Guida alla Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2024

3.2.18    Indicazione dei costi amministrativi (posizione 600)

3.2.18.1    Amministrazione e distribuzione (posizioni 600.1 e 600.2)

Indicare per ogni livello di rete i costi generali relativi all’amministrazione e alla distribuzione della rete. Per una rappresentazione dettagliata dei costi rilevati nelle posizioni 600.1 e 600.2, consultare il KRSV-CH/SCCD CH 2019 alla pagina 29. A differenza del KRSV, la ElCom considera i costi delle pubbliche relazioni non come necessari ai fini di una rete sicura ed efficiente (cfr. 3.2.9.5). Le public relations non hanno nulla a che vedere con l’esercizio della rete, poiché i gestori della rete di distribuzione non sono in concorrenza con altri fornitori nel proprio comprensorio.

Analogamente devono essere esposti i costi di amministrazione e distribuzione generali per l’attività Rete che sono confluiti nel calcolo dei costi per l’anno 2024. Con questi dati il gestore mostra in che modo i costi di amministrazione e distribuzione generali, che in larga parte sono costi comuni, gravano sulla rete. Inoltre, questi dati ci consentono di comprendere meglio la struttura dei vostri prezzi di costo per l’energia (cfr. anche 5.1).

I costi per l’energia elettrica fornita ai clienti non devono essere registrati qui, bensì nella scheda «Prezzi di costo».

I costi sono computabili se le misure di cibersicurezza sono attuate in modo efficiente e in base ai rischi. I costi per la protezione delle IT devono essere registrati come costi amministrativi (per maggiori dettagli in merito cap. 3.2.9.7).

3.2.18.2    Interessi calcolatori sul capitale circolante netto d’esercizio (posizione 600.3)

3.2.18.2.1    Basi legali e prescrizioni della ElCom

All’articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEl è previsto che i gestori di rete abbiano diritto a interessi calcolatori sui beni necessari all’esercizio delle reti. Questi ultimi si compongono al massimo dei valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell’anno contabile e dal capitale circolante netto d’esercizio necessario alla rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEl).

Il CCN può essere remunerato con il WACC come parte dei beni patrimoniali necessari all’esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl).

Né la LAEl né la OAEl contengono una disposizione più precisa in merito alle componenti del CCN necessario all’esercizio della rete. Secondo l’opinione dei tribunali, il fatto che la ElCom precisi ulteriormente questo concetto non è dunque contrario ai principi di legge. Sul calcolo del CCN la ElCom ha sviluppato una prassi pluriennale che riscuote il consenso delle corti (DTF 138 II 465 consid. 9; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013 consid. 11.3, A-2222/2012 del 10 marzo 2014, consid. 7.2; A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8; A- 2606/2009 dell’11 novembre 2010, consid. 13).

Secondo la prassi della ElCom le basi su cui si fonda la determinazione del CCN sono rappresentate dai costi calcolatori delle immobilizzazioni regolatorie (ammortamento e remunerazione), dalle scorte e dai costi di esercizio dell’anno corrispondente. Oltre ai propri costi d’esercizio e del capitale, nella rete di distribuzione è possibile includere anche i costi di rete dei fornitori a monte e i costi delle PSRS ai fini della determinazione del CCN d’esercizio (ad es. decisione della ElCom 211-00011 [ex 957-08-141] del 7 luglio 2011, n. marg. 104 segg.; decisione della ElCom 211-00011 del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, n. marg. 234; decisione della ElCom 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 222). Sono da considerare anche i costi fatturati da Swissgrid per la riserva di energia elettrica come pure le differenze di copertura incorporate nelle tariffe, fermo restando che per queste ultime può trattarsi di un importo positivo o negativo.

A partire dalle tariffe 2026, le differenze di copertura incluse nelle tariffe non potranno più essere considerate come componente del CCN della rete, sul quale viene calcolata la rimunerazione (comunicazione della ElCom del 4 febbraio 2025) (cfr. cap. 3.3.1).

Non devono invece essere incluse nel calcolo le differenze di copertura maturate, ma non ancora tariffate. Se nel computo del CCN confluisse lo stato complessivo delle differenze di copertura, esse verrebbero remunerate due volte, il che non sarebbe in linea con il principio di esercizio efficiente della rete (art. 15 cpv. 1 LAEl, in merito al calcolo e alla remunerazione delle differenze di copertura cfr. Istruzione 2/2019 della ElCom).

La prassi della ElCom prevede un calcolo del CCN basato sui costi. I metodi orientati al fatturato e il metodo contabile non sono pertanto applicabili. Per la determinazione del capitale circolante netto necessario all’esercizio che è possibile computare occorre basarsi sui costi effettivi dell’anno tariffario in questione.

3.2.18.2.2    Interessi sul capitale circolante netto d’esercizio (600.3)

Qui si indicano gli interessi calcolatori sul capitale circolante netto necessario all’esercizio confluiti nella contabilità analitica. Spiegate il metodo di derivazione degli interessi nella scheda «Capitale circolante netto» (cfr. anche 3.6). Per quanto riguarda i costi pianificati, questa posizione viene riclassificata tra i costi calcolatori e assume ora il numero 100.4.

3.2.18.3    Controllo degli impianti da parte dello Stato (posizione 600.5)

I costi risultanti dalle misure di controllo statali predisposte a garanzia della sicurezza della rete (ad es. per l’avviso e il monitoraggio dei controlli, l’elaborazione degli attestati di sicurezza, il controllo della messa in atto e l’esecuzione di controlli a campione, ecc.) devono essere registrati nella posizione 600.5.

3.2.18.4    Costi per misure innovative e di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo (posizioni 600.7 e 600.8)

3.2.18.4.1    Costi per misure innovative (posizione 600.7)

Qui vanno indicati i costi per misure innovative a servizio di reti intelligenti (art. 7 cpv. 3 lett. n OAEl e art. 13b OAEl), imputabili fino a un massimo dell’1 per cento della somma dei costi d’esercizio e del capitale computabili.

Una misura innovativa per le reti intelligenti è tale se consente di testare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere la rete più sicura, performante o efficiente (art. 13b cpv. 1 OAEl). I costi di tali misure possono essere fatti valere come computabili fino a concorrenza di un massimo dell’1 per cento della somma dei costi d’esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno in questione. Possono essere conteggiati al massimo CHF 500 000 (o 1 milione di franchi nel caso della società nazionale di rete).

I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese (cfr. art. 13b cpv. 3 OAEl).

In caso di richiesta di rimborso dei costi per misure innovative, i relativi documenti (descrizione del progetto e ripartizione dei costi) devono essere trasmessi alla ElCom in formato pdf attraverso il portale e-GOV.

Attenzione: i costi per misure innovative sostenuti con risorse che sono o sono state già prese in considerazione nelle tariffe non devono essere dichiarati due volte. Tali costi devono pertanto essere dedotti dalle rispettive voci prima di essere esposti. La ElCom si riserva di verificare quanto sopra e di sincerarsi che la possibilità di dichiarare misure innovative non comporti un duplice addebito.

3.2.18.4.2    Costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo (posizione 600.8) 

Qui vanno indicati i costi delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo, imputabili fino a un massimo dello 0.5 per cento dei costi d’esercizio computabili del gestore di rete (art. 7 cpv. 3 lett. o OAEl). Possono essere conteggiati al massimo CHF 250 000.

Una misura di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo è tale, ad esempio, se il gestore di rete tratta i dati di misurazione nel suo comprensorio in modo che i consumatori finali possano confrontare il proprio consumo di elettricità, in diversi periodi temporali, con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo similari (art. 13c cpv. 1 OAEl).

Attenzione: i costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo, sostenuti con risorse che sono o sono state già prese in considerazione nelle tariffe, non devono essere dichiarati due volte. Tali costi devono pertanto essere dedotti dalle rispettive voci prima di essere esposti. La ElCom si riserva di verificare quanto sopra e di sincerarsi che la possibilità di dichiarare costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo non comporti un duplice addebito.

