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Registrazione

Secondo il regolamento (UE) n. 2024/1106 (REMIT 2), le imprese con sede o domicilio in Svizzera che partecipano a un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nell’UE sono tenute a rilasciare informazioni alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri. Sulla base dell’articolo 26abis dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), le imprese devono fornire contemporaneamente le medesime informazioni, nella stessa forma, anche alla ElCom.

Presso quest’ultima occorre anche effettuare la relativa comunicazione o registrazione (art. 26abis cpv. 4 OAEl). Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili qui.