 2b), ovvero se le differenze dovute alle prestazioni a prezzo ridotto, o gratuite, a favore degli enti pubblici non devono essere sostenute dagli utenti di rete, ma vengono compensate dall’utile del gestore della rete di distribuzione, non è necessario un trasferimento alla posizione 750. Si prega, in questo caso, di digitare l’importo delle differenze nel campo «Commenti».
I valori indicati nella posizione 750 sono riportati automaticamente nella posizione 800.1a.
Nella posizione 800.1b vanno indicati i tributi e le prestazioni all’ente pubblico che non sono attribuibili a nessun’altra categoria della posizione 800, se non sono finanziati dall’utile regolatorio consentito.
Per quanto riguarda le tasse di concessione (posizione 800.2), indicate i costi riconducibili all’utilizzo di terreni e fondi pubblici.
Nella posizione 800.3 va dichiarato il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili, il risanamento delle acque ecc.
3.2.19 Altri ricavi (posizione 900)
Rispondete alla domanda relativa a come trattate gli altri ricavi conseguiti per prestazioni erogate con le risorse della rete. In linea di principio esistono due metodi:
a) Inserite i ricavi direttamente in deduzione nella posizione corrispondente dei costi d’esercizio, ossia compensate costi e ricavi direttamente (metodo netto)
b) Esponete i costi e i ricavi separatamente (metodo lordo).
La ElCom ritiene che il metodo lordo sia adeguato, dal momento che consente di documentare le varie voci in assoluta trasparenza.
Se nelle precedenti posizioni 200 - 800 avete indicato i vostri costi d’esercizio al netto, ossia già ridotti dei ricavi considerati, alla domanda posta alla voce 900 rispondete con «metodo netto» e nel campo riservato alle note spiegate in dettaglio come fate ad assicurare che le rispettive voci di costo vengano sgravate anche in conformità alla LAEl.
Successivamente specificate, nel campo riservato ai commenti, le rispettive posizioni con i relativi importi (ad es. per la posizione 200.2: i costi di manutenzione lordi pari a CHF 1 500 000 sono stati ridotti detraendo i ricavi di prestazioni compensate internamente pari a CHF 380 000).
Nella posizione 900.1 e 900.2 si devono quindi inserire solo i ricavi dai quali non è già stata detratta una posizione di costo (ossia i ricavi esposti secondo il principio lordo).
3.2.19.1 Altri costi addebitati singolarmente (posizione 900.1)
La posizione 900.1 comprende ricavi identici ai proventi provenienti da prestazioni tipiche per i gestori della rete di distribuzione, che vengono addebitati singolarmente agli utenti di rete o ai gruppi di utenti. Ad esempio per l’energia reattiva, l’alimentazione d’emergenza, le linee d’emergenza, gli allacciamenti alla rete o l’illuminazione stradale, sempre che i costi collegati all’erogazione delle prestazioni siano contenuti nelle posizioni da 100 a 700.
3.2.19.2 Altri ricavi (posizione 900.2)
La posizione 900.2 comprende gli altri ricavi identici ai proventi che sono stati considerati nel calcolo come idonei a ridurre i costi. Per il settore d’attività Rete (inserimento per livello di rete) vanno indicati in particolare:
- Altri ricavi operativi, realizzati con le risorse assegnate alla rete nell’ambito del calcolo dei costi (ad esempio ricavi derivati da lavori di manutenzione per terzi, ricavi da prestazioni compensate internamente, ecc.).
- Ricavi derivanti dallo scioglimento di accantonamenti, sempre che la spesa collegata alla costituzione dell’accantonamento sia confluita nel calcolo dei (precedenti) corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
- Ricavi derivanti dalle rettifiche di valore, sempre che la spesa risultante dalla rettifica di valore sia confluita nel calcolo dei (precedenti) corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
- Ricavi derivanti da tasse di diffida, interessi moratori, ecc. (parte inerente alla rete).
- Ricavi derivanti dal servizio di metrologia fornito a terzi.
- Ricavi derivanti da indennità versate nell’ambito del consumo proprio per coprire i costi del capitale derivanti dall’ammortamento degli impianti di allacciamento non più utilizzati, o utilizzati ormai soltanto parzialmente (art. 3 cpv. 2bis OAEl).
- Ricavi derivanti dalla vendita di impianti (o quote di impianti) appartenenti alla rete.
- Ricavi per interessi realizzati con mezzi assegnati al capitale circolante necessario all’esercizio della rete.
