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Registrazione

Ai sensi dell’articolo 4, capoverso 1, della LVTE, i partecipanti al mercato svizzero e al mercato europeo devono registrarsi presso la ElCom prima di concludere qualsiasi transazione o di emettere qualsiasi ordine su un mercato all’ingrosso dell’energia. Le loro operazioni saranno successivamente comunicate tramite piattaforme di informazioni privilegiate (IIP) e meccanismi di segnalazione (RRM) approvati dalla ElCom e che, a tal fine, devono essere registrati presso di essa.