3.2.19    Imposte (posizione 700)

3.2.19.1    Note generali

Confederazione, Cantoni e Comuni tassano l’utile delle persone giuridiche. Il fatto che un gestore di rete sia o meno un soggetto passibile di imposta, tuttavia, dipende non solo dalla sua forma giuridica, essendo vari gestori esplicitamente esenti. Nelle imposte dirette è rilevante soprattutto l’imposta sugli utili, mentre quella sul capitale riveste un ruolo solo marginale.

Se i singoli settori o reparti non sono completamente disgiunti sotto il profilo giuridico (o se vengono tassati come soggetti d’imposta individuali), dette imposte devono essere ripartite sui settori interessati in base al principio della causalità. Poiché l’imposta sugli utili dipende direttamente dall’importo di questi ultimi, essa va distribuita proporzionalmente agli utili conseguiti dai reparti.

3.2.19.2    Imposte dirette e computo delle imposte calcolatorie

La ElCom si aspetta che, in linea di principio, le imposte dirette (valori effettivi come da conteggio effettivo delle imposte) applicate siano quelle desunte dal conto annuale Rete (sul conto annuale, cfr. anche 1.1.6.2 più sopra sopra).

La legge non prevede una separazione a livello giuridico dell’esercizio della rete, per cui solitamente quest’ultima è tassata insieme agli altri ambiti. Ecco perché non è sempre possibile determinare le imposte dirette unicamente riferite all’esercizio della rete. In questo caso, eccezionalmente è possibile calcolare – in alternativa alle imposte dirette basate sulle spese passate – anche le imposte calcolatorie.

La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico definisce l’«utile adeguato» nell’area di monopolio Rete tramite la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio – più precisamente tramite la quota di capitale proprio: gli utili alla base delle imposte calcolatorie vengono pertanto determinati a partire dai beni patrimoniali necessari all’esercizio tramite il rapporto di finanziamento applicato nella definizione del Weighted Average Cost of Capital (WACC) a fronte dell’aliquota sui costi del capitale proprio incorporata nel WACC. In altre parole, come utile si utilizza la quota di remunerazione regolatoria che viene remunerata a livello regolatorio ai fini dell’approntamento del capitale. Le imposte calcolatorie, infine, vengono computate utilizzando l’aliquota applicabile.

Poiché l’utile regolatorio viene definito non solo tramite la remunerazione delle immobilizzazioni regolatorie, ma anche attraverso la remunerazione del capitale circolante netto d’esercizio, che a sua volta incorpora costi fiscali, nel computo delle imposte calcolatorie si genera un riferimento circolare che, come prevede la prassi delle autorità fiscali, in caso di importi consistenti viene risolto con un’iterazione multipla.

3.2.19.3    Le imposte sul valore aggiunto non rappresentano costi computabili 

Nonostante la maggior parte dei gestori di rete sia soggetta all’imposta sul valore aggiunto, va da sé che l’IVA non rientra tra i costi computabili, essendo un puro costo indiretto. Si tratta di un’imposta indiretta (imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente), addebitata al consumatore finale tramite l’imponibile esposto in fattura. I gestori di rete versano le imposte sulla cifra d’affari sulle prestazioni da loro percepite, ma come imposta precedente le possono a loro volta rivendicare nel computo dell’IVA.

3.2.19.4    Le imposte latenti non rappresentano costi computabili

Le imposte latenti non rientrano nei costi d’esercizio. Dal punto di vista del diritto commerciale esse non sono effettivamente dovute nell’esercizio contabile di competenza, per cui non vengono nemmeno contabilizzate. In un’ottica di economia aziendale non sussistono pertanto costi (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.3.3.4).

3.2.19.5    Indicazione delle imposte (pos. 700)

Le imposte dirette che sono maturate a titolo di imposte effettive nel periodo corrispondente vanno indicate nelle opportune caselle analogamente alle imposte che avete incorporato nel vostro calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. In linea di principio si tratta dell’imposta sull’utile ma, in alcuni casi, anche dell’imposta sul capitale (posizione 700.3). Se, nel vostro calcolo, avete tenuto conto delle imposte sull’utile basate sulle spese passate, indicatene il valore nella posizione 700.1. Le imposte sul capitale basate sulle spese passate che confluiscono nel calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete devono essere indicate alla posizione 700.3. Se invece avete tenuto conto delle imposte calcolatorie sull’utile, l’importo dev’essere indicato nella posizione 700.2.

Nel campo «Commenti», spiegate il metodo di derivazione dell’ammontare dell’imposta. Se dichiarate delle imposte calcolatorie, indicate il metodo di calcolo utilizzato. Se avete tenuto conto di un importo per le imposte basato sulle spese passate, spiegate il modo in cui è stato determinato (ad es. sulla base dell’onere fiscale contabilizzato nell’esercizio 2024).

3.2.20    Tributi e prestazioni all’ente pubblico nonché supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (posizioni 750 e 800)

I tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici solitamente vengono riscossi come segue:

  1. direttamente, tramite versamento all’ente pubblico;
  2. indirettamente, obbligando il gestore di rete a offrire tariffe speciali per l’ente pubblico (ad es. tariffa ribassata per scuole, teatri comunali, piscine, illuminazione pubblica, ecc.) o rinunciando interamente ad una rimunerazione, in modo che

a)    i rispettivi costi rimangano a carico degli utenti di rete non privilegiati, oppure

b)    l’utile del gestore di rete risulti proporzionalmente minore.

I tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici devono essere esposti separatamente nella contabilità analitica (calcolo dei costi) secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera k OAEI.

Nel caso 2 a) gli importi indicati nelle posizioni 100 – 700 sono trasferiti nella posizione 750, se non sono finanziati dall’utile regolatorio consentito. Il successivo riporto nella posizione 800.1a avviene automaticamente. Se, nel caso 2a), non è possibile determinare con precisione l’ammontare dei costi, si può effettuare una stima. Si rileva in questo modo la differenza tra il valore consueto della prestazione fornita, rispetto alla tariffa che sarebbe stata applicata in fattura ad un cliente non privilegiato, e la tariffa effettivamente applicata.

Esempio:

L’azienda municipale del Comune A provvede, a prezzo ridotto, all’approvvigionamento delle strutture comunali per il tempo libero. Pertanto, alle strutture per il tempo libero che dovrebbero pagare annualmente CHF 500 000 per l’utilizzazione della rete secondo le tariffe valide per consumatori finali paragonabili, vengono fatturati solo CHF 200 000. La differenza di CHF 300 000 deve essere addebitata agli utenti di rete non privilegiati. In questo caso, i costi dovuti a prestazioni a prezzo ridotto a favore degli enti pubblici che devono essere inseriti nella posizione 750 ammontano a CHF 300 000; l’importo è riportato automaticamente nella posizione 800.1a. Se le strutture per il tempo libero venissero approvvigionate gratuitamente, occorrerebbe indicare CHF 500 000.

Nel caso 2b), ovvero se le differenze dovute alle prestazioni a prezzo ridotto, o gratuite, a favore degli enti pubblici non devono essere sostenute dagli utenti di rete, ma vengono compensate dall’utile del gestore della rete di distribuzione, non è necessario un trasferimento alla posizione 750. Si prega, in questo caso, di digitare l’importo delle differenze nel campo «Commenti».

I valori indicati nella posizione 750 sono riportati automaticamente nella posizione 800.1a.

Nella posizione 800.1b vanno indicati i tributi e le prestazioni all’ente pubblico che non sono attribuibili a nessun’altra categoria della posizione 800, se non sono finanziati dall’utile regolatorio consentito.

Per quanto riguarda le tasse di concessione (posizione 800.2), indicate i costi riconducibili all’utilizzo di terreni e fondi pubblici.

Nella posizione 800.3 va dichiarato il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili, il risanamento delle acque ecc.