La ElCom ritiene che il metodo lordo sia adeguato, dal momento che consente di documentare le varie voci in assoluta trasparenza. Se si utilizza il metodo netto, le voci devono essere ripartite di conseguenza.
3.2.19.3 Prestazioni proprie attivate (posizione 900.3)
Qui devono essere detratte, ai fini della riduzione dei costi, tutte le prestazioni proprie che hanno generato valori iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie. Cfr. anche paragrafo 2.2.10.
3.2.20 Impiego delle differenze di copertura (posizione 1000)
Secondo l’Istruzione 2/2019 della ElCom le coperture in eccesso degli anni precedenti devono essere incorporate nelle tariffe, previa remunerazione a riduzione dei costi, in un arco di tempo solitamente di tre anni. L’importo che, nel periodo di riferimento, è stato effettivamente incorporato nelle tariffe e quindi considerato ai fini della riduzione delle differenze di copertura con effetto sulle tariffe dev’essere indicato alla posizione 1000. Le quote di coperture in eccesso devono essere esposte con segno negativo.
Allo stesso modo, le coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi.
Questa voce di costo corrisponde alla vecchia posizione 600.4 «Differenze di copertura degli anni precedenti».
Sulle differenze di copertura prestate attenzione anche a quanto illustrato al punto 3.2.3 segg.
3.2.21 Ricavi da indicare (scheda 3.2: differenze di copertura, p. 2)
Le tariffe di un gestore di rete si basano sui costi effettivi dell’ultimo anno tariffario concluso, eventualmente integrati dai costi pianificati, e incorporano sia gli ammortamenti calcolatori che la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio. Moltiplicati per i valori dell’energia realmente venduta, essi rappresentano i ricavi effettivi dell’anno tariffario in questione.
Questi ricavi effettivi devono essere esposti dai gestori di rete, in conformità all’Istruzione 1/2022 della ElCom relativa al conto annuale Rete (disponibile all’indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni), all’interno di quest’ultimo come ricavi nella rete (sul conto annuale, cfr. anche il precedente 1.1.6.2 più sopra). L’utilizzo di costi e ricavi maturati a livello di conto annuale corrisponde al concetto diffuso in contabilità di «costi basati sulle spese passate», per i costi di esercizio, e di «ricavi identici ai proventi» sul fronte dei proventi.
La ElCom si aspetta pertanto che alla voce «Ricavi provenienti dall’utilizzazione della rete» figuri il relativo importo contenuto nel conto annuale Rete (senza contabilità analitica pos. 800).
3.2.22 Adeguamento deciso dalla ElCom o da istanze superiori
Indicate qui le differenze di copertura decise dalla ElCom, a seguito di una verifica dei costi o delle tariffe, oppure da un’istanza superiore.
Le coperture in eccesso (importi che nei periodi successivi implicano una diminuzione dei costi) devono essere riportate con il segno positivo (+).
Le coperture insufficienti (importi che nei periodi successivi implicano un aumento dei costi) devono essere riportate con il segno negativo (-).
3.2.23 Altre differenze di copertura
Qui indicate gli importi correttivi che non provengono né da decisioni della ElCom né da quelle di un tribunale. Si tratta nello specifico delle seguenti correzioni:
- effetti di correzioni a posteriori apportate in precedenti contabilità analitiche che finora non sono state riflesse nelle tariffe. Deve essere rispettata l’istruzione 1/2020 della ElCom sull’adeguamento a posteriori della contabilità analitica;
- effetti di correzioni apportate su disposizione della ElCom, ma non in forza di una decisione (ad es. a seguito di osservazioni sulla contabilità analitica o nel corso di una verifica preliminare);
storno di coperture insufficienti non incorporate nelle tariffe sulla base dell’istruzione 2/2019 della ElCom: sia su disposizione della ElCom sia per rinuncia da parte del gestore di rete.
3.2.24 Compendio delle differenze di copertura
I gestori di rete sono tenuti a documentare le differenze di copertura e la loro regolare e corretta riduzione, nonché ad esibire tali calcoli in qualunque momento su richiesta della ElCom. Come ausilio, il formulario di contabilità analitica della ElCom contiene, al capitolo 3.2 (Differenze di copertura pagina 2), una panoramica, nella quale va indicato in particolare il saldo dell’anno precedente previa deduzione delle differenze di copertura computate nelle tariffe. Nelle versioni integrali del formulario online l’indicazione avviene per livello di rete (cfr. anche 3.2.3).
