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Strutture delle tariffe e dei prodotti

Componenti tariffarie

Il prezzo dell’elettricità si compone di cinque elementi:

Obblighi dei gestori di rete

Gli obblighi dei gestori di rete sono disciplinati dalla legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e dalla legge sull’energia (LEne). La LAEl prevede l’obbligo di allacciamento dei consumatori finali e dei produttori di energia elettrica (art. 5 cpv. 2 LAEl ) nonché l’obbligo di fornitura ai consumatori finali nel servizio universale (art. 6 cpv. 1 LAEl). I gestori di rete sono tenuti anche a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEl). La legge sull’energia obbliga i gestori di rete a ritirare e rimunerare in modo adeguato l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili (art. 15 cpv. 1 LEne).

Tariffazione da parte dei gestori di rete

Anche la tariffazione è di responsabilità dei gestori di rete. Il legislatore ha concesso loro un ampio margine di manovra, a condizione che rispettino i criteri per la determinazione delle tariffe previsti dall’articolo 14 LAEl e dall’articolo 18 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). Le tariffe per l’utilizzazione della rete devono presentare strutture semplici che riflettano i costi causati dai consumatori finali (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl).

Varie possibilità di impostazione delle tariffe

Diversi gestori di rete offrono le cosiddette «tariffe doppie», ossia strutture tariffarie variabili nel corso della giornata. A seconda del momento in cui viene consumata l’elettricità si applicano tariffe più o meno alte. Questa impostazione tariffale serve primariamente per distribuire il carico nella rete in modo che non siano necessari ampliamenti per coprire i picchi di carico. Tuttavia, molti gestori di rete rinunciano a questo sistema e offrono solo tariffe unitarie. La legge non prescrive ai gestori di rete se debbano applicare tariffe unitarie o doppie. In linea di principio, quindi, sono possibili anche altri modelli tariffari, adottati occasionalmente dai gestori di rete, tra cui, per esempio, tariffe specificatamente al servizio della rete, in particolare di tipo dinamico.

A partire dall'anno tariffario 2026, il gestore di rete potrà stabilire per i consumatori finali nel servizio universale, oltre alla precedente tariffa di base per gruppi di clienti, i seguenti modelli tariffari:

  • Una tariffa con una componente di lavoro non decrescente (Rp./kWh) che rappresenti almeno il 70% dei costi totali.
  • Una tariffa dinamica, come tariffa standard, che si basa sui valori di carico della rete per il giorno successivo. Deve essere offerta anche una tariffa opzionale che corrisponda alla precedente tariffa di base per gruppi di clienti.
  • Una tariffa di potenza variabile nel tempo come tariffa standard. Questa è composta da: una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) di almeno il 50% e una componente di potenza variabile (ct./kW), il cui importo dipende dai carichi di rete e che presenta almeno quattro valori diversi al giorno. La componente di potenza deve essere fissata in anticipo per l'intero anno.

Per i consumatori finali nel servizio universale che non sono ancora dotati di un contatore intelligente, continua ad applicarsi la precedente tariffa di base per gruppi di clienti con una componente di lavoro non decrescente di almeno il 70%.