3.2.21    Altri ricavi (posizione 900)

Rispondete alla domanda relativa a come trattate gli altri ricavi conseguiti per prestazioni erogate con le risorse della rete. In linea di principio esistono due metodi:

a)    Inserite i ricavi direttamente in deduzione nella posizione corrispondente dei costi d’esercizio, ossia compensate costi e ricavi direttamente (metodo netto)

b)    Esponete i costi e i ricavi separatamente (metodo lordo).

La ElCom ritiene che il metodo lordo sia adeguato, dal momento che consente di documentare le varie voci in assoluta trasparenza.

Se nelle precedenti posizioni 200 - 800 avete indicato i vostri costi d’esercizio al netto, ossia già ridotti dei ricavi considerati, alla domanda posta alla voce 900 rispondete con «metodo netto» e nel campo riservato alle note spiegate in dettaglio come fate ad assicurare che le rispettive voci di costo vengano sgravate anche in conformità alla LAEl.

Successivamente specificate, nel campo riservato ai commenti, le rispettive posizioni con i relativi importi (ad es. per la posizione 200.2: i costi di manutenzione lordi pari a CHF 1 500 000 sono stati ridotti detraendo i ricavi di prestazioni compensate internamente pari a CHF 380 000).

Nella posizione 900.1 e 900.2 si devono quindi inserire solo i ricavi dai quali non è già stata detratta una posizione di costo (ossia i ricavi esposti secondo il principio lordo).

3.2.21.1    Altri costi addebitati singolarmente (posizione 900.1)

La posizione 900.1 comprende ricavi identici ai proventi provenienti da prestazioni tipiche per i gestori della rete di distribuzione, che vengono addebitati singolarmente agli utenti di rete o ai gruppi di utenti. Ad esempio per l’energia reattiva, l’alimentazione d’emergenza, le linee d’emergenza, gli allacciamenti alla rete o l’illuminazione stradale, sempre che i costi collegati all’erogazione delle prestazioni siano contenuti nelle posizioni da 100 a 700.

3.2.21.2    Altri ricavi (posizione 900.2)

La posizione 900.2 comprende gli altri ricavi identici ai proventi che sono stati considerati nel calcolo come idonei a ridurre i costi. Per il settore d’attività Rete (inserimento per livello di rete) vanno indicati in particolare:

  • Altri ricavi operativi, realizzati con le risorse assegnate alla rete nell’ambito del calcolo dei costi (ad esempio ricavi derivati da lavori di manutenzione per terzi, ricavi da prestazioni compensate internamente, ecc.).
  • Ricavi derivanti dallo scioglimento di accantonamenti, sempre che la spesa collegata alla costituzione dell’accantonamento sia confluita nel calcolo dei (precedenti) corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
  • Ricavi derivanti dalle rettifiche di valore, sempre che la spesa risultante dalla rettifica di valore sia confluita nel calcolo dei (precedenti) corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
  • Ricavi derivanti da tasse di diffida, interessi moratori, ecc. (parte inerente alla rete).
  • Ricavi derivanti dal servizio di metrologia fornito a terzi.
  • Ricavi derivanti da indennità versate nell’ambito del consumo proprio per coprire i costi del capitale derivanti dall’ammortamento degli impianti di allacciamento non più utilizzati, o utilizzati ormai soltanto parzialmente (art. 3 cpv. 2bis OAEl).
  • Ricavi derivanti dalla vendita di impianti (o quote di impianti) appartenenti alla rete.
  • Ricavi per interessi realizzati con mezzi assegnati al capitale circolante necessario all’esercizio della rete.
  • Ricavi per costi approvati dall’UFE in relazione a progetti pilota e costi di rete non coperti pagati dalla società nazionale di rete (art. 23a LAEl).

La ElCom ritiene che il metodo lordo sia adeguato, dal momento che consente di documentare le varie voci in assoluta trasparenza. Se si utilizza il metodo netto, le voci devono essere ripartite di conseguenza.

Il DATEC può autorizzare progetti pilota (a partire dal 1° gennaio 2023) volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell’energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa (art. 23a cpv.1 LAEl). Se nell’ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall’obbligo di versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete (art. 23a cpv. 4 LAEl). Sulla base di un’autorizzazione del DATEC, la società nazionale di rete rimborsa al gestore i costi di rete non coperti (art. 26a cpv. 4 OAEl). I ricavi da progetti pilota e da rimunerazioni per costi di rete non coperti ai sensi dell’articolo 23a LAEl devono essere, da un lato, indicati qui e, dall’altro, nel campo riservato alle note con l’indicazione «Progetto pilota», il numero di procedura e l’importo dell’anno corrispondente.

3.2.21.3    Prestazioni proprie attivate (posizione 900.3)

Qui devono essere detratte, ai fini della riduzione dei costi, tutte le prestazioni proprie che hanno generato valori iscritti nelle immobilizzazioni regolatorie. Cfr. anche paragrafo 2.2.10.

3.2.22    Impiego delle differenze di copertura (posizione 1000)

Secondo le Istruzioni 2/2019 e 3/2024 della ElCom le differenze di copertura degli anni precedenti devono essere incorporate nelle tariffe, previa remunerazione, in un arco di tempo solitamente di tre anni. L’importo che, nel periodo di riferimento, è stato effettivamente incorporato nelle tariffe e quindi considerato ai fini della riduzione delle differenze di copertura con effetto sulle tariffe dev’essere indicato alla posizione 1000. Le coperture in eccesso devono essere esposte con segno negativo, mentre le coperture insufficienti con segno positivo.

3.2.23    Ricavi di rete indicare

I ricavi provenienti dall’utilizzazione della rete devono essere indicati nella scheda 4.4 e vengono automaticamente riportati nella scheda 3.2 Differenze di copertura Rete (cont.).

Le tariffe di un gestore di rete si basano sui costi effettivi dell’ultimo anno tariffario concluso, eventualmente integrati dai costi pianificati, e incorporano sia gli ammortamenti calcolatori che la remunerazione dei beni patrimoniali necessari all’esercizio. Moltiplicati per i valori dell’energia realmente venduta, essi rappresentano i ricavi effettivi dell’anno tariffario in questione.

Questi ricavi effettivi devono essere esposti dai gestori di rete, in conformità all’Istruzione 1/2022 della ElCom relativa al conto annuale Rete (disponibile all’indirizzo Istruzioni), all’interno di quest’ultimo come ricavi della rete (sul conto annuale, cfr. anche il precedente 1.1.6.2 più sopra sopra). L’utilizzo di costi e ricavi maturati a livello di conto annuale corrisponde al concetto diffuso in contabilità di «costi basati sulle spese», per i costi di esercizio, e di «ricavi basati sui proventi» sul fronte dei proventi.

La ElCom si aspetta pertanto che alla voce «Ricavi provenienti dall’utilizzazione della rete» figuri il relativo importo contenuto nel conto annuale Rete (senza contabilità analitica pos. 800).

3.2.24    Adeguamento deciso dalla ElCom o da istanze superiori 

Indicate qui le differenze di copertura decise dalla ElCom, a seguito di una verifica dei costi o delle tariffe, oppure da un’istanza superiore.

Le coperture in eccesso (importi che nei periodi successivi implicano una diminuzione dei costi) devono essere riportate con il segno positivo (+).

Le coperture insufficienti (importi che nei periodi successivi implicano un aumento dei costi) devono essere riportate con il segno negativo (-).

3.2.25    Altre differenze di copertura

Qui indicate gli importi correttivi che non provengono né da decisioni della ElCom né da quelle di un tribunale. Si tratta nello specifico delle seguenti correzioni:

  • effetti di correzioni a posteriori apportate in precedenti contabilità analitiche che finora non sono state riflesse nelle tariffe. Deve essere rispettata l’Istruzione 1/2020 della ElCom sull’adeguamento a posteriori della contabilità analitica;
  • effetti di correzioni apportate su disposizione della ElCom, ma non in forza di una decisione (ad es. a seguito di osservazioni sulla contabilità analitica o nel corso di una verifica preliminare);
  • Storno di coperture insufficienti non incorporate nelle tariffe sulla base delle Istruzioni 2/2019 e 3/2024 della ElCom: sia su disposizione della ElCom sia per rinuncia da parte del gestore di rete.