La ElCom raccomanda ai gestori di rete di organizzare i calcoli e i relativi valori (ad es. scostamenti rispetto ai valori effettivi), incluse le quote computate nelle tariffe e le variazioni di portafoglio, sotto forma di «resoconto delle differenze di copertura», che consideri non solo il saldo annuale come sorta di «fondo», ma che – soprattutto in caso di elevate differenze di copertura – esponga anche l’andamento delle singole differenze di copertura maturate nei rispettivi anni, con relativa riduzione, e lo aggiorni di esercizio in esercizio (cfr. anche eventi informativi per i gestori di rete 2012 all’indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Manifestazioni > Eventi informativi per i gestori di rete 2012).
3.3 Calcolo dei costi (scheda 3.3)
3.3.1 Note generali
La scheda «Calcolo dei costi» dev’essere compilata da tutti i gestori di rete.
Nella scheda «Calcolo dei costi» indicate i valori sui quali si basa effettivamente il calcolo dei costi. Eventuali differenze tra i dati indicati in questa scheda e i dati o i calcoli visualizzati in altre schede del questionario vanno spiegate nel campo «Note» o nei campi che possono comparire in maniera dinamica allo scopo di motivare i valori inseriti.
La base per il calcolo dei vostri costi propri è costituita dai costi computabili dell’anno base (ultimo esercizio concluso). Questi costi possono essere adattati alla situazione attesa dalla vostra azienda nell’anno tariffario. In tal caso, per alcune o tutte le posizioni utilizzerete valori pianificati (cfr. in merito anche il paragrafo 1.2.2).
Il formulario segue a grandi linee la scheda per il calcolo delle differenze di copertura.
I gruppi di costi e la relativa numerazione, ognuno dei quali figura come intestazione di riga nella tabella della scheda 3.3, sono basati sul «KRSV-CH Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz/SCCD CH Schéma de calcul des coûts pour le gestionnaires du réseau de distribution CH» (cfr. VSE/AES, edizione 2019) (per la compilazione, si vedano per analogia anche le spiegazioni ai paragrafi da 3.2.8 a 3.2.20 più sopra).
Nelle prime colonne o campi di immissione per gruppo di costo vengono rilevati i costi della rete elettrica. Inserite qui gli importi per ogni singolo gruppo di costi assegnati ai rispettivi livelli di rete nell’ambito del calcolo per l’anno tariffario 2025.
I dati relativi ai ricavi (posizione 900) vanno trattati alla stessa stregua.
Nelle altre colonne o campi di immissione per gruppo di costo vengono specificati i costi del settore d’attività «Fornitura di energia». Esso si suddivide nei settori «Clienti in servizio universale» (compresi i clienti che potrebbero cambiare fornitore ma che hanno deciso di rinunciarvi) e «Clienti con il diritto di accedere alla rete» (clienti liberi in Svizzera, che esercitano il proprio diritto di accedere alla rete e che vengono riforniti da voi e da altri gestori di rete a loro volta riforniti da voi stessi). Questi dati sono necessari per poter comprendere la ripartizione
- dei costi dei sistemi di misurazione, controllo e regolazione (posizione 500)
- dei costi amministrativi (posizione 600)
- delle imposte dirette (posizione 700) e
- degli altri ricavi (posizione 900)
tra il settore della rete e quello dell’energia. I dati sono inoltre necessari per verificare la plausibilità dei propri prezzi di costo per l’energia elettrica (a tale proposito cfr. anche 5.1 Calcolo delle differenze di copertura per l’energia (contabilità analitica, scheda 5.1) e 5.2 Prezzi di costo e quota di passaggio ad altri fornitori (contabilità analitica, scheda 5.2).
Alcuni dati della tabella vengono compilate automaticamente e riassumono tutti i costi dichiarati, i costi derivanti dalla fornitura di energia e dalla rete elettrica.
I costi dell’energia in sé non devono essere inseriti qui, bensì al capitolo 5 Contabilità analitica Energia (cfr. 5.1 o 1.1).
