Domande frequenti sull’aumento delle tariffe elettriches
Il fatto che nel 2026 le tariffe complessive in media diminuiranno leggermente è dovuto principalmente al calo dei prezzi dell’energia. Succede infatti che i contratti di acquisto stipulati ancora a prezzi eccezionalmente elevati nel 2022 e 2023 in molti casi arriveranno a scadenza. Poiché i prezzi all’ingrosso sono relativamente elevati rispetto agli anni precedenti al 2022, anche le tariffe per l’energia rimarranno a un livello relativamente alto nel 2026. Prendendo in considerazione anche un’economia domestica nell’analisi, per quest’ultima aumenteranno le tariffe di rete e di misurazione rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il tasso per rimunerazione del capitale investito nella rete (il cosiddetto WACC) sia inferiore rispetto all'anno precedente (3,98 per cento) attestandosi al 3,43 per cento, il che corrisponde a una riduzione di circa 120 milioni di franchi. Tariffe più basse sono applicate anche da Swissgrid, il gestore della rete di trasmissione, che abbassa le sue tariffe a 1,42 ct./kWh (anno precedente: 1,71 ct./kWh).
Entro il 31 agosto 2025 i circa 590 gestori di rete svizzeri hanno dovuto comunicare ai propri clienti e alla ElCom le tariffe elettriche per il prossimo anno. Le nuove tariffe introducono anche nuovi elementi tariffari: oltre alle tariffe per l’utilizzazione della rete e per l’energia, ai tributi agli enti pubblici, al supplemento rete e alla riserva di energia elettrica finora indicati, vengono ora fatturati i costi solidali relativi al potenziamento delle linee di raccordo e agli aiuti transitori in favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio. La tariffa di misurazione viene ora indicata separatamente. Poiché finora essa era integrata nella tariffa per l’utilizzazione della rete, in linea di massima non dovrebbero risultare nuovi aumenti per i consumatori finali. Secondo i calcoli della ElCom, le tariffe o le componenti tariffarie medie (valori mediani) per un’economia domestica standard in Svizzera con un consumo di 4500 kWh (profilo di consumo H4) sono le seguenti:
- la tariffa totale ammonterà a 27,7 centesimi per kilowattora (ct./kWh), circa 1,3 ct./kWh in meno rispetto al 2025. Calcolato su un anno, ciò corrisponde a una bolletta dell’elettricità di 1247 franchi (- 58 fr.).
- La tariffa per l’energia diminuirà dell’11,61 per cento, passando da 13,7 ct./kWh a 12,11 ct./kWh.
- La tariffa di rete diminuirà da 12,18 ct./kWh a 10,75 ct./kWh. Tuttavia, i costi di misurazione precedentemente inclusi saranno fatturati in una tariffa separata. Per un’economia domestica, questo ammonta a 74,40 CHF/anno (1.65 ct./kWh per la categoria H4). Nel complesso, le tariffe combinate di rete e di misurazione aumenteranno quindi di 0.22 ct./kWh rispetto all’anno precedente.
- Il supplemento rete rimarrà invariato a 2,3 ct./kWh. Saranno inoltre fatturati i costi della rete di trasporto per la cosiddetta riserva invernale pari a 0,41 ct./kWh (anno precedente: 0,23 ct./kWh), insieme al supplemento tariffario per i costi solidali pari a 0,05 ct./kWh. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici restano invariati a 1 ct./kWh.
Per le imprese commerciali in Svizzera il quadro è leggermente diverso: anche i prezzi dell'energia sono in calo e, a differenza delle economie domestiche, anche i costi di rete, compresi i costi di misurazione, stanno leggermente diminuendo.
Le cifre presentate corrispondono a valori mediani. All’interno della Svizzera, tuttavia, in realtà i prezzi variano a volte in modo considerevole da un gestore di rete all’altro, il che è dovuto principalmente a grandi differenze nelle modalità di acquisto dell’energia (quota di produzione propria e strategia di acquisto).
I gestori di rete possono includere integralmente nelle tariffe i costi sostenuti per l’esercizio delle reti e per l’acquisto di energia.
Un’azienda di approvvigionamento elettrico è tenuta a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento delle tariffe elettriche. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che hanno determinato un tale aumento. I circa 590 gestori di rete in Svizzera devono comunicare le tariffe alla ElCom entro la fine di agosto.