3.2.26    Compendio delle differenze di copertura

I gestori di rete sono tenuti a documentare le differenze di copertura e la loro regolare e corretta riduzione, nonché ad esibire tali calcoli in qualunque momento su richiesta della ElCom. Come ausilio, il formulario di contabilità analitica della ElCom contiene, nella scheda 3.2 Differenze di copertura Rete (cont.), da una parte un giustificativo della riduzione del saldo delle differenze di copertura fino al 2023, secondo la precedente prassi della ElCom e, dall’altra, una panoramica delle differenze di copertura, secondo la regolamentazione basata sull’OAEl.

Il giustificativo della riduzione del saldo delle differenze di copertura fino al 2023, secondo la precedente prassi della ElCom, va compilata per le differenze di copertura della rete fino al 2023, indicando il saldo fino a tale anno, un’eventuale riduzione senza effetto sulle tariffe effettive (possibile solo in caso di copertura insufficiente) e l’importo previsto da imputare alle tariffe 2026 (2ª quota).

Per le differenze di copertura della rete a partire dal 2024 (t), il sistema riprende direttamente nella tabella della panoramica la differenza di copertura totale calcolata sopra nella stessa scheda e non dovete far altro che dichiarare l’importo che avete previsto di imputare alle tariffe t+2.

Nella versione integrale del formulario delle differenze di copertura (allegato all’Istruzione 3/2024), la dichiarazione va fatta per livello di rete (cfr. anche 3.2.1).

3.3    Calcolo dei costi (scheda 3.3)

3.3.1    Note generali

La scheda «Calcolo dei costi» dev’essere compilata da tutti i gestori di rete.

Nella scheda 3.3 «Calcolo dei costi» indicate i valori sui quali si basa effettivamente il calcolo dei costi. Eventuali differenze tra i dati indicati in questa scheda e i dati o i calcoli visualizzati in altre schede del questionario vanno spiegate nel campo «Note» o nei campi che possono comparire in maniera dinamica allo scopo di motivare i valori inseriti.

La base per il calcolo dei vostri costi propri è costituita dai costi computabili dell’anno base (ultimo esercizio concluso). Questi costi possono essere adattati alla situazione attesa dalla vostra azienda nell’anno tariffario. In tal caso, per alcune o tutte le posizioni utilizzerete valori pianificati.

Questa scheda segue a grandi linee la scheda per il calcolo delle differenze di copertura. Nel quadro dell’atto mantello, a partire dall’anno tariffario 2026 trovano applicazione disposizioni modificate e nuove prescrizioni (cfr. cap. 1.3). Di seguito si fa dunque riferimento alle basi legali in vigore dal 1° gennaio 2026; la scheda 3.3 si differenzia dalle schede 3.2 Differenze di copertura Rete e 3.6 Capitale circolante netto in particolare per i seguenti punti:

  • Costi di misurazione
    I costi di misurazione (pos. 510 e 520) non fanno più parte dei costi di rete, poiché dal 1° gennaio 2026 si devono calcolare tariffe di misurazione separate. Oltre alle posizioni 510 e 520 è stata introdotta la nuova posizione di costo 540. I costi di misurazione vanno ancora riportati nella scheda 3.3 Calcolo dei costi Rete e su tale base si devono determinare le tariffe di misurazione secondo la scheda 4.2 Ricavi da tariffe della misurazione. La posizione sommatoria 500 è stata soppressa, in quanto la voce 530 Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti resta tra i costi di rete.
  • Prassi modificata per CCN
    Il 3 dicembre 2024 la ElCom ha deciso di adeguare la propria prassi relativa al calcolo del CCN della rete (base sulla quale viene calcolata la rimunerazione), a quella relativa al CCN dell’energia, conformemente alla revisione dell’OAEl entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Di conseguenza, a partire dalle tariffe 2026, le differenze di copertura incluse nelle tariffe non potranno più essere considerate come componente del CCN della rete, sul quale viene calcolata la rimunerazione (cfr. comunicazione della ElCom del 4 febbraio 2025: Capitale circolante netto della rete - nuova prassi a partire dall’anno tariffario 2026).
    Dal punto di vista sistematico, il CCN rientra tra i costi del capitale e viene quindi riportato alla posizione 100.4 (finora posizione 600.3).

I gruppi di costi e la relativa numerazione, ognuno dei quali figura come intestazione di riga nella tabella della scheda 3.3, sono basati sul «KRSV-CH Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz/SCCD CH Schéma de calcul des coûts pour le gestionnaires du réseau de distribution CH» (cfr. VSE/AES, edizione 2019) (per la compilazione, si vedano per analogia anche le spiegazioni ai paragrafi da 3.2.8 a 3.2.26 sopra).

Nelle prime colonne o campi di immissione per gruppo di costo vengono rilevati i costi della rete elettrica. Inserite qui gli importi per ogni singolo gruppo di costi assegnati ai rispettivi livelli di rete nell’ambito del calcolo per l’anno tariffario 2026.

I dati relativi ai ricavi (posizione 900) vanno trattati alla stessa stregua.

Negli altri campi di immissione vengono specificati i costi per gruppo di costo (clienti in servizio universale e clienti con il diritto di accedere alla rete). I costi da indicare sono quelli che si aggiungono ai costi dell’energia (ad es. costi amministrativi, imposte ecc.). I costi della produzione propria e degli acquisti sono riportati nella scheda 5.2 Costi dell’energia pianificati. Questi dati sono necessari per poter comprendere la ripartizione

  • dei costi dei sistemi di misurazione (posizioni 510 e 520) e della piattaforma dei dati (posizione 540)
  • dei sistemi di controllo e di regolazione (posizione 530)
  • dei costi amministrativi (posizione 600)
  • delle imposte dirette (posizione 700) e
  • degli altri ricavi (posizione 900)

tra il settore della rete e quello dell’energia. I dati sono inoltre necessari per verificare la plausibilità dei propri prezzi di costo o di acquisto per l’energia elettrica (a tale proposito cfr. anche i capitoli 5.1 Calcolo differenze di copertura per l’energia (contabilità analitica, scheda 5.1) e 5.2 Costi energetici pianificati e quota di passaggio ad altri fornitori per la fornitura di energia 2026 (contabilità analitica, scheda 5.2).

Alcuni dati della tabella vengono compilate automaticamente e riassumono tutti i costi dichiarati, i costi derivanti dalla fornitura di energia e dalla rete elettrica.

I costi dell’energia in sé devono essere inseriti nelle schede 5.1 Differenze di copertura per l’energia e 5.2 Costi energia pianificati.

I costi sono computabili se le misure di cibersicurezza sono attuate in modo efficiente e in base ai rischi. In generale, i costi per la protezione delle OT[1] devono essere riportati nelle posizioni 200, 510.4 e 520.4 (530 rientra nei costi di rete) e i costi per la protezione delle IT[2] nella posizione 600 della contabilità analitica (per maggiori dettagli in merito cap. 3.2.9.7).

A partire dalle tariffe 2025 i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento in energia elettrica sono considerati costi di esercizio computabili della rete di trasporto (art. 15a cpv. 1 lett. b LAEl; art. 4a cpv. 1 OOSE). I costi registrati devono quindi essere addebitati a Swissgrid. Nella posizione che ancora esiste nella scheda della contabilità analitica va quindi inserito il valore «0».

[1] Il concetto di «operational technology» (OT) comprende le tecnologie necessarie per la messa a disposizione o la fornitura dirette di energia elettrica (p. es. SCADA, PIA, accesso remoto a impianti situati in sottostazioni, sistemi di telecomando centralizzati, gestione dei dati energetici MDE, smart meter).