Cibersicurezza: i costi sono computabili se le misure di cibersicurezza sono attuate in modo efficiente e in base ai rischi. La Guida alla protezione delle infrastrutture critiche PIC dell'Ufficio federale della protezione civile (UFPP) costituisce una buona base di partenza. Per l’attribuzione dei costi computabili è auspicabile far riferimento alla Guida della contabilità analitica della ElCom nonché, sussidiariamente, al «Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz (KRSV)» (schema del calcolo dei costi per i gestori della rete di distribuzione svizzera) dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). La struttura e gli esempi contenuti nella comunicazione della ElCom «Computabilità dei costi di cibersicurezza» del 28 settembre 2022 hanno lo scopo di contribuire alla corretta registrazione di questi costi (https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2022). In generale, i costi per la protezione delle OT1 devono essere riportati nelle posizioni 200 e 500 e i costi per la protezione delle IT2 nella posizione 600 della contabilità analitica. La tabella 1 dello schema (KRSV) si applica per il periodo di ammortamento di hardware e software. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la ElCom si riserva il diritto di verificare l'efficacia dell'attuazione delle misure di protezione e dei costi. La contabilità finanziaria dovrebbe quindi essere concepita in modo da facilitare il più possibile l'indicazione dei costi delle misure di protezione contro gli incidenti informatici. Va tenuto presente che sono computabili solo i costi del settore rete (art. 15 in combinato disposto con l'art. 10 LAEl). I costi per la protezione dei sistemi TIC di altri settori (ad es. energia, telecomunicazioni, gas, ecc.) devono essere separati direttamente o in base a una chiave di ripartizione appropriata (art. 7 cpv. 5 OAEl) e addebitati ai settori corrispondenti (cfr. anche capitolo 2 dello schema summenzionato – KRSV).
1) Il concetto di «operational technology» (OT) comprende le tecnologie necessarie per la messa a disposizione o la fornitura dirette di energia elettrica (p. es. SCADA, PIA, accesso remoto a impianti situati in sottostazioni, sistemi di telecomando centralizzati, gestione dei dati energetici MDE, smart meter).
2) Il concetto di «information technology» (IT) comprende tutte le tecnologie per l'elaborazione dei dati che non hanno a che fare direttamente con la messa a disposizione di energia elettrica (p. es. gestione dei dati dei clienti, gestione dei dati del personale, applicazioni per ufficio).
3.3.2 Spiegazioni relative alle singole posizioni dei costi e dei ricavi
3.3.2.1 Sistemi di misurazione, controllo e regolazione (posizione 500)
Cfr. 3.2.17
3.3.2.1.1 Sistemi di misurazione intelligenti e altri sistemi di misurazione e d’informazione (posizioni 510 e 520)
Cfr. 3.2.17.2
3.3.2.1.2 Costi del servizio di metrologia per sistemi di misurazione intelligenti (posi-zione 510.3)
Cfr. 3.2.17.2
3.3.2.1.3 Altri costi dei sistemi di misurazione intelligenti (posizione 510.4)
Cfr. 3.2.17.2.5
3.3.2.2 Costi degli altri sistemi di misurazione e informazione (posizione 520)
Cfr. 3.2.17
3.3.2.2.1 Costi del servizio di metrologia relativi agli altri sistemi di misurazione e d’informazione (posizione 520.3)
Cfr. 3.2.17.3
3.3.2.2.2 Altri costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione (posizione 520.4)
Cfr. 3.2.17.2.5
3.3.2.3 Sistemi intelligenti di controllo e regolazione (posizione 530)
Cfr. 3.2.17.4
3.3.3 Costi per misure innovative (posizione 600.7)
Cfr. 3.2.18.4
3.3.4 Imposte dirette (posizione 700)
Le imposte calcolatorie devono essere calcolate individualmente per i tre settori: rete, produzione e distribuzione. Indicare unicamente le imposte calcolatorie per il settore rete e distribuzione.
Cfr. 3.2.18.5
3.3.4.1 Tributi e prestazioni agli enti pubblici nonché supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (posizioni 750 e 800)
Cfr. 3.2.18.7
3.3.4.2 Altri costi addebitati singolarmente (posizione 900.1)
Cfr. in alto 3.2.19.2
3.3.4.3 Altri ricavi (posizione 900.2)
Cfr. in alto 3.2.19.2
Il DATEC può autorizzare progetti pilota (a partire dal 1° gennaio 2023) volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell’energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa (art. 23a cpv.1 LAEl). Se nell’ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall’obbligo di versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete (art. 23a cpv. 4 LAEl). Sulla base di un’autorizzazione del DATEC, la società nazionale di rete rimborsa al gestore i costi di rete non coperti (art. 26a cpv. 4 OAEl). Questa rimunerazione deve essere elencata tra gli altri ricavi alla voce 900.2 della contabilità analitica e la nota "progetto pilota" insieme al numero della procedura nonché all'importo dell'anno corrispondente devono essere inseriti nel campo delle osservazioni sottostante.
3.3.4.4 Impiego delle differenze di copertura (posizione 1000)
Inserite qui l’ammontare delle differenze di copertura che includete nelle tariffe 2025. Considerate a tale proposito le disposizioni della ElCom sulla riduzione delle differenze di copertura e il capitolo 3.2.20.