La ElCom è incaricata, tra le altre cose, di verificare le tariffe elettriche pagate dai consumatori finali in regime di servizio universale. In casi sospetti la ElCom verifica la conformità delle tariffe elettriche dei fornitori di energia alle basi legali. Fintanto che gli aumenti tariffari applicati dai fornitori rispecchiano l’incremento dei costi da essi stessi sostenuto e sono conformi alla legge, la ElCom non ha alcun margine di manovra per ordinare correzioni, nemmeno qualora gli aumenti rappresentassero un grosso onere per alcune economie domestiche.
Sulla base delle contabilità analitiche presentate annualmente dai gestori di rete, la ElCom svolge indagini volte a chiarire se vi sono indizi di tariffazioni illecite che giustifichino l’eventuale apertura di un procedimento formale di verifica delle tariffe. La ElCom interviene d’ufficio o a seguito di segnalazioni o richieste da parte dei consumatori finali.
La Elcom può intervenire se i costi dichiarati da un fornitore di energia (e quindi l’aumento delle tariffe) sono eccessivi e non giustificabili. In casi sospetti esamina nel dettaglio i costi dichiarati e le tariffe di un fornitore; se i costi dichiarati non sono conformi alla legge, può effettuare riduzioni. Tuttavia, eventuali correzioni non hanno un effetto immediato sulle tariffe, poiché si riflettono solo negli anni tariffari successivi.
Le tariffe elettriche si basano sui cosiddetti prezzi di costo, ossia sui costi di produzione dell’elettricità, e sui contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.
Le tariffe dipendono quindi in larga misura dalla quota di produzione propria di un fornitore di energia e, qualora tale produzione propria sia assente o insufficiente, dal modo in cui quest’ultimo acquista l’elettricità per i consumatori finali. Se un fornitore di energia elettrica offre elettricità da fonte idroelettrica ma non dispone di una produzione propria sufficiente a rifornire i suoi clienti finali e deve quindi procurarsi l’energia sul mercato, l’incremento dei prezzi di mercato si riflette almeno in parte sulle sue tariffe energetiche. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che il fornitore di energia acquisti elettricità da produttori svizzeri di energia idroelettrica o nucleare, i cui costi di produzione non cambiano nonostante l’aumento dei prezzi sul mercato: tali produttori, infatti, vendono di norma la loro elettricità a prezzi di mercato ai fornitori di energia, ai grandi consumatori o in borsa
In Svizzera solo i grandi clienti con consumo annuo superiore a 100 000 kWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. I consumatori finali con un consumo inferiore a 100 000 kWh, categoria che comprende quasi tutte le economie domestiche private, non hanno questa libertà di scelta e sono legati al loro fornitore locale nel cosiddetto servizio universale. In altre parole, di regola i privati non possono cambiare il proprio fornitore di energia elettrica.
Le tariffe elettriche del servizio universale devono essere comunicate dalle aziende di approvvigionamento elettrico entro la fine di agosto per l’anno successivo. All’inizio di settembre le tariffe possono essere consultate e comparate sull’apposita pagina Internet della ElCom (https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch). Le nuove tariffe vengono applicate a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Valgono per un anno e non possono essere modificate nel corso di tale periodo
Le tariffe sono valide per un anno e non possono essere modificate nel corso di tale periodo. Quelle per il 2026 sono state rese note alla fine di agosto 2025. Un loro successivo adeguamento sarà possibile solo per il 2027.
No. Le tariffe sono valide solo per il rispettivo anno tariffario. Una tariffa valida dal 1° gennaio 2026 può quindi essere applicata solo ai consumi registrati a partire dal 1° gennaio 2026. La data di lettura del contatore non ha alcuna influenza sulla scelta della tariffa da applicare.
Sì, a condizione che non siano installati contatori intelligenti (smart meter). La data di lettura del contatore di solito non coincide con la fine dell’anno tariffario. Il gestore di rete può quindi stimare o estrapolare il consumo per il periodo mancante.
Il gestore di rete deve effettuare la stima o l’estrapolazione in modo comprensibile e sulla base di criteri oggettivi. Deve inoltre essere in grado di illustrare la propria procedura alla ElCom, qualora quest’ultima lo richieda.
Sì, a condizione che non siano installati contatori intelligenti (smart meter). La data di lettura del contatore di solito non coincide con la fine dell’anno tariffario. Il gestore di rete può quindi stimare o estrapolare il consumo per il periodo mancante (cfr. domanda 10). Utilizzando il consumo annuale letto per il periodo che va dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025, il gestore di rete effettua una stima semplificata del consumo annuale del 2023. Nel fare questa stima, si basa sull’ipotesi che il consumo annuale di un consumatore finale rimanga di solito più o meno lo stesso.
