Trasparenza e integrità del mercato
Nell’UE la vigilanza sul commercio all’ingrosso dell’energia si svolge sulla base del regolamento n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) e della sua versione riveduta, ossia il regolamento n. 2024/1106 (REMIT 2). L’obiettivo del REMIT 2 è promuovere una concorrenza aperta e leale nei mercati europei dell’energia all’ingrosso, vietando l’insider trading e la manipolazione del mercato.
Anche gli operatori di mercato che hanno sede o domicilio in Svizzera sono interessati dal REMIT 2 e soggetti ai relativi obblighi di dichiarazione e registrazione. Conformemente all’articolo 26abis dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), devono essere comunicate alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le medesime informazioni relative al commercio all’ingrosso di energia elettrica che devono essere fornite ai sensi del REMIT. La ElCom analizza questi dati e, in caso di irregolarità, si mette in contatto con gli attori del mercato interessati.