Questa voce di costo corrisponde alla vecchia posizione 600.4 «Differenze di copertura degli anni precedenti».
3.4 Compendio spese (contabilità analitica, scheda 3.4)
3.4.1 Panoramica
La scheda «Compendio spese» è disponibile e va compilata soltanto nella versione integrale. Serve a determinare i costi di esercizio in base al conto economico dell’ultimo esercizio contabile concluso e quindi a estrapolare sia i costi effettivi per il calcolo delle differenze di copertura sia i costi di esercizio alla base della tariffazione e quindi funge da prova dei valori indicati alle schede 3.2 Differenze di copertura e 3.3 Calcolo dei costi.
I costi d’esercizio della rete, secondo gli articoli 15 capoverso 2 LAEl e 12 OAEl, corrispondono ai costi basati sulle spese passate e ai ricavi identici ai proventi dell’ultimo esercizio contabile concluso che precede il periodo di calcolo in questione (campo «Periodo di riferimento dal ... al ...»).
In questa scheda utilizzate esclusivamente valori effettivi, ossia valori della vostra contabilità finanziaria e non valori calcolatori o pianificati. In virtù dei criteri di disgiunzione di cui agli articoli 10 e 11 LAEl, la ElCom si aspetta che i valori esposti nella scheda 3.4 siano determinabili in maniera trasparente in caso di controllo con il vostro conto annuale Rete pubblicato.
Come base per la disgiunzione del conto annuale Rete (bilancio e conto economico), l’ideale sarebbe generare nella contabilità finanziaria un proprio ambito contabile, il che consente un numero maggiore di registrazioni dirette sulla rete e riduce la necessità di adottare chiavi di riparto.
Indicate infine dove avete pubblicato il conto annuale disgiunto, relativo alla rete, per l’ultimo esercizio concluso (conformemente all’articolo 12 LAEl) – specificando l’indirizzo internet su cui lo mettete a disposizione del pubblico. Caricate anche una versione del vostro conto annuale sul portale dei gestori di rete.
3.4.2 Voci del conto economico
3.4.2.1 Struttura della scheda
3.4.2.1.1 Panoramica
Questo blocco rappresenta come avviene il passaggio delle spese e dei proventi dalla contabilità finanziaria alla contabilità analitica (trasferimento). A tal fine devono essere indicati i valori della contabilità finanziaria dell’impresa nel suo insieme (colonna «Impresa nel suo insieme») e i valori del conto annuale disgiunto relativo alla rete di distribuzione (colonna «Conto economico rete»).
Nelle colonne successive va specificato se i valori di contabilità finanziaria dell’impresa nel suo insieme sono stati imputati al conto annuale Rete disgiunto mediante registrazione diretta oppure tramite chiave di ripartizione (colonne «imputato direttamente» e «imputato tramite chiave di ripartizione»). Indicate gli importi in franchi e non, ad esempio, in percentuale.
3.4.2.1.2 Chiavi di riparto
Queste informazioni servono a verificare il rispetto del principio di causalità nelle chiavi di ripartizione, conformemente all’articolo 7 capoverso 5 OAEl. Per quanto riguarda le chiavi di ripartizione, considerate anche i criteri e le informazioni di cui al capitolo 3.2.9.2 più sopra «Imputazione dei costi e chiavi di riparto».
Se prendete in considerazione le prestazioni compensate internamente, in questo caso inserite il valore 0 e indicate tutti i dati sulle prestazioni compensate internamente nel campo «Note» a pié di pagina.
Se le spese e i proventi non vengono imputati tramite una chiave di ripartizione o un’imputazione diretta, è possibile che gli importi esatti non siano (più) desumibili nel dettaglio (ossia per ogni singola posizione di costo); ciò è il caso quando, ad esempio, vengono eseguite compensazioni di commesse interne. In questi casi procedete a una stima più precisa possibile delle quote di ogni elemento.
In seguito indicate le spese, provenienti dal conto economico relativo alla rete, che sono confluite nella contabilità analitica per le tariffe 2025. In questa colonna viene desunto l’importo confluito dalla contabilità finanziaria (conto annuale relativo alla rete) nel calcolo delle tariffe.
Tale valore si basa sulle cifre effettive della vostra contabilità finanziaria – per cui qui non devono figurare voci calcolatorie, in particolare per quanto riguarda gli ammortamenti e gli interessi.