[2] Il concetto di «information technology» (IT) comprende tutte le tecnologie per l’elaborazione dei dati che non hanno a che fare direttamente con la messa a disposizione di energia elettrica (p. es. gestione dei dati dei clienti, gestione dei dati del personale, applicazioni per ufficio).

3.3.2    Costi delle prestazioni di servizio relative al sistema, della riserva di energia elettrica e altri costi solidali della rete di trasporto (posizione 400)

Alla posizione 400 devono essere registrati i costi fatturati da Swissgrid per prestazioni di servizio relative al sistema, costi della riserva di energia elettrica e costi solidali. Ricadono in questi ultimi i costi addebitati da Swissgrid attraverso il supplemento per costi solidali della rete di trasporto, utilizzato per finanziare gli interventi di potenziamento della rete e per attuare gli aiuti transitori per l’industria dell’acciaio.

I costi per le prestazioni di servizio relative al sistema nella rete di distribuzione devono essere inseriti nella posizione 200.1 (cfr. 3.2.10 sopra).

Utilizzate esclusivamente questa voce per i costi fatturati da Swissgrid e non indicateli, ad esempio, utilizzando il livello di rete 1.

3.3.3    Esposizione dei costi dei sistemi di misurazione (posizione 510, 520 e 540)

3.3.3.1    Note generali

Nella contabilità analitica tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi di misurazione computabili devono essere indicate separatamente. Sono compresi anche i costi per i sistemi di misurazione e di informazione, per i sistemi di misurazione intelligenti e i costi per l’utilizzo della piattaforma centrale dei dati (piattaforma) secondo gli articoli 17g–17i LAEl (art. 7 cpv. 3 lett. f, fbis e fter OAEl).

Ai sensi dell’articolo 17a capoverso 2 LAEl e dell’articolo 8 capoverso 1 OAEl nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026, a partire dall’anno tariffario 2026 i gestori di rete determinano le tariffe di misurazione e le pubblicano. I costi di misurazione non sono più imputati ai costi di rete, bensì contabilizzati separatamente. Anche le differenze di copertura (art. 8aquater OAEl) dei costi di misurazione sono calcolate separatamente.

Ciò implica anche che nella scheda 3.2 (Differenze di copertura Rete) è ancora presente la posizione 500 (somma delle posizioni 510, 520, 530), mentre la posizione 540 non compare ancora, poiché nella scheda 3.2 vanno registrati i costi effettivi dell’anno contabile 2024. Il trattamento separato delle tariffe di misurazione e la considerazione della piattaforma dei dati saranno attuati soltanto per i costi pianificati dell’anno tariffario 2026, in particolare nella scheda 3.3.

3.3.3.2    Costi dei sistemi di misurazione intelligenti (posizione 510)

Per mettere in atto quanto precede (art. 7 cpv. 3 lett. f, lett. fbis e fter e art. 8 cpv. 2 OAEl), il gestore della rete di distribuzione deve indicare dettagliatamente i costi, in particolare quelli relativi ai servizi di metrologia.

L’articolo 17abis LAEl, precisato dagli articoli 8adecies segg. e 8b OAEl, introduce lo standard minimo in materia di sistemi di misurazione intelligenti. L’80 per cento delle installazioni di misurazione di un determinato comprensorio deve fondamentalmente soddisfare questo standard entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017 (art. 31e cpv. 1 OAEl), ossia al più tardi il 31 dicembre 2027. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di cui all’articolo 31l capoversi 1 e 2 OAEl.

I costi relativi ai sistemi di misurazione intelligenti che soddisfano gli standard di cui all’articolo 17abis LAEl, in combinato disposto con gli articoli 8adecies segg. e 8b OAEl, devono figurare nella posizione 510 «Costi dei sistemi di misurazione intelligenti». I costi per i sistemi di misurazione che secondo l’articolo 31l capoversi 1 e 2 OAEl possono rientrare nell’80 per cento sono anch’essi assegnati alla posizione 510 «Costi dei sistemi di misurazione intelligenti», a differenza di quanto previsto dal KRSV-CH che li imputa alla voce 520 «Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione» (cfr. anche 2.2.8).

3.3.3.3    Costi degli altri sistemi di misurazione e informazione (posizione 520)

Tutti i dispositivi di misurazione che non soddisfano gli standard di cui all’articolo 17abis LAEl in combinato disposto con gli articoli 8adecies segg. e 8b OAEl, e neppure possono rientrare nell’80 per cento secondo l’articolo 31l capoversi 1 e 2 OAEl, ma che vengono tuttora utilizzati, vanno indicati alla posizione 520 «Costi degli altri sistemi di misurazione e d’informazione».

3.3.3.4    Ammortamenti calcolatori per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.1 e 520.1)

In questa posizione vengono registrati gli ammortamenti dei sistemi di misurazione delle immobilizzazioni regolatorie. I costi dei sistemi di misurazione non possono essere considerati sia nelle immobilizzazioni regolatorie della rete e negli ammortamenti dichiarati alla posizione 100.1 che nei costi di misurazione. Gli impianti utilizzati solo in quota parte, ad es. i sistemi di gestione dei dati energetici, vanno anche imputati pro quota ai costi di misurazione e alla rete. La ElCom si riserva di effettuare controlli a campione.

Tra gli impianti inseriti nelle immobilizzazioni regolatorie che, come tali, possono essere ammortizzati e remunerati, si annoverano ad esempio: contatori, eventuali trasformatori, morsetti prova, unità di comunicazione, rilevamento mobile dei dati, lettura remota dei contatori ecc.

3.3.3.5    Interessi calcolatori per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.2 e 520.2)

In questa posizione vengono registrati gli interessi calcolatori dei sistemi di misurazione delle immobilizzazioni regolatorie. I costi dei sistemi di misurazione non possono essere considerati sia nelle immobilizzazioni regolatorie della rete e negli interessi dichiarati alla posizione 100.2 che nei costi di misurazione.

Per la remunerazione dei beni patrimoniali necessari per la metrologia si applica lo stesso WACC utilizzato per gli interessi calcolatori della rete (art. 8abis cpv. 3 lett. b OAEl).

3.3.3.6    Costi dei servizi di metrologia per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.3 e 520.3)

Vanno indicate qui, per i sistemi di misurazione intelligenti, le seguenti quote di costo (costi propri o di terzi):

  • Costi d’esercizio del sistema di lettura remota dei contatori (LRC) e costi di trasmissione dei dati
  • Costi d’esercizio della gestione dei dati energetici (quota dei costi di rete MDE) per la messa a disposizione, l’archiviazione e la consegna dei dati
  • Costi d’esercizio della gestione dei dati energetici (quota dei costi di rete MDE) per i processi di cambiamento, il controllo della plausibilità dei dati e l’individuazione di valori sostitutivi.

3.3.3.7    Costi di esercizio e amministrativi per i sistemi di misurazione di entrambi i tipi (posizione 510.4 e 520.4)

Qui vengono inseriti costi quali, ad esempio:

  • Logistica legata ai contatori (acquisto, stoccaggio, installazione, taratura, controllo periodico dei contatori, manutenzione, gestione dei lotti ecc.), gestione dei contatori e delle stazioni di misurazione (aggiornamento dei dati di base).
  • Costi d’esercizio per la lettura e trasmissione dei dati (ad es. rilevamento mobile dei dati (RMD)).
  • Costi di comunicazione.
  • Costi pro quota relativi ai locali, all’informatica e ai veicoli ecc.

3.3.3.8    Costi di esercizio e del capitale della piattaforma dei dati (posizione 540)

Ai sensi dell’articolo 17i capoverso 3 LAEl, per coprire i costi (di esercizio e del capitale) relativi alla piattaforma dei dati il gestore della piattaforma riscuote dai gestori di rete, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità. In base all’articolo 7 capoverso 3 lettera fter OAEl, i costi per l’utilizzo della piattaforma centrale dei dati devono essere esposti separatamente nella contabilità analitica (pos. 540). Come stabilito all’articolo 8a capoverso 1 lettera c OAEl, i costi per l’utilizzo della piattaforma centrale dei dati sono considerati costi di esercizio computabili in relazione con la metrologia. I costi di esercizio e amministrativi da includere nelle tariffe di misurazione sono costituiti dalle posizioni 510.4, 520.4 e 540.

