Trasmissione dei dati
Ai partecipanti al mercato svizzero, ai partecipanti al mercato europeo e agli intermediari del mercato svizzero incombono diversi obblighi. La ElCom pubblica in modo centralizzato tutta la documentazione necessaria per la corretta applicazione della legge.
Ai sensi dell’articolo 12 della LVTE, i partecipanti ai mercati svizzeri comunicano in particolare alla ElCom le informazioni relative alle loro transazioni e ai loro ordini sui mercati all’ingrosso dell’energia riguardanti i prodotti energetici all’ingrosso svizzeri (art. 12, cpv. 1, lett. a, LVTE), nonché le informazioni relative alle loro esposizioni (art. 12, cpv. 9, LVTE in combinato disposto con l’art. 22, OVTE).
I partecipanti al mercato europeo comunicano alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a fornire alle autorità dell’UE o di uno Stato membro dell’UE in virtù delle normative dell’UE (art. 12, cpv. 3, LVTE)
Ulteriori informazioni saranno pubblicate progressivamente nel corso delle prossime settimane. Vi invitiamo a consultare regolarmente questa pagina e ad abbonarvi alla nostra newsletter.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, LVTE, i partecipanti al mercato svizzero pubblicano, non appena ne vengono a conoscenza, qualsiasi informazione privilegiata in loro possesso riguardante imprese o impianti:
- che sono di proprietà o sotto il controllo dello stesso partecipante al mercato, della sua società madre o di un’impresa ad essa collegata, oppure
- che sono poste, in tutto o in parte, sotto la responsabilità operativa del partecipante al mercato stesso o di un’impresa ai sensi al punto I.
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