Le spese e i proventi relativi alla rete vanno desunti dal conto economico facente parte del conto annuale secondo l’articolo 11 LAEl. I valori pianificati possono essere presi in considerazione se l’evento che causa la modifica dei costi è noto al momento del calcolo delle tariffe e se l’entità della modifica può essere stimata in modo affidabile (cfr. capitolo 3.4.3).
Se la struttura del vostro conto economico differisce dalla struttura predefinita, attribuite le diverse voci alle voci dello schema che vi sembrano più appropriate. Se nel vostro conto economico manca una voce predefinita, indicate nel campo «Note» se l’avete attribuita a un’altra categoria o se, nel vostro caso, non è applicabile fornite una spiegazione al riguardo.
Attenzione: poiché in questa scheda vengono determinati i proventi e le spese secondo il conto economico (o di gestione corrente), gli importi non contengono né i costi calcolatori inerenti agli ammortamenti e agli interessi né la differenza di copertura; si tratta quindi solo di una parte delle posizioni della scheda 3.3 «Calcolo dei costi».
Prestate attenzione anche alle informazioni sul conto annuale riportate al capitolo 1.1.6.2 più sopra.
3.4.2.1.3 Ultimo esercizio contabile concluso
Indicate l’inizio e la fine del vostro ultimo esercizio contabile concluso. In genere sono rispettivamente l’1.1 e il 31.12 (se si utilizza l’anno civile) o l’1.10 e il 30.9 (se si utilizza l’anno idrologico) dell’anno che precede il periodo di rilevamento oppure = ultimo esercizio contabile concluso, ossia i valori effettivi delle immobilizzazioni regolatorie al giorno di riferimento dell’ultimo esercizio contabile concluso.
3.4.2.2 Proventi / ricavi delle vendite secondo il conto economico
Le voci 1.1 – 1.6 comprendono i proventi/ricavi dell’esercizio concluso. In virtù dell’articolo 12 capoverso 1 OAEl, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. Indicate i proventi da corrispettivi per l’utilizzazione della rete conformemente al vostro conto annuale Rete. Non vanno invece riportati eventuali proventi da tributi e prestazioni all’ente pubblico.
Voce 1.2 – Proventi/ricavi da compensazione interna: indicate nel campo «Note» le modalità di calcolo e le principali posizioni che sono confluite nei prezzi della compensazione interna. Riferitevi in particolare anche ad eventuali utili e margini presi in considerazione. All’interno dello stesso gruppo societario i proventi da compensazione interna, al livello consolidato, sono pari a 0. A livello di rete la posizione 1.2 dev’essere naturalmente compilata anche nella visualizzazione di gruppo per l’entità «Rete».
Voce 1.3 – Differenze di copertura dell’anno di riferimento (2023): per la definizione e la presa in conto delle differenze di copertura si rimanda al capitolo 3.2 o alla scheda 3.2 della contabilità analitica, nonché all’Istruzione 2/2019 della ElCom. Se specificate le differenze di copertura nel conto annuale, allora alla voce 1.3.1 indicate l’eventuale copertura in eccesso (proventi effettivi della rete superiori alle spese effettive e calcolatorie [ammortamenti e interessi]) e alla voce 1.3.2 indicate invece l’eventuale copertura insufficiente (proventi effettivi della rete inferiori rispetto alle spese effettive e calcolatorie [ammortamenti e interessi]).
Voce 1.4 – Altri proventi/ricavi da forniture e servizi: indicate qui tutti i rimanenti proventi/ricavi, ad esempio quelli provenienti dall’affitto per l’utilizzazione dell’infrastruttura di rete. Non indicate qui, bensì nella voce 1.6 («Altri proventi/ricavi»), i proventi/ricavi rimanenti, ossia quelli provenienti da prestazioni proprie attivate o dall’ambito finanziario ecc.
Voce 1.5 – Scioglimento di accantonamenti: indicate qui lo scioglimento, con incidenza sui proventi/ricavi, di accantonamenti realizzati in passato.
Voce 1.6 – Altri proventi/ricavi: indicate qui la somma di tutti i rimanenti proventi/ricavi d’esercizio, ad esempio quelli risultanti da prestazioni proprie attivate, dall’ambito finanziario, proventi/ricavi straordinari nonché esterni all’esercizio.
3.4.2.3 Spese/costi secondo il conto economico
Le voci 2.1 – 2.9 comprendono le spese/i costi dell’esercizio concluso.
Voce 2.3 – Spese d’ammortamento: inserite nelle prime quattro colonne gli importi secondo la contabilità finanziaria e il conto annuale Rete. Nell’ultima colonna inserite solo gli ammortamenti non fatti valere come ammortamenti calcolatori nella scheda 3.3 «Calcolo dei costi».