3.3.4    Costi di rete

3.3.4.1    Sistemi di controllo e di regolazione (posizione 530)

Conformemente all’articolo 13a lettera a OAEl, sono computabili ai costi di rete tutti i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati per l’utilizzo della flessibilità al servizio della rete secondo l’articolo 19a OAEl, compresa la rimunerazione versata. La rimunerazione può tuttavia essere computabile solo se è proporzionale ai costi di rete evitati (p. 24 del rapporto esplicativo del 19 febbraio 2025 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2026). La rimunerazione non deve poi essere discriminatoria né abusiva (art. 17c cpv. 2 e art. 22 cpv. 2 lett. d n. 2 LAEl). Occorre infine accertarsi che l’utilizzo garantito della flessibilità non venga rimunerato (art. 19c cpv. 1 OAEl).

I tassi di rimunerazione devono essere pubblicati (art. 19b cpv. 2 OAEl in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 LAEl). Nella contabilità analitica (calcolo dei costi) devono essere indicate separatamente tutte le voci necessarie al calcolo dei costi computabili, in particolare i costi per i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, incluse le rimunerazioni che il gestore di rete versa al consumatore finale, al produttore o al gestore di impianti di stoccaggio come compenso per l’utilizzo della sua flessibilità al servizio della rete (art. 7 cpv. 3 lett. m e art. 13abis cpv. 1 OAEl). La rimunerazione in oggetto è l’importo che il gestore di rete versa o al consumatore finale o al produttore oppure al gestore di impianti di stoccaggio come compenso per la sua flessibilità (art. 13abis OAEl).

Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a esporre nel dettaglio i costi menzionati nella contabilità analitica, alla posizione 530 «Costi dei sistemi di controllo e di regolazione». Non deve necessariamente trattarsi di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai sensi dell’articolo 17b capoverso 1 LAEl, in quanto la flessibilità può essere utilizzata anche mediante altri dispositivi, per esempio gli invertitori (p. 24 del rapporto esplicativo del 19 febbraio 2025). La posizione 530 deve continuare a contenere anche i classici ricevitori di telecomando, purché siano impiegati per l’utilizzo della flessibilità, vale a dire per bloccare e sbloccare carichi, impianti fotovoltaici, ecc. (cfr. Spiegazioni in merito alla revisione parziale dell’OAEl del novembre 2017, p. 10 e segg.).

Se il gestore di rete offre al consumatore finale o al produttore oppure al gestore di impianti di stoccaggio la possibilità di usufruire della propria flessibilità attraverso un sistema di controllo e regolazione intelligente, egli ha l’obbligo non soltanto di pubblicare la rimunerazione nel suo tariffario (art. 8c cpv. 3 OAEl in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 LAEl e l’art. 10 OAEl), ma anche di indicare nella contabilità analitica, alla posizione 530.3 «Rimunerazioni al consumatore finale, al produttore o al gestore di impianti di stoccaggio», l’importo versato a tale titolo.

3.3.4.2    Costi per misure innovative (posizione 600.7)

Cfr. 3.2.18.4

3.3.4.3    Imposte dirette (posizione 700)

Le imposte calcolatorie devono essere calcolate individualmente per i tre settori: rete, produzione e distribuzione. Indicare unicamente le imposte calcolatorie per il settore rete e distribuzione.

Cfr. 3.2.19

3.3.4.4    Tributi e prestazioni agli enti pubblici nonché supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (posizioni 750 e 800)

Cfr. 3.2.20

3.3.4.5    Altri costi addebitati singolarmente (posizione 900.1)

Cfr. in alto 3.2.21.1

3.3.4.6    Altri ricavi (posizione 900.2)

Cfr. in alto 3.2.21.2

Eventuali pagamenti di Swissgrid legati agli aiuti transitori a produttori di ferro, acciaio e alluminio di importanza strategica (cfr. art. 14bis LAEl) devono essere registrati alla posizione 900.2.

3.3.4.7    Impiego delle differenze di copertura (posizione 1000)

Inserite qui l’ammontare delle differenze di copertura per i costi di rete che includete nelle tariffe 2026. Considerate a tale proposito le disposizioni della ElCom sulla riduzione delle differenze di copertura e il capitolo 3.2.22. Non esistono ancora differenze di copertura dei costi di misurazione.

Questa voce di costo corrisponde alla vecchia posizione 600.4 «Differenze di copertura degli anni precedenti».

3.4    Compendio spese (contabilità analitica, scheda 3.4)

3.4.1    Panoramica

La scheda «Compendio spese» è disponibile e va compilata soltanto nella versione integrale. Serve a determinare i costi di esercizio in base al conto economico dell’ultimo esercizio contabile concluso e quindi a estrapolare sia i costi effettivi per il calcolo delle differenze di copertura sia i costi di esercizio alla base della tariffazione e quindi funge da prova dei valori indicati alle schede 3.2 Differenze di copertura e 3.3 Calcolo dei costi.

I costi d’esercizio della rete, secondo gli articoli 15 capoverso 2 LAEl e 12 OAEl, corrispondono ai costi basati sulle spese passate e ai ricavi identici ai proventi dell’ultimo esercizio contabile concluso che precede il periodo di calcolo in questione (campo «Periodo di riferimento dal ... al ...»).

In questa scheda utilizzate esclusivamente valori effettivi, ossia valori della vostra contabilità finanziaria e non valori calcolatori o pianificati. In virtù dei criteri di disgiunzione di cui agli articoli 10 e 11 LAEl, la ElCom si aspetta che i valori esposti nella scheda 3.4.1 siano determinabili in maniera trasparente in caso di controllo con il vostro conto annuale Rete pubblicato.

Come base per la disgiunzione del conto annuale Rete (bilancio e conto economico), l’ideale sarebbe generare nella contabilità finanziaria un proprio ambito contabile, il che consente un numero maggiore di registrazioni dirette sulla rete e riduce la necessità di adottare chiavi di riparto.

Indicate infine dove avete pubblicato il conto annuale disgiunto, relativo alla rete, per l’ultimo esercizio concluso (conformemente all’articolo 12 LAEl) – specificando l’indirizzo internet su cui lo mettete a disposizione del pubblico. Caricate anche una versione del vostro conto annuale sul portale dei gestori di rete.

3.4.2    Voci del conto economico

3.4.2.1    Struttura della scheda

3.4.2.1.1    Panoramica 

Questo blocco rappresenta come avviene il passaggio delle spese e dei proventi dalla contabilità finanziaria alla contabilità analitica (trasferimento). A tal fine devono essere indicati i valori della contabilità finanziaria dell’impresa nel suo insieme (colonna «Impresa nel suo insieme») e i valori del conto annuale disgiunto relativo alla rete di distribuzione (colonna «Conto economico rete»).

Nelle colonne successive va specificato se i valori di contabilità finanziaria dell’impresa nel suo insieme sono stati imputati al conto annuale Rete disgiunto mediante registrazione diretta oppure tramite chiave di ripartizione (colonne «imputato direttamente» e «imputato tramite chiave di ripartizione»). Indicate gli importi in franchi e non, ad esempio, in percentuale.

3.4.2.1.2    Chiavi di riparto

Queste informazioni servono a verificare il rispetto del principio di causalità nelle chiavi di ripartizione, conformemente all’articolo 7 capoverso 5 OAEl. Per quanto riguarda le chiavi di ripartizione, considerate anche i criteri e le informazioni di cui al capitolo 3.2.9.2 «Imputazione dei costi e chiavi di riparto».

Se prendete in considerazione le prestazioni compensate internamente, in questo caso inserite il valore 0 e indicate tutti i dati sulle prestazioni compensate internamente nel campo «Note» a pié di pagina.