I tariffari per l’energia elettrica sono fissi per almeno un anno (art. 6 cpv. 3 LAEl). Una tariffa è quindi applicabile per un consumo annuale (consumo sull’arco di 12 mesi).
A questo riguardo è opportuno contattare il gestore di rete. Il gestore di rete deve effettuare la stima o l’estrapolazione sulla base di criteri oggettivi. Se il gestore di rete viene informato di scostamenti significativi, deve tenerne conto per la stima nella misura in cui ciò sia oggettivamente giustificato. È anche possibile concordare con il gestore di rete una lettura intermedia (da parte del consumatore finale o del gestore di rete).
Una tariffa elettrica è composta dalla tariffa per l’energia, dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete, dalla tariffa di misurazione e da tributi agli enti pubblici e dal supplemento rete riscosso a livello federale. La tariffa per l’energia è il prezzo dell’energia elettrica. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete è il prezzo di trasporto dell’elettricità sulla rete elettrica dalla centrale fino al consumatore. I tributi agli enti pubblici sono tasse ed emolumenti da versare ai Cantoni e ai Comuni. Il supplemento rete è costituito dalla tassa federale applicata in tutta la Svizzera, fra le altre cose, per la promozione delle energie rinnovabili, il sostegno alle grandi centrali idroelettriche e il risanamento ecologico di questo tipo di impianti. Ogni anno il Consiglio federale stabilisce l’importo della tassa, che, come negli anni scorsi, è pari a 2,3 ct./kWh, il limite massimo stabilito per legge.
Un modello tariffario con tariffe di potenza è consentito dal legislatore secondo l’attuale normativa. La ElCom è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di legge e non può agire autonomamente a livello normativo.
Per capirne di più:
prima dell’entrata in vigore della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), di regola le fatture per l’«energia elettrica» non erano ancora suddivise nelle singole voci «rete», «energia», «tasse» ed eventualmente altro. La LAEl richiede la disgiunzione tra rete ed energia e stabilisce inoltre che le tariffe debbano rispettare il principio di causalità. Alcuni gestori di rete interpretano questo aspetto in modo tale che chi preleva molta elettricità in poco tempo deve pagare di più, il che equivale a una potenza elevata. Chi invece preleva la stessa quantità, ma in modo uniforme nel corso del mese, paga meno. In passato la potenza veniva pagata «forfettariamente»: qualora fosse stato necessario potenziare la rete, i costi sarebbero stati inclusi nelle tariffe e a carico di tutti i consumatori finali. Vi è quindi una ridistribuzione dei costi in base ai rispettivi picchi di potenza. Chi non causa picchi di potenza, non paga nulla.La quota sempre più elevata di produzione elettrica decentralizzata e la maggiore diffusione della mobilità elettrica e delle pompe di calore pongono le reti elettriche di fronte a numerose sfide (nuove esigenze tecniche). Le tariffe dinamiche possono contribuire a migliorare l’utilizzazione della rete e quindi a ridurre la necessità di un suo ampliamento. Sebbene finora tali modelli tariffari non fossero esclusi, la legge prevede d’ora in poi condizioni quadro specifiche per un loro disciplinamento. A partire dal 2026 i gestori di rete introdurranno quindi sempre più spesso nuovi modelli tariffari dinamici. L’attenzione si concentra sulle tariffe di rete, mentre le tariffe energetiche dinamiche costituiscono un’eccezione. Come per le altre tariffe, il loro ammontare dipende dai costi del gestore di rete. Nel rispetto del principio di causalità, eventuali vantaggi tariffari per i consumatori finali con tariffe dinamiche devono orientarsi ai vantaggi di costo attesi dal gestore della rete (possibilità di evitare/posticipare l’ampliamento della rete). Le tariffe devono essere strutturate in modo tale da poter essere comparate, per un profilo di carico standard di un gruppo di clienti, con altre tariffe di questo gruppo di clienti. Vi sono inoltre particolari requisiti quanto alla trasparenza e alla plausibilità delle tariffe, anche nell’ambito della fatturazione. Infine il gestore di rete potrà stabilire una tariffa per l’utilizzazione della rete dinamica anche come tariffa standard. Egli dovrà tuttavia offrire ai suoi clienti almeno una tariffa opzionale senza componente tariffaria dinamica. Per il 2026 nessun gestore di rete ha finora fissato una tariffa dinamica come tariffa standard.