Voce 2.4 – Spese/costi da compensazione interna: indicate nel campo «Note» le modalità di calcolo e le principali posizioni che sono confluite nei prezzi della compensazione interna. Riferitevi in particolare anche ad eventuali utili e margini presi in considerazione.
Voce 2.6 – Tributi e prestazioni all’ente pubblico e tributi di legge: indicate qui gli importi corrispondenti. Se, anziché inserirle ad esempio come conto provvisorio nel bilancio (transitorio), tenete conto qui delle spese (2.6.1) per il supplemento rete secondo la legge federale sull’energia (LEne), fate in modo di garantire che si tenga conto anche dei proventi (2.6.2) relativi al supplemento rete secondo la LEne.
Voce 2.8 – Spese/costi finanziari: inserite nelle prime quattro colonne gli importi secondo la contabilità finanziaria e il conto annuale Rete. Nell’ultima colonna indicate l’importo utilizzato nel calcolo dei costi per determinare i CUR 2025 (ad es. le spese bancarie effettive connesse alla gestione del conto). Non vanno considerate le spese relative all’acquisizione di capitale (tasse d’emissione, imposte su prestiti e mutui ecc.), poiché sono già contenute nella formula del WACC valida dal 2014. Non vanno inseriti qui gli interessi calcolatori legati alle infrastrutture di rete dichiarati nella scheda 3.3 «Calcolo dei costi».
Voce 2.9 – Altre spese/costi: indicate la somma di tutte le rimanenti spese/costi d’esercizio, ad esempio quelle risultanti da prestazioni proprie iscritte al passivo, dall’ambito finanziario, spese/costi straordinari nonché esterni all’esercizio.
3.4.2.4 Differenze di pianificazione rilevanti in termini di costo
Indicate nelle righe corrispondenti alla sezione numero 4 le fattispecie e attività già note, dalle quali vi attendete un effetto sulle tariffe 2025 in termini di aumento (4.1) o di diminuzione (4.2.) dei costi. Se nel compilare la parte superiore della tabella avete proceduto all’inserimento dei valori dell’anno base, qui dovrete specificare soltanto le differenze tra questi e i valori pianificati.
Tenete presente che, in questo caso, per evitare cospicue differenze di copertura dovete considerare fattispecie rilevanti ai fini della pianificazione che vi siano possibilmente già note. Vi segnaliamo altresì che la costituzione intenzionale di coperture insufficienti non è ammessa.
Sono differenze di pianificazione rilevanti in termini di costo, ad esempio, variazioni tariffarie già note dei fornitori a monte o delle prestazioni di servizio relative al sistema, adeguamenti salariali già concordati a livello aziendale o una modifica delle aliquote d’imposta. Anche il completamento previsto di grandi impianti nel corso dell’anno previsionale può essere eventualmente considerato dal punto di vista degli ammortamenti e degli interessi calcolatori. I gestori di rete che decidono di prendere in considerazione i valori pianificati che inducono un aumento dei costi devono tenere conto anche dei valori pianificati che inducono una diminuzione dei costi. Vogliate osservare il principio contabile di continuità dei criteri di valutazione.
Questi valori servono a chiarire il passaggio dai valori effettivi, secondo la contabilità finanziaria, ai valori utilizzati per il calcolo delle tariffe, secondo la contabilità analitica.
3.5 Calcolo per centri di costo (contabilità analitica, scheda 3.5)
3.5.1 Note generali sulla scheda
La scheda «Calcolo per centri di costo» dev’essere compilata da tutti i gestori di rete.
Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni all’ente pubblico del livello di rete in questione (art. 16 cpv. 2 OAEl). La scheda «Calcolo per centri di costo» ci consente di controllare i costi per ogni livello di rete dopo il riversamento e l’assegnazione diretta e di determinare il prezzo medio teorico (ct./kWh) prima dell’effettiva fissazione dei prezzi.
3.5.2 Costi per ogni livello di rete dopo il riversamento (ripartizione) e l’assegnazione diretta
In questa scheda vengono documentati i costi che, per ciascun livello di rete, fungono da base per il calcolo delle vostre tariffe. I costi dopo il riversamento (Wälzung) si riferiscono a quelli che dichiarate nella scheda 3.3 e – nella versione integrale – nella scheda 3.4.
3.5.3 Prelievo previsto
Inserite qui la quantità di prelievo che prevedete nel periodo di calcolo.