Se le spese e i proventi non vengono imputati tramite una chiave di ripartizione o un’imputazione diretta, è possibile che gli importi esatti non siano (più) desumibili nel dettaglio (ossia per ogni singola posizione di costo); ciò è il caso quando, ad esempio, vengono eseguite compensazioni di commesse interne. In questi casi procedete a una stima più precisa possibile delle quote di ogni elemento.

In seguito indicate le spese, provenienti dal conto economico relativo alla rete, che sono confluite nella contabilità analitica per le tariffe 2026. In questa colonna viene desunto l’importo confluito dalla contabilità finanziaria (conto annuale relativo alla rete) nel calcolo delle tariffe.

Tale valore si basa sulle cifre effettive della vostra contabilità finanziaria – per cui qui non devono figurare voci calcolatorie, in particolare per quanto riguarda gli ammortamenti e gli interessi.

Le spese e i proventi relativi alla rete vanno desunti dal conto economico facente parte del conto annuale secondo l’articolo 11 LAEl. I valori pianificati possono essere presi in considerazione se l’evento che causa la modifica dei costi è noto al momento del calcolo delle tariffe e se l’entità della modifica può essere stimata in modo affidabile (cfr. capitolo 3.4.2.4).

Se la struttura del vostro conto economico differisce dalla struttura predefinita, attribuite le diverse voci alle voci dello schema che vi sembrano più appropriate. Se nel vostro conto economico manca una voce predefinita, indicate nel campo «Note» se l’avete attribuita a un’altra categoria o se, nel vostro caso, non è applicabile fornite una spiegazione al riguardo.

Attenzione: poiché in questa scheda vengono determinati i proventi e le spese secondo il conto economico (o di gestione corrente), gli importi non contengono né i costi calcolatori inerenti agli ammortamenti e agli interessi né la differenza di copertura; si tratta quindi solo di una parte delle posizioni della scheda 3.3 «Calcolo dei costi».

Prestate attenzione anche alle informazioni sul conto annuale riportate al capitolo 1.1.6.2 più sopra sopra.

3.4.2.1.3    Ultimo esercizio contabile concluso

Indicate l’inizio e la fine del vostro ultimo esercizio contabile concluso. In genere sono rispettivamente l’1.1 e il 31.12 (se si utilizza l’anno civile) o l’1.10 e il 30.9 (se si utilizza l’anno idrologico) dell’anno che precede il periodo di rilevamento oppure = ultimo esercizio contabile concluso, ossia i valori effettivi delle immobilizzazioni regolatorie al giorno di riferimento dell’ultimo esercizio contabile concluso.

3.4.2.2    Proventi / ricavi delle vendite secondo il conto economico

Le voci 1.1 – 1.6 comprendono i proventi/ricavi dell’esercizio concluso. In virtù dell’articolo 12 capoverso 1 LAEl, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. Indicate i proventi da corrispettivi per l’utilizzazione della rete conformemente al vostro conto annuale Rete. Non vanno invece riportati eventuali proventi da tributi e prestazioni all’ente pubblico.

Voce 1.2 – Proventi/ricavi da compensazione interna: indicate nel campo «Note» le modalità di calcolo e le principali posizioni che sono confluite nei prezzi della compensazione interna. Riferitevi in particolare anche ad eventuali utili e margini presi in considerazione. All’interno dello stesso gruppo societario i proventi da compensazione interna, al livello consolidato, sono pari a 0. A livello di rete la posizione 1.2 dev’essere naturalmente compilata anche nella visualizzazione di gruppo per l’entità «Rete».

Voce 1.3 – Differenze di copertura dell’anno di riferimento (2024): Per la definizione e la presa in conto delle differenze di copertura si rimanda al capitolo 3.2 o alla scheda 3.2 della contabilità analitica, nonché alle Istruzioni 2/2019 e 3/2024 della ElCom. Se specificate le differenze di copertura nel conto annuale, allora alla voce 1.3.1 indicate l’eventuale copertura in eccesso (proventi effettivi della rete superiori alle spese effettive e calcolatorie [ammortamenti e interessi]) e alla voce 1.3.2 indicate invece l’eventuale copertura insufficiente (proventi effettivi della rete inferiori rispetto alle spese effettive e calcolatorie [ammortamenti e interessi]).

Voce 1.4 – Altri proventi/ricavi da forniture e servizi: indicate qui tutti i rimanenti proventi/ricavi, ad esempio quelli provenienti dall’affitto per l’utilizzazione dell’infrastruttura di rete. Non indicate qui, bensì nella voce 1.6 («Altri proventi/ricavi»), i proventi/ricavi rimanenti, ossia quelli provenienti da prestazioni proprie attivate o dall’ambito finanziario ecc.

Voce 1.5 – Scioglimento di accantonamenti: indicate qui lo scioglimento, con incidenza sui proventi/ricavi, di accantonamenti realizzati in passato.

Voce 1.6 – Altri proventi/ricavi: indicate qui la somma di tutti i rimanenti proventi/ricavi d’esercizio, ad esempio quelli risultanti da prestazioni proprie attivate, dall’ambito finanziario, proventi/ricavi straordinari nonché esterni all’esercizio.

3.4.2.3    Spese/costi secondo il conto economico

Le voci 2.1 – 2.9 comprendono le spese/i costi dell’esercizio concluso.

Voce 2.3 – Spese d’ammortamento: inserite nelle prime quattro colonne gli importi secondo la contabilità finanziaria e il conto annuale Rete. Nell’ultima colonna inserite solo gli ammortamenti non fatti valere come ammortamenti calcolatori nella scheda 3.3 «Calcolo dei costi».

Voce 2.4 – Spese/costi da compensazione interna: indicate nel campo «Note» le modalità di calcolo e le principali posizioni che sono confluite nei prezzi della compensazione interna. Riferitevi in particolare anche ad eventuali utili e margini presi in considerazione.

Voce 2.6 – Tributi e prestazioni all’ente pubblico e tributi di legge: indicate qui gli importi corrispondenti. Se, anziché inserirle ad esempio come conto provvisorio nel bilancio (transitorio), tenete conto qui delle spese (2.6.1) per il supplemento rete secondo la legge federale sull’energia (LEne), fate in modo di garantire che si tenga conto anche dei proventi (2.6.2) relativi al supplemento rete secondo la LEne.

Voce 2.8 – Spese/costi finanziari: inserite nelle prime quattro colonne gli importi secondo la contabilità finanziaria e il conto annuale Rete. Nell’ultima colonna a destra indicate l’importo utilizzato nel calcolo dei costi per determinare i CUR 2026 (ad es. le spese bancarie effettive connesse alla gestione del conto). Non vanno considerate le spese relative all’acquisizione di capitale (tasse d’emissione, imposte su prestiti e mutui ecc.), poiché sono già contenute nella formula del WACC valida dal 2014. Non vanno inseriti qui gli interessi calcolatori legati alle infrastrutture di rete dichiarati nella scheda 3.3 «Calcolo dei costi».

Voce 2.9 – Altre spese/costi: indicate la somma di tutte le rimanenti spese/costi d’esercizio, ad esempio quelle risultanti da prestazioni proprie iscritte al passivo, dall’ambito finanziario, spese/costi straordinari nonché esterni all’esercizio.

3.4.2.4    Differenze di pianificazione rilevanti in termini di costo

Indicate nelle righe corrispondenti alla sezione numero 4 le fattispecie e attività già note, dalle quali vi attendete un effetto sulle tariffe 2026 in termini di aumento (4.1) o di diminuzione (4.2.) dei costi. Se nel compilare la parte superiore della tabella avete proceduto all’inserimento dei valori dell’anno base, qui dovrete specificare soltanto le differenze tra questi e i valori pianificati.

Tenete presente che, in questo caso, per evitare cospicue differenze di copertura dovete considerare fattispecie rilevanti ai fini della pianificazione che vi siano possibilmente già note. Vi segnaliamo altresì che la costituzione intenzionale di coperture insufficienti non è ammessa.

