Domande frequenti (FAQ) sul servizio universale, l'approvvigionamento sostitutivo e la rimunerazione per la ripresa di energia
In Svizzera il mercato dell'elettricità è diviso in due parti: da un lato c'è il libero mercato, dall'al- tro il servizio universale. Solo i grandi clienti con un consumo annuo di minimo 100 000 kWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, ossia accedere al libero mercato.
I clienti con un consumo inferiore a 100 000 kWh, che comprendono quasi tutti i privati e molte PMI, non hanno questa libertà di scelta e sono legati al loro fornitore locale nel cosiddetto servizio universale. Significa che i privati e molte PMI non possono scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica
No. Secondo la legge si applica il principio «una volta libero, sempre libero». Una nuova valu- tazione del diritto di accesso alla rete è possibile soltanto se un centro di consumo cambia in modo tale da non corrispondere più all'unità originaria.
Attualmente in politica viene discussa la possibilità di ritorno dei clienti del libero mercato al servizio universale quale misura per mitigare le ripercussioni degli elevati prezzi di mercato. In qualità di autorità di regolazione la ElCom è chiaramente contraria a una tale misura, poiché non la considera efficace e ne reputa problematica l'attuazione.
Da un lato, tale misura non permetterebbe di raggiungere, o perlomeno non nella misura au- spicata, lo sgravio atteso per i consumatori. Dall'altro, l'attuazione comporterebbe non solo oneri amministrativi elevati, ma anche disparità di trattamento tra le imprese che ritornano al servizio universale. Infine, va sottolineato che la misura verrebbe finanziata gravando ulterior- mente sugli attuali clienti del servizio universale. Si tratterebbe soprattutto di privati, ma anche di imprese che hanno deciso di non esporsi al rischio di mercato e mantenere il regime del servizio universale.
Concretamente, in molti casi il ritorno dei clienti in regime di libero mercato al servizio univer- sale costringerebbe l'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) ad acquistare a posteriori e a breve termine energia elettrica a prezzi di mercato (elevati). Visto che attualmente si può partire dal presupposto che l'energia elettrica acquistata a breve termine sia molto più cara rispetto a quella acquistata sul lungo periodo o prodotta dalla stessa AAE, nel caso di un com- puto nel servizio universale aumenterebbero (con un certo ritardo) le tariffe per tutti i clienti
In assenza di un fornitore, il consumatore finale continua a prelevare fisicamente l’energia elettrica dalla rete di distribuzione locale. In questo contesto si parla di approvvigionamento sostitutivo. Attualmente l'approvvigionamento sostitutivo non è regolamentato dalla legge. Le condizioni di fornitura dell'approvvigionamento sostitutivo devono essere stipulate contrattualmente.
I consumatori finali possono anche produrre autonomamente energia elettrica, ad esempio con impianti fotovoltaici. Se producono più elettricità di quella di cui hanno bisogno, la produzione in eccesso viene immessa nella rete.
Se l'energia elettrica viene acquistata dal gestore della rete di distribuzione locale (che è ob- bligato a farlo), parliamo di una rimunerazione per la ripresa di energia. Le relative condizioni sono stipulate in primo luogo contrattualmente. Se il gestore di rete e il produttore non riescono a raggiungere un accordo, l’ordinanza prevede che la rimunerazione venga calcolata in base ai costi che il gestore di rete ha evitato per l'acquisto di energia elettrica equivalente e ai costi della produzione propria. Il consumatore finale (che in questo caso è anche produttore) ha inoltre la possibilità di vendere l'elettricità a terzi, vale a dire di cercare un acquirente sul libero mercato. Anche in questo caso la rimunerazione è stipulata contrattualmente.
Infine, il produttore ha anche la possibilità di vendere le sue garanzie di origine.
Le condizioni di rimunerazione per la ripresa di energia sono stipulate in primo luogo contrat- tualmente. Se le parti non trovano un accordo in merito all'importo della rimunerazione, que- st'ultima sarà calcolata in base ai costi che il gestore di rete ha potuto evitare per l'acquisto di energia equivalente e ai costi della produzione propria. Per energia equivalente si intende la cosiddetta «elettricità grigia», ovvero l'energia elettrica di origine sconosciuta (senza garanzia di origine [GO]).
Se l'acquisto di elettricità equivalente da terzi (ad es. in borsa) diventa più costoso, è probabile che aumentino anche le rimunerazioni per la ripresa di energia. In linea di principio è perciò presumibile che un incremento dei prezzi di mercato comporti anche un aumento della rimu- nerazione per la ripresa di energia
In linea di massima sì. Le rimunerazioni per la ripresa di energia sono stipulate in primo luogo contrattualmente. Nella misura in cui i criteri per la determinazione sono concordati di comune accordo, nulla impedisce una modifica a posteriori.
I produttori che non riescono a raggiungere un accordo con il proprio gestore di rete possono esigere da quest'ultimo di fissare la rimunerazione per la ripresa di energia in base ai costi di acquisto di energia elettrica equivalente da terzi e ai costi della produzione propria. Di regola i prezzi di mercato influenzano i prezzi di acquisto e quindi l'importo della rimunerazione
Le garanzie di origine (GO) sono certificati digitali sui quali sono indicati, tra le altre cose, il periodo, il luogo e il tipo di produzione dell'energia elettrica. I fornitori di energia elettrica pos- sono utilizzare le GO per dichiarare l'origine dell'elettricità fornita ai loro clienti. Per ogni chilo- wattora generato viene creata una GO. Se gli impianti producono energia elettrica rinnovabile, ciò figura sulla GO insieme alla fonte di energia corrispondente (solare, eolica, ecc.). In Sviz- zera è previsto il rilascio di GO anche per l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche convenzionali e dalle centrali nucleari.
La legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, modifica della legge federale sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico (atto mantello, RU 2024 679), ha creato nuove regole per l'utilizzo della flessibilità, che può essere sfruttata grazie alla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di elettricità. Questa flessibilità è necessaria per compensare le fluttuazioni delle nuove energie rinnovabili. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Ai gestori delle reti di distribuzione (GRD) saranno concessi alcuni privilegi per l'utilizzo della flessibilità al servizio della rete nel loro comprensorio. Vi rientrano oltre all'utilizzo contrattuale delle nuove flessibilità (art. 17c, cpv. 2, LAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2024 679, e art. 19b OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139) gli utilizzi garantiti della flessibilità ai sensi dell'articolo 17c, capoverso 4 e capoverso 5, LAEl (versione del 1° gennaio 2026, RU 2024 679) e dell'articolo 19c OAEl (versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139) e le flessibilità esistenti (art. 17c, cpv. 3, LAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2024 679, e art. 19d OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139).
Il GRD può continuare a utilizzare la flessibilità che ha utilizzato prima del 1° gennaio 2026 presso un titolare di flessibilità (consumatore finale, produttore o gestore di un impianto di stoccaggio) tramite un sistema di controllo e di regolazione, a condizione che informi ogni anno il titolare della flessibilità almeno in merito all'impiego di un sistema di controllo e di regolazione, alla portata del previsto utilizzo della flessibilità, al canale di informazione nonché alla frequenza delle informazioni sull'utilizzo e sulla rimunerazione. Inoltre, il GRD deve informare il titolare della flessibilità almeno una volta all'anno che il divieto di continuare a utilizzare la flessibilità comporterà la soppressione definitiva della sua prerogativa all'utilizzo della flessibilità esistente (art. 19d, cpv. 1 e 2, lett. a e b, OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139; cfr. anche rapporto esplicativo OAEl a partire dal 1° gennaio 2026, pagg. 33 e 34). Tali informazioni devono essere comunicate per la prima volta per iscritto, tramite posta ordinaria, tra il 1° e il 31 gennaio 2026 (art. 31p OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139). Le comunicazioni successive devono essere effettuate in una forma che ne consenta la conservazione in forma scritta (ad esempio tramite posta ordinaria o elettronica). Le informazioni devono essere sufficientemente chiare e precise. Il GRD deve in ogni caso informare il titolare di flessibilità che la mancata reazione da parte sua equivale all'accettazione tacita dell’ulteriore utilizzo della sua flessibilità esistente (cfr. rapporto esplicativo OAEl a partire dal 1° gennaio 2026, pagg. 33 e 34).
Tra gli esempi comuni di flessibilità esistente si possono citare il riscaldamento di boiler durante la notte tramite sistemi di telecomando centralizzati o l'interruzione delle pompe di calore in determinate ore.
Il titolare di flessibilità deve esprimere esplicitamente il proprio rifiuto (opt-out), ad esempio informando il proprio gestore di rete (GRD) come segue: «Con la presente, vieto al mio gestore di rete di distribuzione di continuare a utilizzare la mia flessibilità esistente, che ha utilizzato prima del 1° gennaio 2026 tramite un sistema di comando e di regolazione.» Il titolare della flessibilità potrebbe, se del caso, descrivere di che tipo di flessibilità si tratta e come il GRD l'ha utilizzata. Ciò è particolarmente raccomandato se la formulazione generica menzionata non consente di identificare chiaramente la flessibilità per la quale si vuole esercitare l'opt-out.
La notifica deve essere effettuata per iscritto, ovvero tramite lettera inviata per posta al GRD. Non appena il titolare della flessibilità ha notificato il divieto, il GRD non può più invocare la prerogativa sull'utilizzo della flessibilità esistente. La possibilità di opt-out è concessa ai titolari di flessibilità entro 30 giorni dal ricevimento di nuove informazioni sull'utilizzo della flessibilità esistente o entro un termine di tre mesi prima della fine di un anno civile (art. 19d, cpv. 3, OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139 e rapporto esplicativo OAEl a partire dal 1° gennaio 2026, pag. 33).
Il divieto è quindi possibile per la prima volta entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni che devono essere inviate per posta tra il 1° e il 31 gennaio 2026 e ha effetto dal momento della notifica. Se il gestore di rete comunica le informazioni prima del 1° gennaio 2026, queste sono considerate comunicate il 5 gennaio 2026. Se il termine di 30 giorni non viene utilizzato, l'utilizzo della flessibilità esistente può essere vietato solo a partire dal 1° gennaio 2027, se comunicato per posta entro la fine di settembre 2026. In assenza di una norma specifica in materia di onere della prova, il titolare della flessibilità deve essere in grado di dimostrare di aver fatto uso dell'opt-out (in applicazione analoga dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). Si raccomanda quindi di inviare la lettera di divieto tramite raccomandata.
Qualsiasi divieto comunicato di utilizzare la flessibilità comporta la soppressione definitiva del diritto concesso ai gestori della rete di distribuzione (GRD). Qualsiasi nuovo utilizzo della flessibilità deve quindi essere regolato in un contratto di utilizzo della flessibilità conformemente all'articolo 19b OAEl (versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139). Restano riservati gli utilizzi garantiti della flessibilità ai sensi dell'articolo 19c OAEl (versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139). Il divieto non conferisce al titolare della flessibilità il diritto di far disinstallare un sistema di comando e di regolazione già installato. Quest'ultimo può continuare ad essere utilizzato per gli utilizzi garantiti (art. 19d, cpv. 4, OAEl, versione del 1° gennaio 2026, RU 2025 139 e rapporto esplicativo OAEl a partire dal 1° gennaio 2026, pag. 33).