3.6 Capitale circolante netto (contabilità analitica, scheda 3.6)
3.6.1 Componenti del CCN
All’articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEl è previsto che i gestori di rete abbiano diritto a interessi calcolatori sui beni necessari all’esercizio delle reti. Questi ultimi si compongono al massimo dei valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell’anno contabile e dal capitale circolante netto d’esercizio necessario alla rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEl). Il CCN può essere remunerato con il WACC come parte dei beni patrimoniali necessari all’esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl).
Secondo la prassi della ElCom le basi su cui si fonda la determinazione del CCN sono rappresentate dai costi calcolatori delle immobilizzazioni regolatorie (ammortamento e remunerazione), dalle scorte e dai costi di esercizio dell’anno corrispondente. Oltre ai propri costi d’esercizio e del capitale, nella rete di distribuzione è possibile includere anche i costi di rete dei fornitori a monte e i costi delle PSRS ai fini della determinazione del CCN d’esercizio (ad es. decisione della ElCom 211-00011 [ex 957-08-141] del 7 luglio 2011, n. marg. 104 segg.; decisione della ElCom 211-00011 del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, n. marg. 234; decisione della ElCom 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 222). Sono da considerare anche le differenze di copertura incorporate nelle tariffe, fermo restando che può trattarsi di un importo positivo o negativo. Non devono invece essere incluse nel calcolo le differenze di copertura maturate, ma non ancora tariffate.
Per il calcolo del CCN, il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (pos. 800.3 contabilità analitica) così come i tributi e le prestazioni agli enti pubblici secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAEl (pos. 800.1a, 800.1b e 800.2 contabilità analitica) non possono essere presi in considerazione. Queste posizioni non sono necessarie all’esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a n. marg. 3 OAEl), poiché riscosse per conto di terzi.
Perciò per il calcolo del CCN possono essere considerate le seguenti posizioni: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 e 1000.
3.6.2 CCN come remunerazione della riserva di liquidità fino a saldo fattura
La remunerazione del CCN ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 lettera a numero 2 OAEl tiene conto del capitale investito dall’impresa al fine di garantire, in qualsiasi momento, una riserva di liquidità sufficiente finché non si saranno incassati i pagamenti delle proprie prestazioni nel settore d’attività regolato. Il CCN necessario per lo svolgimento delle attività operative nel settore regolato è dunque strettamente collegato alla periodicità della fatturazione. Il calcolo del CCN tiene conto pertanto delle scadenze di fatturazione stabilite dall’impresa, ossia della durata media delle riserve di capitale che una società deve garantire fino al saldo delle fatture.
Nella sua prassi corrente, per calcolare il CCN la ElCom si basa pertanto sulla periodicità della fatturazione. Se un gestore di rete fattura ad esempio ogni bimestre, le riserve di liquidità dovranno essere mantenute non per tutto l’anno, ma soltanto per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario andrebbe diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi), per cui nell’esempio illustrato verrebbe remunerato con il WACC un sesto del CCN necessario.
3.6.3 Calcolo della base del CCN
Si calcola la base del CCN sulla scorta dei costi computabili e della frequenza – eventualmente ponderata – della fatturazione. Il risultato è la base di riferimento per la remunerazione.
La ElCom non accetta un metodo contabile o basato sul fatturato per il calcolo della base del CCN.
Frequenza ponderata della fatturazione: ad es. 30 percento del fatturato a livello mensile e 70 percento a livello trimestrale = 12/12*0.3+12/4*0.7= 2,4 => ossia la frequenza ponderata della fatturazione è di 2,4 mesi.
Esempio di calcolo con totale costi computabili = CHF 100 000, periodicità 4,2 mesi, remunerazione 3,83% (WACC 2023):

3.6.4 Remunerazione
3.6.4.1 Remunerazione del CCN su base annuale
La prassi della ElCom prevede che il CCN al 31 dicembre o alla data di chiusura dell’esercizio del gestore di rete venga determinato su 12 mesi e possa essere remunerato al WACC valido per l’anno tariffario in questione. Anche l’interesse sul CCN può essere remunerato (decisione della ElCom 212-00004 [ex 952-08-005] del 6 marzo 2009, p. 39 segg.). Il tasso di interesse applicato non deve superare il WACC del rispettivo anno tariffario.
3.6.4.2 Calcolo
Esempio di calcolo con totale costi computabili = CHF 100 000, periodicità 4,2 mesi, remunerazione 3,83% (WACC 2023) (cfr. esempio capitolo 3.6.3):
base CCN * WACC = 34,96 * 3,83% = CHF 1 340