Sono differenze di pianificazione rilevanti in termini di costo, ad esempio, variazioni tariffarie già note dei fornitori a monte o delle prestazioni di servizio relative al sistema, adeguamenti salariali già concordati a livello aziendale o una modifica delle aliquote d’imposta. Anche il completamento previsto di grandi impianti nel corso dell’anno previsionale può essere eventualmente considerato dal punto di vista degli ammortamenti e degli interessi calcolatori.[1] I gestori di rete che decidono di prendere in considerazione i valori pianificati che inducono un aumento dei costi devono tenere conto anche dei valori pianificati che inducono una diminuzione dei costi. Vogliate osservare il principio contabile di continuità dei criteri di valutazione.

Questi valori servono a chiarire il passaggio dai valori effettivi, secondo la contabilità finanziaria, ai valori utilizzati per il calcolo delle tariffe, secondo la contabilità analitica.

[1] In questo caso per distinguere rispetto agli impianti solamente progettati, che non devono essere considerati. Cfr. 2.2.6 Impianti in costruzione.

3.5    Calcolo per centri di costo (contabilità analitica, scheda 3.5)

3.5.1    Note generali sulla scheda

La scheda «Calcolo per centri di costo» dev’essere compilata da tutti i gestori di rete.

Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni all’ente pubblico del livello di rete in questione (art. 16 cpv. 2 OAEl). La scheda «Calcolo per centri di costo» ci consente di controllare i costi per ogni livello di rete dopo il riversamento e l’assegnazione diretta e di determinare il prezzo medio teorico (ct./kWh) prima dell’effettiva fissazione dei prezzi.

3.5.2    Costi di rete per ogni livello di rete dopo il riversamento (ripartizione) e l’assegnazione diretta

In questa scheda vengono documentati i costi che, per ciascun livello di rete, fungono da base per il calcolo delle vostre tariffe. I costi dopo il riversamento (Wälzung) si riferiscono a quelli che dichiarate nella scheda 3.3 e – nella versione integrale – nella scheda 3.4.

3.5.3    Prelievo previsto

Inserite qui la quantità di prelievo che prevedete nel periodo di calcolo.

3.5.4    Punti di misurazione previsti

Inserite qui il numero di punti di misurazione per ogni livello di rete che prevedete nel periodo di calcolo.

3.5.5    Costi di misurazione per ogni livello di rete dopo il riversamento (ripartizione) e l’assegnazione diretta

Saranno ripresi automaticamente dalla scheda 3.3, nella quale dovete inserire i valori per ogni livello di rete.

3.6    Capitale circolante netto (contabilità analitica, scheda 3.6)

3.6.1    Componenti del CCN

L’articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEl prevede che i gestori di rete abbiano diritto a interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti. Questi beni patrimoniali necessari all’esercizio si compongono al massimo dei valori residui di acquisto e di costruzione alla fine dell’anno contabile e dal capitale circolante netto (CCN) necessario all’esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEl). Il CCN, come parte dei beni patrimoniali necessari all’esercizio, può essere rimunerato con il WACC (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl).

Secondo la prassi della ElCom le basi su cui si fonda la determinazione del CCN sono rappresentate dai costi calcolatori delle immobilizzazioni regolatorie (ammortamento e interessi), dalle scorte e dai costi di esercizio dell’anno corrispondente. Oltre ai propri costi d’esercizio e del capitale, nella rete di distribuzione, è possibile includere anche i costi di rete dei fornitori a monte e i costi delle PSRS ai fini della determinazione del CCN d’esercizio (ad es. decisione della ElCom 211-00011 [ex 957-08-141] del 7 luglio 2011, n. marg. 104 segg.; decisione della ElCom 211-00011 del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 2016, n. marg. 234; decisione della ElCom 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 222). Sono da considerare anche le differenze di copertura incorporate nelle tariffe, fermo restando che può trattarsi di un importo positivo o negativo. Non devono invece essere incluse nel calcolo le differenze di copertura maturate, ma non ancora tariffate.

Il 3 dicembre 2024 la ElCom ha deciso di adeguare la propria prassi relativa al calcolo del CCN della rete (base sulla quale viene calcolata la rimunerazione), a quella relativa al CCN dell’energia, conformemente alla revisione dell’OAEl entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (art. 4 cpv. 3 lett. a n. 5 OAEl). Di conseguenza, a partire dalle tariffe 2026, le differenze di copertura incluse nelle tariffe non potranno più essere considerate come componente del CCN della rete, sul quale viene calcolata la rimunerazione (cfr. comunicazione della ElCom del 4 febbraio 2025: Capitale circolante netto della rete - nuova prassi a partire dall’anno tariffario 2026).

Per il calcolo del CCN, il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne (pos. 800.3 contabilità analitica) così come i tributi e le prestazioni agli enti pubblici secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAEl (pos. 800.1a, 800.1b e 800.2 contabilità analitica) non possono essere presi in considerazione. Queste posizioni non sono necessarie all’esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a n. 2 OAEl), poiché riscosse per conto di terzi. A partire dalle tariffe 2026 nemmeno i costi per la metrologia (pos. 510 e 520) potranno più essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del CCN.

Ne consegue che per il calcolo del CCN 2024 e 2025 possono essere considerate le seguenti posizioni: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 e 1000.

3.6.2    CCN come remunerazione della riserva di liquidità fino a saldo fattura

La remunerazione del CCN ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 lettera a numero 2 OAEl tiene conto del capitale investito dall’azienda al fine di garantire, in qualsiasi momento, una riserva di liquidità sufficiente finché non si saranno incassati i pagamenti delle proprie prestazioni nel settore d’attività regolato. Il CCN necessario per lo svolgimento delle attività operative nel settore regolato è dunque strettamente collegato alla periodicità della fatturazione. Il calcolo del CCN tiene conto pertanto delle scadenze di fatturazione stabilite dall’azienda, ossia della durata media delle riserve di capitale che una società deve garantire fino al saldo delle fatture.

Nella sua prassi corrente, per calcolare il CCN la ElCom si basa pertanto sulla periodicità della fatturazione. Se un gestore di rete fattura ad esempio ogni bimestre, le riserve di liquidità dovranno essere mantenute non per tutto l’anno, ma soltanto per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario andrebbe diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi), per cui nell’esempio illustrato verrebbe remunerato con il WACC un sesto del CCN necessario.

3.6.3    Calcolo della base del CCN

Si calcola la base del CCN sulla scorta dei costi computabili e della frequenza – eventualmente ponderata – della fatturazione. Il risultato è la base di riferimento per la remunerazione.

La ElCom non accetta un metodo contabile o basato sul fatturato per il calcolo della base del CCN.

Frequenza ponderata della fatturazione: ad es. 30 per cento del fatturato a livello mensile e 70 per cento a livello trimestrale = 12/12*0,3+12/4*0,7= 2,4 => ossia la frequenza ponderata della fatturazione è di 2,4 mesi.

Esempio di calcolo con totale costi computabili = CHF 100'000, periodicità 2,4 mesi, remunerazione 4,13% (WACC 2024):

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3.6.4    Remunerazione

3.6.4.1    Remunerazione del CCN su base annuale

La prassi della ElCom prevede che il CCN al 31 dicembre o alla data di chiusura dell’esercizio del gestore di rete venga determinato su 12 mesi e possa essere remunerato al WACC valido per l’anno tariffario in questione. Anche l’interesse sul CCN può essere remunerato (decisione della ElCom 212-00004 [ex 952-08-005] del 6 marzo 2009, p. 39 segg.). Il tasso di interesse applicato non deve superare il WACC del rispettivo anno tariffario.

3.6.4.2    Calcolo

Esempio di calcolo con totale costi computabili = CHF 100'000, periodicità 2,4 mesi, remunerazione 4,13% (WACC 2024) (cfr. esempio capitolo 3.6.3):

base CCN * WACC = 20 * 4,13% = CHF 826